Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18823 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18823 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13339/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE CON RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
TIBURTINA SCARL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
-intimata- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CATANIA n. 14578/2018 depositato il 07/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto con cui il G.D. aveva rigettato la sua domanda di insinuazione allo stato passivo della RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria per il credito di € 13.886,04 a titolo di prestazione di servizi (lavori di idrosemina e abbattimento delle alberature).
Il giudice di primo grado ha evidenziato che il valore probatorio del SAL prodotto nell’ambito del procedimento di opposizione era inficiato dalla circostanza che non era stata fornita una spiegazione della sua completezza, ovvero che presentava tutte le firme, mentre quello prodotto in sede di verifica di stato passivo era incompleto.
Inoltre, le scritture dell’imprenditore non erano opponibili alla procedura.
Infine, in nessun passaggio dell’opposizione era stato dedotto l’adempimento delle prestazioni indicate nelle fatture e comunque la prova testi non consentiva di fornire la prova della corretta esecuzione delle prestazioni, né rilevava la circostanza che fosse stato pagamento un acconto, deponendo ciò per la mancata esecuzione integrale della prestazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE , affidandolo a cinque motivi.
La ricorrente ha depositato, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c. in ragione del rilievo d’ufficio dell’eccezione di inesatto adempimento.
Espone la ricorrente che la questione della incompleta e/o non corretta esecuzione dei lavori non aveva costituito oggetto di contestazione in sede di verifica di stato passivo. Né l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. poteva essere sollevata nel giudizio di opposizione ex art. 98 L.F. in ragione della contumacia della procedura, con la conseguenza che l’inesatto e/o incompleto adempimento, qualificabile come eccezione in senso stretto, era stata rilevata d’ufficio in violazione dell’art. 112 L.F.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c., essendo l’eccezione di inadempimento ( rectius , inesatto adempimento) stata sollevata d’ufficio e decisa con motivazione apparente.
Con il terzo motivo è stato dedotto l’omesso esame della circostanza decisiva della qualità di committente del Commissario Straordinario Prof. COGNOME nel periodo in cui rivestiva la qualità di amministratore Giudiziario.
Con il quarto motivo (anche se indicato al punto 5, essendone stato salto uno) è stata dedotta la violazione degli artt. 216 c.p.c. e 2719 c.c. Insussistenza ed illogicità della motivazione in relazione al valore probatorio del SAL nell’appalto di servizi.
Espone la ricorrente l’illogicità della motivazione con cui il Tribunale aveva ritenuto che il valore probatorio del SAL fosse stato inficiato in relazione alla questione della completezza delle firme e si duole della mancata ammissione della prova per testi articolata per dimostrare la piena valenza del SAL prodotto.
Con il quinto motivo (anche se indicato al punto 6): è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2709 c.c. con riferimento all’opponibilità delle scritture contabili.
Deduce la ricorrente l’opponibilità delle scritture contabili alla procedura atteso la comprovata carenza della qualità di terzo in capo al Commissario Straordinario AVV_NOTAIO, il quale era stato firmatario del contratto di servizi.
Tutti i motivi, da esaminare unitariamente inerendo alla prova del credito vantato dalla ricorrente, presentano concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità.
Va premesso che la motivazione con cui il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione allo stato passivo è riconducibile ad un’unica ratio decidendi , da individuarsi nella mancanza di prova da parte della opponente, odierna ricorrente, della integrale esecuzione delle prestazioni, non potendo attribuirsi alcun valore probatorio né al SAL, né alle scritture contabili (in quanto non opponibili).
Tale ratio decidend i è stata, in primo luogo, infondatamente censurata ai primi due motivi, volti a far valere che il giudice di primo grado aveva erroneamente sollevato d’ufficio un’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. nonostante che la questione dell’incompleta e/o non corretta esecuzione dei lavori non avesse costituito oggetto di contestazione in sede di opposizione allo stato passivo. Sul punto, va osservato che questa Corte (Cass. 8 agosto 2017, n. 19734; Cass. 12973/2018; Cass. 6 agosto 2015, n. 16554) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui ‘Il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l’automatica ammissione del credito allo stato passivo (e del rango richiesto) sol perché non sia stato avversato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove: l’accertamento sull’esistenza del titolo vantato nei confronti del fallimento, e dedotto in giudizio, deve essere dunque compiuto dal
giudice ex officio in ogni stato e grado del processo, nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi, in base alla risultanze rite et recte acquisite nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole’.
Dunque, il Tribunale di Catania, con una motivazione che soddisfa il requisito del ‘minimo costituzionale’, non ha affatto sollevato un’eccezione di inadempimento, ma ha correttamente compiuto ex officio un accertamento sull’esistenza del titolo, ritenendo che il credito vantato dalla ricorrente difettasse della prova dell’esecuzione delle prestazioni. Trattasi di una valutazione in fatto che non può essere sindacata in sede di legittimità, appalesandosi le censure della ricorrente di merito (nel quarto motivo) e comunque prive di autosufficienza (nel terzo e quinto motivo).
In particolare, quanto al quarto motivo, la ricorrente intende inammissibilmente sollecitare (sulla genuinità del SAL) una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, con una contestazione apodittica di apparenza della motivazione.
Il terzo ed il quinto motivo vogliono contestare l’affermazione del giudice di primo grado di non opponibilità delle scritture contabili sul rilievo della carenza della qualità di terzo in capo al Commissario Straordinario -profAVV_NOTAIO NOME – il quale avrebbe avuto il ruolo di diretto contraente, rivestendo la qualità di amministratore giudiziario, prima di essere nominato Commissario Straordinario della procedura.
Tale circostanza non emerge in alcun modo dalla sentenza impugnata, né la ricorrente allega che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, non avendo indicato né ‘dove’ né ‘come’ sarebbe stata sottoposta all’esame del giudice di merito.
Non si liquidano le spese di lite, non essendosi la procedura costituita in giudizio.
Rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 5.6.2024