Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15805 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15805 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9893/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata presso l ‘ indicato indirizzo PEC dell ‘ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
Curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il decreto n. cron. 554/2020, depositato dal Tribunale di Napoli Nord il 7.2.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE presentò domanda di ammissione al passivo del fallimento della RAGIONE_SOCIALE per un credito chirografario dell’importo complessivo
di € 977.131,74 (di cui € 550.000 per «cessione di azioni» ed € 477.131,74 per premi non versati relativi alla fornitura di merci). Conformemente al progetto di stato passivo, il giudice delegato rigettò la domanda.
Il ricorrente propose opposizione allo stato passivo davanti al Tribunale di Napoli Nord, il quale confermò il rigetto della domanda per non avere l ‘opponen te allegato il fatto costitutivo, con riguardo al credito da cessione di azioni, e per non avere assolto l ‘ onere di provare il fondamento del proprio diritto, con riferimento al credito da premi non versati.
Contro il decreto del Tribunale, COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 93 legge fall. in relazione agli artt. 165, 171 e 173 legge fall. e agli artt. 2700-2709 c.c.
La ricorrente sostiene di avere assolto all ‘ onere su di essa incombente di provare il credito di cui ha chiesto l ‘ ammissione al passivo mediante la produzione di una comunicazione del Commissario giudiziale concernente le evidenze contabili della CE.RAGIONE_SOCIALE allora ammessa alla procedura di concordato preventivo. Si sostiene che, data la qualifica di pubblico ufficiale dell ‘ organo da cui proviene la comunicazione, questa avrebbe natura di atto pubblico e farebbe, come tale,
piena prova sia degli importi a credito della ricorrente, sia delle relative causali.
Con il secondo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato viene censurato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. per violazione degli artt. 93 e 55-56 legge fall. e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
COGNOMERAGIONE_SOCIALE si duole che il Tribunale abbia omesso di considerare la compensazione tra il credito vantato contro di lei da RAGIONE_SOCIALE (e fatto oggetto di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società in concordato e opposto dalla ricorrente) e i propri crediti, quali emergenti dalla comunicazione del Commissario giudiziale relativa alle risultanze contabili della società poi dichiarata fallita.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
3.1. A prescindere dai possibili profili di inammissibilità -da ricollegare al fatto che la comunicazione su cui verte il motivo è stata resa in una procedura di concordato preventivo precedente alla dichiarazione d fallimento, di cui nulla dice il provvedimento impugnato e rispetto alla quale parte ricorrente non indica quando e come sarebbe stata posta all ‘ attenzione del Tribunale -la pretesa di individuare in quella comunicazione una prova legale contrasta con la ratio e con la lettera dell ‘ art. 2700 c.c.
Tale disposizione prevede che «L ‘ atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Il dato testuale rende evidente la volontà del legislatore di limitare l ‘ efficacia vincolante della prova legale ai soli elementi estrinseci risultanti dall ‘ atto: ovverosia, la provenienza del documento dal
pubblico ufficiale che l’ha formato , il momento e il luogo di formazione dell ‘ atto e quanto detto o fatto davanti al pubblico ufficiale. La prova legale non copre invece gli elementi così detti intrinseci dell ‘ atto, e cioè il contenuto delle dichiarazioni che da esso risultino. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l ‘ efficacia probatoria privilegiata dell ‘ atto pubblico, di cui all ‘ art. 2700 c.c., concerne la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l ‘ ha formato e i fatti che costui attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non anche la validità e la corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono pertanto essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza che sia necessario proporre querela di falso (Cass. n. 10219/1996). In altri termini, la fede privilegiata del documento non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni delle parti risultanti dal documento (così Cass. S.U. n. 12545/1992), le quali sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice (art. 116, comma 1, c.p.c.).
3.2. Anche ammesso che la comunicazione che il Commissario giudiziale effettua nei confronti dei creditori ai sensi dell ‘ art. 171 legge fall. sia qualificabile come atto pubblico, per il solo fatto che quest ‘ organo «è, per quanto attiene alle sue funzioni, pubblico ufficiale» ( così l’ art. 165 legge fall.), e che essa sia stata sottoposta all ‘ esame del Tribunale, ciò non può in ogni caso portare ad un rovesciamento del dato normativo. Il documento di cui si controverte non poteva esplicare -come vorrebbe parte ricorrente -efficacia di prova legale con riguardo alle voci di spesa e alle rispettive causali, posto che questi elementi attengono al contenuto sostanziale del documento, e non possono vincolare il convincimento del giudice di merito, ma sono sottoposte al suo libero apprezzamento.
3.3. In definitiva , rimane ferma l’insindacabilità in questa sede dell’apprezzamento del materiale istruttorio da parte del giudice del merito, rispetto al quale nulla toglie e nulla può aggiungere la qualifica di pubblico ufficiale del Commissario giudiziale.
Ne segue il rigetto del motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché privo di una sua autonoma sostanza ove disgiunto dal primo motivo e dal suo accoglimento.
4.1. L ‘ opposizione allo stato passivo è stata rigettata perché il Tribunale ha ritenuto non provati (e in parte nemmeno allegati) i fatti posti a fondamento della domanda di ammissione allo stato passivo. In altri termini, il Tribunale ha negato l’esistenza del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE
Davvero non si vede, pertanto, come il Tribunale avrebbe potuto (e dovuto) considerare l’ipotesi della compensazione, in mancanza d ell’essenziale presupposto dell’accerta mento di crediti e debiti reciproci tra le parti (art. 1241 c.c.). Ciò fermo restando che la verifica dello stato passivo non è la sede propria per l’accertamento dei crediti dell’imprenditore fallito, ma soltanto quella per l’accertamento dei suoi debiti .
Rigettato il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese la parte intimata.
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del