Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10159 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 02685/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), in virtù di procura congiunta materialmente al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
Condominio di INDIRIZZO
; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (EMAIL); elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO
(EMAIL), in virtù di procura allegata al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
per la cassazione della sentenza n. 1082/2020 del la CORTE d’APPELLO di GENOVA, pubblicata il giorno 13 novembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2001, NOME COGNOME -premesso che era conduttore di un locale destinato a negozio di foto-ottica compreso nel Condominio di INDIRIZZO a Genova; che nel novembre 1996 il locale, a causa di infiltrazioni di acque meteoriche, scaricate sul terrazzino sovrastante da pluviali condominiali non ben raccordati tra loro, era divenuto parzialmente inutilizzabile; che, pur risarcendo, nel tempo, i danni cagionati, il Condominio non aveva tuttavia eliminato la loro causa, sicché egli, nel settembre 1999, aveva dovuto reperire, per lo svolgimento della sua attività commerciale, un altro locale, stipulando un contratto di locazione più oneroso del precedente; infine, che, nello stesso anno, aveva ricevuto la proposta di acquisto del ramo di azienda relativo alla fotografia, verso un corrispettivo di 50 milioni di lire, proposta che egli aveva accettato ma che poi era stata ritirata dal proponente a causa del l’ammaloramento del locale dovuto alle infiltrazioni -convenne il Condominio danneggiante dinanzi al Tribunale di Genova, chiedendone la condanna al risarcimento: a) del danno derivante dal mancato parziale godimento del locale (quantificato nel 50% dei canoni versati tra il novembre 1996 e l’agosto 1999: Euro 8.017,99); b) del danno da lucro cessante derivante dal mancato ricavo della cessione dell’attività di fotografia (Euro
25.882,84); c) e del danno derivante dalla differenza tra il minor canone che avrebbe pagato per il locale danneggiato e quello effettivamente versato per il nuovo locale dal momento della stipula del nuovo contratto di locazione (settembre 1999) sino alla scadenza contrattualmente prevista per il vecchio (dicembre 2006), quantificato in Euro 10.074,70.
Il Condominio, costituitosi in giudizio, chiese e ottenne l’autorizzazione a chiamare in causa la società RAGIONE_SOCIALE, proprietaria del terrazzino sovrastante il locale condotto da NOME COGNOME, da cui erano provenute le infiltrazioni.
Costituitasi in giudizio, questa società chiamò in causa l ‘impresa RAGIONE_SOCIALE, cui aveva commissionato lo svolgimento di taluni lavori di impermeabilizzazione del terrazzino nel 1992, e quest’ultima, costituitasi a sua volta, chiamò in causa la RAGIONE_SOCIALE, sua compagnia assicuratrice.
Il Tribunale, espletata CTU, dapprima, con sentenza non definitiva n. 4036/2007 (confermata dalla Cor te d’appello di Genova con sentenza n. 1124/2014, passata in giudicato), respinse la domanda proposta dal Condominio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, estromettendo gli altri soggetti chiamati dal giudizio; successivamente, con sentenza definitiva n. 1460/2016, rigettò la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Condominio.
La Corte d’appello di Genova, con sentenza 13 novembre 2020, n. 1082, ha rigettato l’impugnazione dell’originario attore, sulla base dei seguenti rilievi:
Ial di là dei limiti del giudicato di cui alla sentenza n. 1124/2014, non era condivisibile la statuizione del Tribunale, il quale -rilevato che il terrazzino era di proprietà esclusiva della RAGIONE_SOCIALE e che su di esso
erano stati eseguiti lavori di impermeabilizzazione commessi dalla proprietaria a ll’ impresa RAGIONE_SOCIALE -aveva escluso in radice la responsabilità del Condominio, sul duplice presupposto che il pluviale si era staccato dal suo terminale solo dopo l’esecuzione d ei predetti lavori, e che, comunque, se il terrazzino fosse stato adeguatamente impermeabilizzato, le infiltrazioni non si sarebbero verificate; in contrario, doveva invece osservarsi che la responsabilità del Condominio per eventuali danni da infiltrazioni era dimostrata proprio dalla circostanza che esse provenivano anche dal pluviale condominiale, il quale, per effetto del distacco dal terminale, scaricava sul terrazzino: da un lato, infatti, la circostanza che il distacco del pluviale condominiale fosse stato presumibilmente posto in essere in occasione dei lavori di impermeabilizzazione non aveva sollevato il Condominio, quale custode, dall’obbligo di procedere alle necessarie riparazioni, avendo avuto a disposizione , tra l’altro, tutto il tempo necessario per intervenire, atteso che i lavori era stati eseguiti nel 1992; dall’altro lato, il difetto di impermeabilizzazione non interrompeva il rapporto di causalità tra il danno e la cosa (il pluviale) in custodia del condominio, non costituendo tale difetto circostanza imprevedibile o eccezionale idonea a integrare il caso fortuito liberatorio ex art. 2051 cod. civ.;
IIl’accertamento della responsabilità del Condominio per le infiltrazioni non era però sufficiente in funzione dell’accoglimento della domanda di NOME COGNOME, mancando la prova delle conseguenze dannose che egli aveva asseritamente subìto; al riguardo, valevano le seguenti osservazioni: a) in via generale, e con particolare riferimento al mancato parziale godimento dell’immobile , a fronte del preciso rilievo contenuto nella CTU, secondo cui la zona interessata dalle
infiltrazioni era « una piccola frazione dell’intero negozio » -e a fronte del dato incontroverso che vi erano stati ripetuti interventi riparatori del Condominio -, l’attore aveva formulato allegazioni del tutto generiche, facendo riferimento ad un lungo periodo temporale senza chiarire con quale frequenza si manifestassero le infiltrazioni, ed aveva dedotto capitoli di prova testimoniale altrettanto generici , i quali, quand’anche fossero stati ammessi, non avrebbero comunque consentito di indicare l ‘incidenza quantitativa e qualitativa delle infiltrazioni sul godimento dell’immobile ( in relazione alla loro frequenza, alle parti dei locali effettivamente colpite e risultate inutilizzabili, alla durata di tale inutilizzabilità) e le modalità con cui avrebbero potuto nuocere in concreto all’esercizio dell’attività commerciale; b) con riguardo al dedotto maggior costo del nuovo contratto di locazione, in difetto della prova dell’incidenza delle infiltrazioni sull’effettivo godimento dell’immobile, mancava anche quella che la stipula del nuovo contratto fosse stata resa necessaria dall’evento dannoso e non fosse invece stata una libera scelta del conduttore, non potendosi, del resto, identificare la conseguenza dannosa con il pagamento di un canone maggiore, il quale avrebbe potuto invece essere stato giustificato dalla maggiore metratura o dalla migliore esposizione del nuovo locale; c) infine, in ordine al dedotto ricevimento della proposta di acquisto del ramo di azienda da cui il terzo proponente sarebbe receduto in ragione delle condizioni dell’immobile, oltre all’incompletezza del documento prodotto in giudizio, doveva rilevarsi che, se effettivamente fosse stata negoziata una cessione di r amo d’ azienda, il danno derivante dalla sua mancata conclusione non avrebbe potuto essere certo identificato nel corrispettivo perduto, a fronte del mantenimento dell’azienda ; peraltro,
i termini dell’accordo non erano chiari, poiché dalla copia prodotta sembrava piuttosto potersi desumere la previsione di un’indennità di buonuscita a fronte di un integrale subingresso del proponente nella locazione; proposta che NOME COGNOME non aveva dimostrato di essere in condizioni di poter accettare, provando di avere l ‘immediata disponibilità di un altro locale.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di quattro motivi.
Ha risposto con controricorso il Condominio di INDIRIZZO, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, fondato su due motivi.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ..
Il pubblico ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia « Omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa (art. 360 comma primo comma n. 5 cpc). Omessa ammissione delle prove testimoniali attraverso le quali si intendeva fornire la prova del danno derivante dal parziale mancato utilizzo dei locali ».
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere ammesso la dedotta prova per testimoni in funzione della dimostrazione dei danni derivanti dal mancato parziale utilizzo del locale; afferma che se le prove testimoniali fossero state ammesse, « esse avrebbero certamente modificato l’esito del giudizio »; illustra alcuni capitoli di prova articolati in sede di merito e sostiene che essi
sarebbero stati « rilevanti » ai fini della dimostrazione dei danni; deduce che il fatto storico non esaminato consisterebbe nell’avere la Corte territoriale ritenuto che si trattasse di danni da allagamento in seguito ad un singolo evento, laddove invece, era stato allegato che « il danno era un ripetersi di infiltrazioni ».
Con il secondo motivo si denuncia « Omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa (art. 360 comma primo comma n. 5 cpc). Omessa ammissione delle prove testimoniali attraverso le quali si intendeva fornire la prova del danno derivante dalla fallita vendita del ramo d’azienda causa l’ammaloramento dei locali ».
Il ricorrente deduce l’omessa valutazione di fatti decisivi (la proposta di acquisto del ramo d’azienda e la successiva rinuncia del proponen te a causa delle condizioni dell’immobile ) e l’omessa valutazione del documento prodotto al riguardo; osserva che le circostanze di cui la Corte di merito ha reputato non fornita la prova avrebbero potuto essere dimostrate mediante l’escussione di testimoni su alcuni specifici capitoli di prova, debitamente articolati.
Con il terzo motivo si denuncia « Omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa (art. 360 comma primo comma n. 5 cpc). Omessa ammissione delle prove testimoniali attraverso le quali si intendeva fornire la prova del danno consistente nel maggior costo per la locazione di immobile alternativo ».
