Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19333 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6828/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 5321/2020 depositata il 27/07/2020
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- La RAGIONE_SOCIALE ha convenuto avanti al Giudice di Pace di Napoli RAGIONE_SOCIALE per chiederne la condanna a risarcire il danno derivante dal pagamento a soggetti diversi dai legittimi beneficiari di tre assegni di traenza, non trasferibili, di importo complessivo pari ad euro 2.275,00 asseritamente medio tempore versata nuovamente agli aventi diritto. Gli assegni erano stati emessi su richiesta dell’odierna ricorrente da UBI Banco di Brescia s.p.a. sul conto corrente bancario alla stessa intestato, spediti a mezzo posta ordinaria al domicilio dei legittimi beneficiari (COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che avevano dichiarato di non esserne entrati in possesso), ed incassati preso tre filiali di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in favore di un proprio correntista COGNOME NOME, dopo essere stati contraffatti nel nome del legittimo beneficiario con l’aggiunta sui titoli della dicitura «COGNOME NOME c/o avv.». RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha affermato di aver agito con idonea diligenza rilevando, piuttosto, profili di colpa di RAGIONE_SOCIALE per la scelta delle modalità di spedizione dei titoli e della banca trattaria per aver autorizzato il pagamento a soggetto diverso all’esito della procedura di check truncation, ed ha eccepito la mancanza di prova del danno.
2.Con sentenza depositata nell’ottobre del 2017, il GdP, all’esito di CTU sugli originali dei titoli, ritenuto che RAGIONE_SOCIALE avesse agito nella specie con la diligenza che la situazione concreta imponeva, ha respinto la domanda e condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di CTU compensando per il resto le spese di lite.
3.- TUA RAGIONE_SOCIALEni ha proposto appello avanti al Tribunale di Napoli censurando la sentenza di primo grado con riguardo alle argomentazioni a supporto della ritenuta diligenza della negoziatrice dei titoli. L’appello è stato respinto con sentenza del 27.7.2020 cha ha confermato la decisone di primo grado, e condannato la soccombente al pagamento delle spese.
In particolare il Tribunale, dopo aver richiamato i principi affermati da pronunce di legittimità e di merito, ha considerato « dirimente rispetto ad ogni altra considerazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio » la mancata prova del danno subito dalla parte appellante -eccepita da RAGIONE_SOCIALE costituitasi nel giudizio di secondo grado- ritenendo che la prima, « conscia di tale difetto istruttorio », avesse infondatamente invocato un c.d. danno in re ipsa.
4.- Avverso detta sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, affidandolo a due motivi di cassazione, cui ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rilevando preliminarmente la inammissibilità del ricorso della compagnia assicurativa ex art. 360 bis c.p.c., poiché volto a censurare la sentenza di appello che ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte.
La ricorrente TUA RAGIONE_SOCIALEni ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente si osserva che lo scrutinio della eccepita inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. deve svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, alla luce della funzione di filtro della disposizione che consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida
delibazione dei ricorsi “inconsistenti”; ed invero detta inammissibilità attiene al merito degli argomenti svolti nel motivo e ricorre nel caso in cui tali argomenti risultino manifestamente infondati (cfr. Cass. S.U. n. 7155/2017). Nella specie, tale motivo di inammissibilità è infondato poiché la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, con i motivi che adduce, non muove alla sentenza gravata ragioni di censura contrarie al consolidato orientamento della Corte.
2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia – con una sintesi del motivo che, invero, non conferisce chiarezza alla censura violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’ art. 1223 c.c. in tema di danno e degli artt. 2697 e 1218 c.c. oltre che 113 e 115 c.p.c. quanto alla relativa prova, a fronte di responsabilità contrattuale, oltre che la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 R.D. 1376/1933: onde, in effetti, svolge due ragioni di censura ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., che possono essere esaminate congiuntamente.
3.- Con il secondo motivo chiede la riforma della sentenza in punto spese «disposta incongruamente a carico della ricorrente perché stante l’infondatezza della motivazione che ha disposto di respingere l’appello doveva concludere diversamente, accogliere il gravame e non provvedere alla condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite».
4.- I motivi possono essere unitamente esaminati.
4.1- La ricorrente reputa erronea la argomentazione con cui il Tribunale, con rilievo dirimente, ha ritenuto non provato nella specie il danno dedotto ed infondata l’affermazione circa il fatto che la prova del danno nella specie consistesse nel fatto stesso -pacifico che il pagamento dell’assegno fosse avvenuto a favore di un soggetto diverso dai beneficiari legittimi.
4.2Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata, che attiene alla domanda di
risarcimento del danno formulata con l’atto introduttivo del giudizio e che si fonda sullo specifico fatto costitutivo dedotto. Tale fatto è che TUA a seguito dell’incasso degli assegni da parte di soggetto non legittimato – aveva « dovuto procedere a nuovo pagamento di pari importo in favore degli effettivi beneficiari dei titoli », circostanza che la stessa non aveva provato, tanto da introdurre in causa argomenti in diritto volti a sostenere un danno a ben vedere «diverso» da quello inizialmente prospettato, ovvero -come afferma anche nel motivo di ricorso l’indebita disposizione della provvista. Il Tribunale ha ritenuto decisiva, dunque, la mancata prova del danno dedotto in origine, ovvero che la società assicuratrice fosse stata costretta ad un secondo indebito esborso in favore degli effettivi beneficiari dei titoli.
4.3Il rigetto del motivo sul punto assorbe: (a) tanto l’esame della seconda ragione di cassazione con esso articolata, che riguarda la violazione dell’art. 43 R.D. n. 1736/33, che è, comunque, evidentemente inammissibile poiché non ha nulla a che vedere con le ragioni della decisione gravata, dato che il Tribunale ha respinto l’appello per la dirimente ragione della mancata prova del danno come dedotto «a prescindere dalla valutazione della condotta di RAGIONE_SOCIALE nella identificazione e della diligenza con cui ha materialmente consentito la negoziazione dei titoli»; ( b) quanto il motivo di cassazione della decisione in punto condanna alla rifusione delle spese, che si fonda sull’erroneità del rigetto dell’appello, ragione questa, all’evidenza, pure inammissibile dal momento che la decisione in parola si fondava (correttamente) sul principio della soccombenza.
4. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE, liquidate nell’importo di 2700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 04/07/2024.