Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34554 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34554 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3783/2019 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1231/2018, pubblicata il 18/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME, con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza, conveniva in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di accertare l’insussistenza del diritto di credito vantato da detta società nei propri confronti, per l’ammontare di euro 96.766,41, e, per l’effetto, di revocare il decreto opposto.
La COGNOME deduceva che la prova scritta su cui si fondava il credito, consistente in documenti di trasporto, ciascuno formalmente denominato ‘fattura immediata’, non poteva considerarsi idonea a dimostrare la sussistenza del medesimo, essendo carente della sottoscrizione del destinatario; inoltre, sosteneva la mancata rispondenza delle fatture ai criteri imposti dalla normativa fiscale in materia, circa l’obbligo di numerazione in ordine progressivo e per anno solare, essendo state utilizzate serie di numerazioni diverse, espressamente vietate in caso di merce omogenea; chiedeva la condanna dell’opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 2032/2012, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo in favore della RAGIONE_SOCIALE: riteneva che la RAGIONE_SOCIALE non avesse assolto al proprio onere probatorio, avendo basato l’opposizione su infondate eccezioni di carattere contabile e precipuamente attinenti alla tenuta numerologica delle fatture in rapporto con i libri contabili.
Avverso tale decisione proponeva appello NOME COGNOME.
Con la sentenza n. 1231/2018, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.
Secondo il giudice d’appello, dai documenti prodotti in giudizio dall’opposta emergeva incontrovertibilmente come non sussistesse alcuna differenza tra i numeri riportati sulle fatture emesse e quelli indicati nei libri contabili; comunque, la questione afferente alla sussistenza del credito era da considerarsi superata poiché attraverso l’escussione dei
testimoni NOME COGNOME e NOME COGNOME si era raggiunta la piena prova del credito.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, illustrato da memoria.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (già RAGIONE_SOCIALE) non ha svolto difese nella presente sede.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in cinque motivi.
1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 c.p.c., nonché degli art. 21, 23 e 35 del d.p.r. 633/1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe errato nella valutazione delle prove, sfociata nell’erronea applicazione di norme di diritto, in quanto si sarebbe limitata a rilevare l’insussistenza di qualsivoglia differenza tra i numeri riportati sulle fatture emesse e quelli indicati nei libri contabili; d’altro canto, la questione inerente al credito non poteva considerarsi superata dalle risultanze testimoniali, non avendo i testimoni indicato quale merce, e in relazione a quali fatture, fosse stata ordinata da COGNOME; non sarebbe dato, inoltre, comprendere come la Corte d’appello abbia potuto ritenere che le irregolarità della tenuta delle scritture contabili fossero riconducibili a mere esigenze di programmi interni di contabilità.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha , infatti, accertato che dai documenti prodotti in causa emerge come non vi sia differenza tra i numeri riportati sulle fatture emesse e quelli indicati nei libri contabili della ricorrente, in quanto per esigenze di programmi interni di contabilità era stata aggiunta ad ogni numero la lettera ‘A’. Il giudice d’appello ha , poi, ancora specificato che la questione della sussistenza del credito è stata superata attraverso l’escussione dei testimoni, attraverso le cui dichiarazioni è stata raggiunta la piena prova del credito. Si tratta di un accertamento in fatto compiuto
dal giudice di merito del quale la ricorrente chiede una inammissibile rivalutazione a questa Corte di legittimità. Si ricorda poi che nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all’altra, la prova della consegna all’acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna (cfr. in tal senso Cass. n. 14594/2007).
Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono tra loro strettamente connessi e possono, perciò, essere esaminati congiuntamente.
A) il secondo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, in particolare degli artt. 246, 252, 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché omessa e/o carente motivazione su fatti decisivi della controversia, mancata valutazione delle risultanze dell’interrogatorio formale dell’opponente ed erronea valutazione della prova testimoniale, contraddittorietà ed inattendibilità delle testimonianze e mancata comparazione di tutte le risultanze istruttorie in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; la Corte d’appello non ha considerato quanto riferito da COGNOME in sede di interrogatorio formale, considerando unicamente quanto riferito dai testimoni della controparte; la Corte d’appello ha , poi, errato nel ritenere infondate le eccezioni di inammissibilità e inattendibilità delle testimonianze, poiché il testimone COGNOME avrebbe dovuto essere considerato incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c., in quanto si trovava in una situazione di potenziale conflitto di interessi con le parti in causa, circostanza esclusa dalla Corte d’appello sulla base dell’assunto che lo stesso era un ‘mero dipendente e non il vettore’, senza operare alcun tipo di approfondimento motivazionale; la motivazione risulta altresì carente laddove la Corte non ha fatto riferimento alcuno all’eccezione di inattendibilità del medesimo testimone, le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere dichiarate irrilevanti, stante la sussistenza del rapporto di dipendenza lavorativa del testimone e stante l’omissione di comportamenti
ai quali sarebbe stato obbligato in ragione delle proprie mansioni, oltre ad avere reso dichiarazioni in ogni caso da considerarsi lacunose e imparziali; parimenti, le dichiarazioni rese dalla testimone COGNOME sono da considerarsi non attendibili, generiche, lacunose e non imparziali, in quanto la stessa era dipendente della NOME e aveva successivamente riferito di non ricordare se il carico a cui aveva assistito ‘riguardasse solo la COGNOME o anche altri clienti’;
B) il terzo motivo deduce violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per travisamento della prova, irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta, violazione dell’art. 132, secondo comma n. 4 c.p.c.; si sostiene che la Corte d’appello ha travisato le risultanze della prova testimoniale che, se fosse stata valutata correttamente, avrebbe condotto a ritenere non dimostrata l’avvenuta consegna della merce e non dovuta, dunque, la pretesa creditoria della società;
C) il quarto lamenta nullità della sentenza per omessa valutazione della nullità dell’ordinanza del 9/10/2008 e della sentenza di primo grado che la richiama asetticamente, per difetto assoluto di motivazione e, comunque, per incompletezza della stessa, nonché nullità delle prove con essa disposte; con tale ordinanza il giudice di primo grado si era limitato ad escludere un interesse del teste COGNOME nel giudizio, senza spiegare i motivi del proprio convincimento.
I richiamati motivi non possono essere accolti.
Anzitutto è inammissibile il riferimento al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in relazione a carenze della motivazione della sentenza impugnata.
A seguito della riforma del suddetto n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è denunciabile unicamente l’omesso esame di fatti storici, mentre non è più denunciabile per cassazione la mera insufficienza della motivazione (cfr. al riguardo le due pronunce delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 2014 e n. 8038 del 2018); in ogni caso, avendo la Corte d’appello confermato la
decisione di primo grado, non era proponibile ricorso per cassazione per il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
Per il resto i motivi contestano la valutazione delle prove operata dal giudice di merito e il giudizio relativo alla incapacità di testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c.
Al riguardo, va ricordato che in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all’attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso -forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite): cfr., in proposito, Cass. n. 7762/2010 e Cass. n. 7623/2016.
In relazione al quarto motivo, che contesta la motivazione dell’ordinanza resa in primo grado che si era limitata ‘ad escludere un interesse del teste nel giudizio senza spiegare i motivi del proprio convincimento’, va puntualizzato che tale ordinanza costituiva un provvedimento sulle prove non definitivo e che, comunque, il giudice d’appello si è pronunciato sulla incapacità del testimone COGNOME, ritenendo che il medesimo non fosse in conflitto di interessi con le parti in causa, non potendo essere considerato vettore in forza del contratto di trasporto. La Corte d’appello ha , poi, ulteriormente evidenziato come l’eccezione circa l’incapacità di testimoniare, appunto risolta con l’ordinanza del 5 ottobre 2008, doveva essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, cosa che non è avvenuta nel caso in esame (cfr., al riguardo, Cass. n. 5643/2012 richiamata dalla Corte d’appello, nonché più di recente Cass. n. 14178/2023, secondo le quali qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l’eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione
delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l’eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo).
Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione alla richiesta di condanna alle spese ex art. 96 c.p.c., in quanto il giudice d’appello si era limitato a dichiarare assorbita la questione.
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente non considera come, avendo la Corte d’appello rigettato il gravame da lei proposto, la domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. di controparte non poteva che ritenersi assorbita, essendo tale domanda proponibile unicamente dalla parte vittoriosa nei confronti della parte soccombente condannata al pagamento delle spese.
II. Il ricorso deve, in definitiva, essere integralmente rigettato.
Non vi è pronuncia sulle spese non essendosi l’intimata costituita nel giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME