SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2710 2025 – N. R.G. 00011073 2022 DEPOSITO MINUTA 03 08 2025 PUBBLICAZIONE 03 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 -Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. NOME COGNOME COGNOME pronunzia
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 10.10.2022 al N° R.G.C.A. 11073 / 2022, promossa da:
, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– attore
contro
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Ing. rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
– convenuta
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale -responsabilità da cose in custodia
Conclusioni
Per l’attore : Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: accertare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa di di Firenze, quale ente gestore e custode, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c. dello stabile di RAGIONE_SOCIALE appartenente al Comune di Firenze, in Firenze, INDIRIZZO e per l’effetto condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti dal Sig. quantificati nella complessiva somma di € 38.526,50 a titolo di danno non patrimoniale subito nell’occorso, per la componente biologica/dinamico relazionale, per la sofferenza morale patita e per l’inabilità temporanea subita nell’occorso, oltre quanto verrà riconosciuto di giustizia per il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica in considerazione della peculiare attività lavorativa svolta dal guardia giurata, e/o danno non patrimoniale quale specifica personalizzazione della componente relativa al danno biologico/dinamico relazionale, in considerazione della sofferenza interiore soggettiva e al timore di non essere più in grado di svolgere tale attività, oltre
interessi compensativi dovuti e rivalutazione monetaria dal dì del fatto; oltre € 854,00, per danno patrimoniale, quale rimborso spese di Ctp e del suo ausiliare. Con vittoria di spese e compensi di causa in favore dello Stato essendo il ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato e richiesta di liquidazione da parte del Giudice del compenso dovuto dallo Stato al sottoscritto difensore, secondo disposizioni di legge. In via istruttoria: si insiste nell’ammissione delle istanze istruttorie formulate già in atti e non ammesse dal Giudice.
Per la convenuta: Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Firenze, NEL MERITO: respingere la domanda così come formulata e proposta dall’attore nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto e non provata per i motivi tutti dedotti. Con vittoria di spese ed onorari ex DM 55/2014; IN DENEGATA E SUBORDINATA IPOTESI: qualora dovesse essere accertata una responsabilità di anche in via solidale con l’ , respingere la domanda attrice così come formulata e proposta e per l’effetto accertata la responsabilità concorsuale prevalente dell’attore -liquidare il danno nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato e documentato, dichiarando tenuta al risarcimento nei soli limiti della accertanda quota di responsabilità ascrivibile alla convenuta. Con vittoria o compensazione di spese. IN VIA ISTRUTTORIA: ove il Giudice non ritenga di emendare, quale peritus peritorum, le omissioni e le incongruenze che contraddistinguono l’elaborato peritale della Dott.ssa si chiede disporsi la rinnovazione della CTU o in ipotesi la convocazione del CTU a chiarimenti in ordine alla questione n. 3 ovvero sul nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro.
Concisa Esposizione dei Fatti
quale assegnatario di un alloggio al piano terra ubicato nello stabile RAGIONE_SOCIALE appartenente al Comune di Firenze, in INDIRIZZO (gestito, ai sensi dell’art. 5 L. R.T. n. 77/1198, dalla società , assume nella narrativa dell’atto di citazione che in data 28 novembre 2020, verso le ore 12,30 circa, si stava intrattenendo a parlare con altra inquilina del piano superiore, e sostava tra il secondo ed il terzo scalino della prima rampa di scale condominiali, fermo, appoggiato con il braccio sinistro sul corrimano e con lo sguardo rivolto verso l’alto, in direzione della sig.ra che si trovava sul pianerottolo che divide la prima rampa dalla seconda.
Terminata la conversazione, volendo rientrare in casa, discendeva all’indietro le scale per cui assume di aver appoggiato il suo piede sinistro sul primo gradino della rampa,
nell’angolo sinistro dello stesso che, in quel mentre, si rompeva, causando la perdita dell’equilibrio e la caduta in terra di edesimo, che, così, si procurava la distorsione della caviglia e una contorsione del ginocchio. Immediatamente soccorso da ientrava nel suo appartamento, ma, persistendo un intenso dolore alla caviglia ed al ginocchio, si faceva accompagnare al P.S. dell’Ospedale San Giovanni di Dio, ove gli veniva refertata la frattura scomposta del malleolo peroneale sinistro con indicazione chirurgica’ e prognosi di 30 giorni e gli veniva applicato un gambaletto; optando per il ricovero presso il Nosocomio di Careggi, si faceva dimettere e il giorno 1.12.2020 si ricoverava presso Careggi ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi; veniva quindi dimesso il 7.12.2020 1 .
Seguiva un periodo di convalescenza al termine del quale veniva giudicato guarito con postumi permanenti, per il risarcimento dei quali agisce in questa sede avverso quale custode del bene, ai sensi dell’art. 2051 c.c..
Si è costituita in giudizio contestando integralmente la domanda di cui ha chiesto il rigetto; in ipotesi di accertata sua responsabilità, anche in via solidale con l’
, ha chiesto di accertare la responsabilità concorsuale e prevalente dell’attore nella causazione dell’evento e, quindi, di dichiararla tenuta al risarcimento nei soli limiti della quota di responsabilità a lei ascrivibile.
Con particolare riguardo alla c.d. Autogestione, la convenuta ha richiamato il fatto che si tratta di un organo previsto dalla legge regionale 96/96 e dal relativo regolamento, i cui poteri e limiti sono stabiliti dal regolamento attuativo della L.R.T. e del Regolamento di Utenza, ivi compreso l’art. 11 che prevede che la manutenzione ordinaria delle parti comuni è a carico di tutti gli assegnatari del
11 si recava presso il Centro Traumatologia e Ortopedia Generale dell’Ospedale di Careggi presso cui ve rato in data 01.12.2020 con la diagnosi di ‘ Frattura malleolo peroneale a sinistra con diastasi della sindesmosi ‘ e sottoposto a ‘ intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi in data 04.12.2020 ‘ e dimesso in data 07.12.2020; in data 28.12.2020 si recava presso l’Ospedale di Careggi per la rimozione dei punti, veniva dimesso con la diagnosi ‘ esiti di frattura malleolo peroneale con diastasi tibio -peroneale a sinistra ‘ con prognosi di 30 giorni e la prescrizione di ‘ deambula(re) con ausili senza carico sull’arto operato ‘; si recava nuovamente presso l’Ospedale di Careggi in data 07.01.2021 e 12.02.2021, quando, in assenza di ‘evidenti segni di riassorbimento osseo circostante i mezzi di sintesi’, a seguito di colloquio con i sanitari, ‘ edotto sui rischi e benefici al trattamento di rimozione della vite transidesmosica’, in data 26.02.2021 si sottoponeva presso il CTO di Careggi, ad ‘intervento di rimozione (della) vite transidesmosica (alla) caviglia sn in esiti di frattura malleolo peroneale trattata con placca e viti ‘ e veniva dimesso con prognosi di 30 giorni di riposo e cure. Successivamente il sig. veniva seguito dal Dott. e dal Dott. specialista in ortopedia fino al 27.07.2021 quan ichiarato guarito con pos lutarsi in a o -legale.
fabbricato (quantomeno la manutenzione relativa a piccoli interventi anche di restauro delle parti murarie e della pavimentazione dello stabile).
Per tale motivo, esclude di essere responsabile della verificazione dell’evento perché non le competerebbero gli obblighi di custodia invocati dall’attore, sia perché essa non è proprietaria dell’immobile sia perché la manutenzione ordinaria dell’immobile, delle sue parti comuni e degli impianti, è attribuita in via esclusiva all’Autogestione degli assegnatari, soggetto giuridico autonomo e distinto sia dal proprietario (Comune) che dall’Ente gestore ( .
Nel merito, ha contestato la narrazione dei fatti offerta dall’attore, ritenendo inverosimile che abbia potuto mettere il piede proprio sullo spigolo dello scalino -che poi si è rotto -poiché si trova in corrispondenza del montante della ringhiera e del corrimano, ovvero in un punto non facilmente né, soprattutto, utilmente raggiungibile né per salire né per scendere le scale.
Il fatto sarebbe, a parere di parte convenuta, esclusivamente imputabile alla condotta colposa dell’attore dal momento che egli, abitando nello stabile dal 1998 era perfettamente a conoscenza dei luoghi, e l’evento, oltre che in pieno giorno, sarebbe avvenuto in una situazione di perfetta visibilità, essendo il vano scale illuminato da un’ampia vetrata.
Assegnati i termini di cui all’art. 183 comma 6° c.p.c., la causa è stata istruita con le dichiarazioni testimoniali di , , sentiti all’udienza dell’8.11.2023 (relativamente ai capitoli nr. 1 -7 e nr. 12 -14 di parte attrice e ai capitoli nr. 1 -6, 7, 9,10 formulati da parte convenuta, nonché sul cap. A) a prova contraria); è stato disposto altresì l’interrogatorio libero dell’attore ed è stata ammessa la CTU medico legale (con l’ausilio della dott.ssa che si è avvalsa anche del radiologo Dott. .
Le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del 2.04.2025 e sono stati assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Sulla struttura dell’illecito: in diritto
La disciplina della fattispecie de qua è data dall’art. 2051 c.c. a mente del quale ‘ Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito’ .
L’attribuzione di responsabilità a tale titolo postula il verificarsi di una lesione all’integrità fisica o di un danno patrimoniale, il nesso di causalità tra la cosa posseduta in custodia e l’evento dannoso, oltre all’esistenza di un rapporto di custodia sulla cosa causa del danno in capo al soggetto chiamato a rispondere.
Dalla lettera della disposizione si evince chiaramente che si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo.
Tale caratteristica è confermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale ‘ L’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa … ‘(Cass. Civ. Sez. III, Ord. 09.05.2024, n. 12663) ‘ … essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso , indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res…’ (Cass. civ. Sez. III, Ord. 09.05.2024, n. 12663), mentre sul custode (intendendosi per tale colui che, a prescindere dal titolo giuridico, ha con la cosa una relazione di fatto di natura custodiale, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare eventuali situazioni di pericolo, di escludere i terzi dal contatto con essa) grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno … ‘ (Cass. civ. Sez. 6 -3, Ordinanza del 30.10.2018, n. 27724), e si pone quale fatto impeditivo del diritto del danneggiato al risarcimento.
Sulla legittimazione passiva della società convenuta
Il luogo indicato quale teatro del sinistro è costituito dall’interno dello stabile condominiale sito in Firenze, INDIRIZZO immobile E.R.P., presso il quale il sig. COGNOME dal 1998 in qualità di assegnatario dell’alloggio posto al piano terra, precisamente quello avente di fronte la prima rampa delle scale condominiali che conduce dal piano terra al primo piano.
La gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del suddetto immobile all’epoca dei fatti era affidata alla società in conformità al contratto di
servizio stipulato con i Comuni del LODE Fiorentino, ai sensi della L.R.T. n. 77 / 1998 (doc. 18 attore).
La tesi della convenuta si è rivelata infondata.
Dall’esame del Regolamento Per L’autogestione Degli Immobili Di Edilizia Residenziale Pubblica (doc. 1 di parte convenuta) e del Regolamento di Utenza (doc. 2 di parte convenuta) si evince, infatti, che la suddetta Autogestione, quale modalità di gestione della manutenzione degli immobili, anche se prevista come ‘ forma ordinaria di gestione … degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria dei fabbricati di edilizia residenziale pubblica (Erp) …’ (art. 1 doc. 1 convenuta e v. anche l’art. 19 del doc nr. 2 per il quale ‘ Gli assegnatari ..… sono tenuti in quanto tali a far parte degli organi dell’Autogestione …’) non è istituita automaticamente, poiché richiede che sia stata tenuta un’assemblea dedicata sull’argomento e che abbia deliberato la nascita dell’organo di autogestione, previa sua convocazione ad iniziativa diretta degli assegnatari o, in mancanza, di .
Nel caso in esame non risulta prodotta da alcuna documentazione a riprova dell’esistenza di tale forma di gestione dell’immobile; inoltre, l’esistenza di tale Autogestione è stata definitivamente smentita dalla testimonianza di : questa, quale impiegata presso all’Ufficio RAGIONE_SOCIALE ha confermato che ‘ ha la gestione per conto dell’ente proprietario dello stabile sito in Firenze, INDIRIZZO e, senza alcuna incertezza, l’ha esclusa .
Sull’evento di danno
Le lesioni subite dall’attore dalla caduta sono state confermate anche dall’esito della CTU medico legale della dott.ssa
Sul nesso di causa
Dall’esame complessivo della documentazione agli atti, dalle dichiarazioni testimoniali, dalla narrazione di fatti offerta nell’atto di citazione posta a confronto anche con le precedenti versioni narrate dall’attore in altri atti, sono emerse palesi e macroscopiche contraddizioni sulle concrete modalità di accadimento della caduta per cui è causa.
In atto di citazione viene affermato che l’evento per cui è causa avveniva quando l’attore, che si trovava in piedi sulla prima rampa che si diparte dal piano terreno delle scale condominiali dell’immobile sito in Firenze INDIRIZZO era fermo tra il secondo ed il terzo gradino e si appoggiava con il braccio sinistro sul corrimano tenendo lo sguardo rivolto verso l’alto, in direzione della sig.ra (assegnataria di un alloggio al secondo piano) che si trovava al pianerottolo soprastante, con cui stava chiacchierando, quando, per rientrare nella propria abitazione, al termine del colloquio, retrocedeva (‘ con lo sguardo verso l’alto ‘, si legge nella citazione; ‘ con lo sguardo verso il basso ‘, si legge invece nella 1° memoria istruttoria) e poggiava il piede sinistro nell’angolo sinistro del primo gradino della rampa, che, rompendosi, gli faceva perdere l’equilibrio e lo faceva cadere rovinosamente a terra.
Tale descrizione dell’evento è stata confermata (in parte) da la quale, interrogata sul capitolo n. 3 della seconda memoria di parte attrice, ‘ D.C.V. che ‘il giorno 28.11.2020 alle ore 12,30 circa, vi trovavate sul piano posto al termine della prima rampa di scale dello stabile di Firenze INDIRIZZO in cui risiedete, intenta a parlare con il Sig. che si trovava tra il secondo ed il terzo gradino della detta rampa di scale, appoggiato al corrimano ‘, confermava tale circostanza dichiarando ‘ io ero ferma nella prima rampa di scale che porta al primo piano e era sul secondo scalino della rampa che si diparte dal piano terra ‘; così come, interrogata sui capitoli n. 4) e 5), confermava di avere visto il Sig. heNOME COGNOME appoggiato al corrimano, nell’atto di rientrare verso la sua abitazione, mentre si salutavano al termine del colloquio, ‘ arretrava la propria gamba sinistra sul primo gradino della rampa ‘ ed anche che ‘ appoggiata la gamba sinistra sul gradino, il gradino cedeva ed il cadeva a terra ‘ … ‘ cadde sul suo lato sinistro e appena in terra ha detto che gli faceva male il ginocchio e il piede sinistro ‘.
La teste precisava, altresì, che ‘ quando cominciò a discendere dalla rampa è sceso all’indietro; … cominciò a discendere le scale ancora mentre ci salutavamo ‘.
Ebbene, le dichiarazioni ora riportate ( ‘ cominciò a discendere le scale ancora mentre ci salutavamo’
… ‘ quando cominciò a discendere dalla rampa è sceso all’indietro’) contrastano con quanto dalla
medesima affermato nella dichiarazione scritta del 20.02.2021 – prodotta in causa al documento nr. 10 da cui risulta che ‘(il sig. ) … scendendo le scale, cadeva per il cedimento di parte dello scalino (procurandosi lesione alla caviglia sinistra) ‘.
Le azioni descritte sono davvero contrastanti, in quanto l’aver sceso le scale all’indietro è condotta radicalmente diversa dall’essere sceso per le scale, dal momento che, normalmente, si scende procedendo in avanti.
Tale ricostruzione del fatto contrasta anche con la descrizione dell’evento proposta nella Lettera di messa in mora del 17.3.2021 inviata all’Ufficio Legale di RAGIONE_SOCIALE dallo Studio COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME (doc. 7 di parte convenuta), nella quale si legge: ‘ …. il cliente mentre scendeva le scale del fabbricato, cadeva a causa della rottura di uno scalino . Al sinistro hanno assistito dei testimoni a prova anche del fatto storico …’ .
Le incongruenze/contraddizioni nella ricostruzione proposta dall’attore in citazione emergono in modo ancora più palese se si passa ad analizzare anche la comunicazione PEC del 28 ottobre 2021, inviata dall’Avv. NOME COGNOME alla società ed alla (doc. 3 oltre che la Perizia del 04.11.2021 redatta dal Geom. fiduciario della (doc. 8 .
Nella PEC del 28 ottobre 2021, difatti, l’allora difensore dell’attore dichiarava che l’infortunio si era verificato ‘ allorché il mio cliente, nel salire le scale del proprio condominio, rovinava a terra a causa della rottura di un gradino ‘;
Nella Perizia del 04.11.2021, il Geom. scriveva ‘ … in data 28/11/20, verso le ore 12,30, il sig. abitante in una unità immobiliare posta al piano terra del fabbricato condominiale ubicato in INDIRIZZO Firenze, di proprietà del Comune di Firenze e gestito da , si trovava di fronte al portoncino di accesso alla sua abitazione e stava chiacchierando con la sig.ra … Durante la conversazione il sig. saliva sul primo gradino della rampa di scale, in corrispondenza del lato di bordatura esterna ma, a causa di un improvviso distacco di una porzione dello stesso, cadeva rovinosamente al suolo , procurandosi lesioni alla caviglia sinistra … ‘ (doc. 8, pag. 3).
Quanto scritto nella suddetta Perizia, veniva confermato da in sede testimoniale (cfr. cap. n. 4 della memoria istruttoria di parte convenuta).
Ulteriori incongruenze con riguardo alla precisa posizione che l’attore aveva prima di cadere si colgono nel mettere a confronto quanto esposto in atto di citazione rispetto al contenuto della testimonianza di e di quanto riferito dall’attore in sede di interrogatorio libero di difatti, a pag. 2 della citazione, si legge ‘ durante tutto il colloquio, il si trovava tra il secondo ed il terzo scalino della prima rampa di scale condominiali, fermo, appoggiato con il braccio sinistro sul corrimano e con lo sguardo rivolto verso l’alto, in direzione della sig.ra che si trovava al piano soprastante … ‘, mentre ha dichiarato che ‘ … io ero ferma nella prima rampa di scale che porta al primo piano e era sul secondo scalino della rampa che si diparte dal piano terra ‘ e a riferito che … sentii dei rumori e vidi dallo spioncino che era che stava tornando da fuori; uscii di casa e poiché dovevamo rispettare le distanze nel periodo RAGIONE_SOCIALE … arrivò sul pianerottolo della prima rampa … ; io nel frattempo ero salito al secondo scalino con tutti e due i piedi e quando cominciammo a salutarci scesi all’indietro (con il piede sinistro sul primo gradino e in quel momento si ruppe l’angolo del primo scalino;) caddi … e mi trovai seduto un po’ più piegato sulla mia sinistra …’.
Nessun elemento utile per chiarire le modalità della caduta si può ricavare dalla deposizione della teste dato che al momento del fatto non si trovava in casa e, dunque, non poteva avere assistito al fatto (‘Quando rientrai da fuori trovai la che mi disse che era caduto’ ).
Infine, si consideri che nel verbale di Pronto Soccorso, lo stesso attore attribuisce la sua caduta ad una causa totalmente diversa poiché ha riferito al medico del PS ‘ caduta accidentale dalle scale bagnate stamani ‘ (doc. 4 v. anamnesi) e tale dichiarazione è tale da porsi in insanabile contrasto con la dinamica dedotta in giudizio.
E’ noto che il certificato del pronto soccorso ha natura di atto pubblico fidefacente fino a querela di falso, in quanto è caratterizzato -oltre che dall’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice. Esso, quindi, fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., sia della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia delle dichiarazioni rese dal ‘paziente’ e degli altri fatti che
il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (cfr. Cass. 28.7.2020 n. 16030).
A questo proposito la giurisprudenza di legittimità, ha puntualizzato che: ‘ Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse ‘ (Cass. civ. Sez. VI 3 Ord. 16.09.2022, n. 27288; Cass. civ. Sez. III, sent. 24.09.2015, n. 18868); e anche la più recente pronuncia (Cass. civ. Sez. III, Ord. 26.07.2024, n. 20879), secondo la quale ‘ In tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., … ‘ ha, tuttavia, precisato che sono, comunque, ‘ idonee a fondare il convincimento di quest’ultimo ‘.
Inoltre, non può sfuggire che dall’esame complessivo della citazione e delle dichiarazioni testimoniali risulta che soltanto e anno affermato che, a seguito della caduta di la parte più vicina al corrimano del primo gradino della prima rampa di scale era in parte divelta (!), quando invece ciò non si constata dalle fotografie prodotte (foto nn. 8 e 9 fascicolo attoreo).
Dalla testimonianza del Geom. , fiduciario di che si recava nello stabile in data 21 luglio 2021 per effettuare il sopralluogo, è emerso che alla data del 21.7.2021 (l’angolo del gradino sulla sinistra) era rotto e che il corrimano, che aveva provato a muovere, ‘ era invece ancorato bene sul gradino ‘: , dopo aver constatato che ‘ il primo scalino della prima rampa di scale in marmo travertino, presentava una lesione sul lato di bordatura in corrispondenza del montante di sostegno del corrimano in ferro ‘ si è adoperato per accertare quando questa ‘lesione’ si era formata, senza giungere ad una certa conclusione, in quanto se da una parte non gli ha fornito alcuna documentazione inerente un’eventuale riparazione o richiesta di riparazione, al contempo ha appreso dallo stesso attore che il primo gradino della rampa delle scale condominiali si era già rotto già prima del 28 novembre 2020 e che tale ‘lesione’ era già stata riparata alcuni mesi prima
del sinistro, anche se non è dato sapere se la riparazione era stata eseguita da un fiduciario della dunque, rimane alquanto incerto il momento in cui la parte estrema sinistra del gradino della prima rampa di scale si è ‘lesionata’, senza considerare che, laddove vi sia stata davvero una (pessima) riparazione prima del 28.11.2020, questa non è riferibile a perché potrebbero essere stati operai incaricati dagli stessi condomini dello stabile.
Risulta, altresì, poco verosimile che laddove stesse salendo o scendendo, poggiando il piede abbia rotto lo spigolo dello scalino; ‘come risulta dalle fotografie in atti (doc. 5 foto scalino e simulazione; doc. 6 foto luoghi), lo spigolo dello scalino rotto si trova in corrispondenza del montante della ringhiera e del corrimano, ovvero in un punto non facilmente né, soprattutto, utilmente raggiungibile né per salire né per scendere le scale. (doc. 9 . Infatti, scendendo le scale all’indietro e reggendosi al corrimano (come il asserisce di aver fatto), per poter arrivare ad appoggiare il piede sinistro sullo spigolo del gradino occorre compiere una torsione del busto del tutto innaturale facendo inoltre un movimento incongruo con la gamba sinistra ..allo stesso modo, laddove stesse scendendo le scale con il corpo e lo sguardo rivolti verso la parte bassa della rampa (quindi in avanti), sarebbe risultato impossibile poggiare il piede sinistro sullo spigolo dello scalino lato corrimano (che si trova dalla parte opposta) (cfr. doc. 5 e doc. 6, foto n. 1 ). Ma anche se avesse riferito che stava salendo le scale, sarebbe stato ugualmente non plausibile ed incongruo poggiare il piede sinistro nella parte di scalino sotto la ringhiera; infine la dinamica riferita è inoltre fortemente incongruente considerato che l’appartamento del si
trova sul lato opposto rispetto allo spigolo rotto del gradino che è in corrispondenza della ringhiera/corrimano (doc. 6 foto 1 3 )…. egli pertanto non aveva alcun motivo di poggiare il piede in quel punto (cfr. doc. 6) perché da quanto dichiarato si stava dirigendo dalla parte opposta ‘ (v. pagg. 3 e 4 conclusionale di parte convenuta; pagg. 7 e 8 comparsa di costituzione ).
Del resto, le risultanze del Verbale di Pronto Soccorso si pongono in linea con l’affermazione del teste interrogato sul capitolo n. 3, ‘Per quanto ricordo i disse … che non se era già rotto o se si ruppe nell’occasione e perse l’equilibrio’ da cui si può intendere che la caduta del sig. non è stata causata dal distacco di parte del (primo) gradino della rampa di scale.
In conclusione, le numerose incongruenze sopra illustrate e la decisiva contraddizione ora evidenziata rendono di fatto impossibile ricollegare il verificarsi delle lesioni subite dal sig.
ll’evento così come dal medesimo descritto in atti, ovvero rendono di fatto impossibile ritenere sussistente il nesso di causalità richiesto dall’art. 2051 c.c..
La giurisprudenza di legittimità sul punto è, infatti, chiara nello stabilire che ‘ Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l’evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali …’ (cfr. Cass. civ. Sez. III – Ord. 09.05.2024, n. 12760) e che ‘ In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l’incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica dell’evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull’attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode ‘ (Cass. civ. Sez. III Ord. 18.12.2024, n. 33129; Cass. civ. Sez. III -Ord. 18.07.2023, n. 20986).
La domanda viene pertanto rigettata.
Le spese di lite
Secondo la regola generale, prevista dall’art. 91 c.p.c. , della c.d. ‘soccombenza’, il pagamento delle stesse deve essere posto a carico, per intero, della sola parte soccombente; potendo il suddetto meccanismo essere sostituito dalla compensazione totale o parziale qualora, invece, si verifichi un caso di soccombenza reciproca o altri motivi legati al caso specifico.
Nel caso de quo l’attore si è avvalso di più difensori e tali sostituzioni hanno certamente ostacolato la coerenza della difesa e la comprensione della linea difensiva; allo stesso modo va posto in risalto come anche parte convenuta abbia insistito, inutilmente, nell’escludere la sua qualità di custode, ritenendo sussistente l’Autogestione (peraltro errando anche sul fatto che lo stabile in questione fosse quello posto in Firenze, .
Si ritengono tali ragioni sufficienti per compensare le spese di lite tra le parti.
Le spese per la consulenza tecnica d’ufficio, liquidate con decreto del 25.06.2024, sono, invece, poste a carico dell’Erario, come già disposto nel predetto decreto, essendo stato il sig.
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dell’Ordine degli Avvocati di Firenze del 07.09.2022 (doc. 1 attore).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. rigetta la domanda attrice.
Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Pone le spese di CTU a carico dell’Erario come da decreto del 25.06.2024, in forza dell’ammissione
del sig.
al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
Il compenso professionale del legale dell’attore è liquidato con separato decreto
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Firenze, 3 agosto 2025
La giudice on.
NOME COGNOME