Il ricorrente deduce il carattere decisivo delle prove testimoniali di cui era stata indebitamente negata l’ammissione, anche in funzione della prova della terza voce di danno lamentata, ovverosia quella relativa al maggior costo connesso con il nuovo contratto di locazione; deduce che la Corte di merito non avrebbe esaminato « fatti storici
provati da documenti, in primo luogo l’incidenza sull’uso dei locali delle infiltrazioni … nonché il contratto ».
Con il quarto motivo si denuncia « COGNOMEzione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 cpc) in particolare degli artt. 115, 116, 244, e 245 cpc, relativamente alla mancata ammissione dei capitoli di prova per testi ».
Il ricorrente contesta il giudizio di ‘genericità’ dei capitoli di prova testimoniale espresso dalla Corte territoriale, dal momento che non sarebbe stato possibile indicare un fatto specifico, venendo in considerazione una situazione di danno permanente protrattasi nel tempo.
I motivi -da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione -sono manifestamente inammissibili.
4.1. In primo luogo, con specifico riguardo ai primi tre motivi, con cui si denuncia il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., va rilevato che, sebbene tale censura non fosse inibita, nella fattispecie, dalla disposizione di cui all’art. 348 -ter , ult. comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis (stante la diversità di motivazione in fatto tra la sentenza di secondo grado e quella di primo grado, pur conformi nel dispositivo), tuttavia resta che il ‘fatto’ di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’ome sso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. , Sez. Un.,
7/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 8/09/2016, n. 17761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nella fattispecie, i fatti storici di cui si sarebbe omesso l’esame (la ripetizione delle infiltrazioni, la loro incidenza sull’uso dei locali , la proposta di cessione del ramo d’azienda e la successiva rinuncia ) erano, in realtà, le circostanze di fatto che il ricorrente (originario attore) aveva l’onere di provare ; l a Corte d’appello non ha omesso l’esame di queste circostanze ma, nel libero apprezzamento delle risultanze istruttorie e nella motivata e incensurabile attività di ricostruzione dei fatti, non le ha ritenute provate.
4.2. Pertanto, al di là della formale intestazione, i motivi in esame, lungi dal censurare l’omesso esame di un fatto storico decis ivo e controverso, censurano inammissibilmente il giudizio di non rilevanza delle formulate istanze istruttorie (soprattutto di quelle aventi ad oggetto prove costituende, stante la ritenuta genericità dei capitoli di prova orale); giudizio che, a differenza di quello eventuale di in ammissibilità, rientra nell’apprezzamento di fatto del giudice del merito e non è dunque sindacabile in sede di legittimità, se -come nella specie -debitamente motivato.
4.3. I rilievi che precedono valgono anche -e a maggior ragione -per il quarto motivo di ricorso, atteso che il giudizio di non ammissione delle istanze istruttorie fondato sull’irrilevanza delle stesse in funzione della dimostrazione concreta dei fatti posti a fondamento della domanda è un giudizio che prescinde dalla formale disciplina relativa
all’ammissibilità del mezzo istruttorio dedotto e che dunque riposa su una valutazione di merito discrezionale, censurabile solo sotto il profilo della motivazione quand o quest’ultima presenti lacune costituzionalmente rilevanti.
In proposito, questa Corte ha affermato che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l ‘ inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all ‘ attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. 6/11/2023, n. 30810).
4.4. Non può infine sottacersi che la decisione del giudice d’appello si basa non solo, in negativo, sulla mancata dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda e sulla ritenuta irrilevanza delle istanze istruttorie, ma anche, in positivo, sugli esiti della CTU, che avevano evidenziato che la zona interessata dalle infiltrazioni era « una piccola frazione dell’intero negozio », con ciò implicitamente escludendo la sussistenza di danni tali da incidere sull’utilizzo dello stesso, da determinare la necessità di reperire un altro locale e, addirittura, da far re cedere l’eventuale proponente di acquisto di azienda da tale proposta.
In ordine a questo profilo, nessuna censura è stata formulata dal ricorrente alla decisione di merito impugnata, ciò che determina una ulteriore ragione di inammissibilità dei motivi di ricorso, per omesso confronto con la complessiva ratio decidendi della gravata sentenza.
In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.
Il ricorso incidentale condizionato proposto dal Condominio INDIRIZZO INDIRIZZO, si articola, come si è detto, in due motivi: con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2051 cod. civ., 41 cod. pen., 2697, 2727, 2728, 2729 cod. civ., 112, 115 e 116 cod. proc. civ.; con il secondo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1585, secondo comma, cod. civ., 81 e 112 cod. proc. civ..
Poiché l’accoglimento di tali motivi è stato invocato dal controricorrente subordinatamente a quello dei motivi del ricorso principale, per effetto della declaratoria di inammissibilità di quest’ultimo resta assorbito il ricorso incidentale.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente principale a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione