Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1444 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1444 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
R.G.N. 19590/21
C.C. 13/12/2023
Appalto -Subappalto di servizi -Corrispettivo
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19590/2021) proposto da: RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME, nel cui studio in Roma, INDIRIZZO ha eletto domicilio;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 97/2021, pubblicata l’11 gennaio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
-Con decreto ingiuntivo n. 22224/2012, depositato il 14 novembre 2012, notificato unitamente al ricorso introduttivo del procedimento monitorio l’11 gennaio 2013, il Tribunale di Roma ingiungeva alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento, in favore della DRAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 596.562,24, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, come portata dalla fattura n. 15/T del 9 settembre 2011, a titolo di prestazioni contrattuali di cui alla lettera D dell’allegato 1 dei contratti di trasporto e servizi di cantiere eseguiti sino a tutto giugno 2010.
-Proponeva opposizione la RAGIONE_SOCIALE chiedendo che fosse dichiarata la nullità del provvedimento monitorio opposto o che ne fosse disposta la revoca, con rigetto della domanda originaria.
A sostegno dell’opposizione la RAGIONE_SOCIALE eccepiva la carenza di titolo in capo alla società opposta, contestando la sussistenza di alcuna prova del credito, prova non integrata dalla fattura n. 15T/2011 posta a fondamento della richiesta monitoria.
Precisava poi che nell’art. 16 di entrambi i contratti era prevista una verifica contabile in contraddittorio entro il giorno 5 di ogni mese, di cui non era stata fornita alcuna dimostrazione con i documenti prodotti.
Inoltre, eccepiva l’intervenuta prescrizione ex art. 2951 c.c. nonché l’avvenuta rinuncia ai crediti azionati, in ragione del nuovo contratto stipulato tra le parti nel 2011, con efficacia novativa ed assorbente di ogni rapporto preesistente.
Infine, la RAGIONE_SOCIALE deduceva che i servizi -per i quali la società opposta aveva richiesto il pagamento -erano previsti al punto D) dell’allegato 1 del contratto come eventuali e da autorizzarsi a cura della committente, con accordo sul prezzo diversificato rispetto agli altri parametri pure previsti nell’allegato.
Si costituiva in giudizio la COGNOME RAGIONE_SOCIALE la quale contestava le deduzioni avversarie e chiedeva che l’opposizione fosse reietta.
All’uopo, esponeva che i servizi di cui al citato punto D) consistevano nel mettere a disposizione i mezzi in favore della committente, sicché dovevano essere considerati quale noleggio dei mezzi stessi, con conseguente applicabilità del disposto di cui all’art. 2948 c.c., con la conseguente infondatezza dell’eccezione di prescrizione per mancata indicazione del giorno di decorrenza del termine.
Nel merito, parte opposta sosteneva che gli ordini relativi a detti servizi erano stati emessi verbalmente, sebbene nel contratto si prevedesse un adempimento per iscritto, carenza che non poteva ripercuotersi sulla parte che aveva svolto la prestazione.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2723/2018, depositata il 6 febbraio 2018, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava che nulla fosse dovuto per la causale dedotta in difetto di alcuna dimostrazione, a cura della
parte opposta, delle prestazioni eseguite, in ordine alle quali essa reclamava il pagamento del corrispettivo, all’esito dell’eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente.
3. -Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la RAGIONE_SOCIALE la quale lamentava: 1) che non era stata adeguatamente valutata l’effettiva portata della produzione documentale, né era stata esattamente qualificata la prestazione contrattuale ex art. 16 e allegato 1, lettera D), sulle somme già corrisposte e su quelle che avrebbero dovuto essere pagate, anche all’esito della posizione contrattuale assunta dalla RAGIONE_SOCIALE; 2) che erroneamente non erano state ammesse le prove costituende richieste, alla stregua dell’inesatta valutazione dei documenti prodotti; 3) che erroneamente non era stato applicato il meccanismo presuntivo in ordine alla contabilizzazione della fattura emessa; 4) che vi era stato un errore materiale nella indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo (ai fini interruttivi); 5) che conseguentemente anche il capo sulle spese di lite doveva essere rivisto.
Si costituiva nel giudizio d’impugnazione la RAGIONE_SOCIALE la quale chiedeva il rigetto dell’appello.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello spiegato e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che era ormai inoppugnabile, per difetto di specifica contestazione in appello, il rilievo del Tribunale secondo cui i ‘servizi di cantiere’ si inserivano all’interno di un più complesso rapporto tra le parti, riconducibile
non ad un isolato contratto di noleggio, bensì all’interno di un contratto di appalto, avente ad oggetto non già la realizzazione di un’opera, ma una pluralità di servizi, tutti volti al soddisfacimento di un interesse unitario del committente, diretto all’uso di mezzi di trasporto da destinare all’esecuzione di attività sia esterne che interne al cantiere; b ) che dalle premesse di entrambi i contratti di appalto, vigenti nel periodo temporale oggetto di causa, risultava con chiarezza che i servizi forniti dalla società RAGIONE_SOCIALE si inserivano in un appalto di rilievo pubblicistico sussistente tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (partecipata dalla prima) e governato dalla normativa di riferimento, ivi compreso il d.m. n. 145/2000, espressamente richiamato dall’art. 15, con la conseguenza che si trattava di un subappalto all’interno di un appalto pubblico, come del resto indicato anche al punto 21 del contratto concluso tra le parti; c ) che l’art. 16 dei contratti conclusi tra le parti nel 2008 e nel 2009 regolamentava, con un sistema di redazione scritta di rapportini controfirmati dal responsabile di cantiere, il computo di tutte le attività, di trasporto o di servizi, a giornata, a ore, a percorrenze chilometriche con una cadenza mensile, con la previsione di una verifica mensile (entro il giorno 5), in contraddittorio tra le parti per entrambe le tipologie di prestazione, vale a dire sia per i trasporti sia per i servizi, sicché i ‘servizi di cantiere’ di cui alla lettera D) dell’allegato 1 erano stati assoggettati ad un riscontro scritto in contraddittorio, del quale invero non vi era traccia in giudizio; d ) che i documenti di trasporto e cronotachigrafi prodotti da parte appellante non erano riferibili ai ‘servizi di cantiere’, che erano caratterizzati dalla impossibilità di programmazione e, quindi, dalla loro natura
eventuale, anche in ragione della sottoutilizzazione dei mezzi; e ) che le prove testimoniali richieste dall’appellante erano irrilevanti, perché finalizzate, peraltro in maniera del tutto generica e senza precisi riferimenti temporali, alla dimostrazione della disponibilità dei singoli mezzi nelle singole giornate o alla sussistenza o meno di preventiva programmazione, aspetti non idonei a comprovare l’esecuzione dei servizi di cantiere, per i quali era necessario un riscontro scritto di genere diverso rispetto a quello evincibile dai documenti di trasporto e dischi cronotachigrafi, prove orali che peraltro implicavano valutazioni (inammissibili) da rivolgere ai testi, con la richiesta di conferma di prospetti non indicati specificamente dall’appellante; f ) che anche la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio era meramente esplorativa; g ) che -contrariamente all’assunto dell’appellante la RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la fattura inviata n. 15T/2011, la quale poteva essere emessa solo dopo la verifica in contraddittorio e, quindi, all’esito di un computo riscontrato da entrambe le parti circa il dovuto, senza che la stessa RAGIONE_SOCIALE avesse mai autorizzato la sua emissione, invece, effettuata d’iniziativa dalla COGNOME nel 2011, con annotazione, a cura della stessa COGNOME, nel proprio registro IVA per il periodo 1.9.2011/30.9.2011, cui non corrispondeva l’inserimento nella contabilità redatta da RAGIONE_SOCIALE; h ) che l’annotazione della fattura nelle scritture contabili di RAGIONE_SOCIALE non poteva essere desunta né per difetto di contestazione né in via presuntiva, a fronte della mancata formulazione di alcuna istanza di esibizione di tali scritture; i ) che la contestazione della fattura dopo cinque mesi dal suo invio non equivaleva ad un riconoscimento del
credito per fatti concludenti, tenuto conto anche della finalità di impedire una sospensione dell’attività della D’Oria; l ) che anche la successiva stipulazione tra le parti del contratto del 18 gennaio 2011, senza alcun riferimento alla pretesa di cui alla citata fattura, lasciava intendere che la somma indicata non spettasse; m ) che, in assenza dei rapportini, così come dei computi in contraddittorio -da redigersi per iscritto -non rispondeva a criteri di correttezza ed univocità la condotta della appaltatrice che, a distanza di oltre due anni dall’esecuzione delle prestazioni, improvvisamente (senza alcun precedente avviso), aveva rivendicato prestazioni divenute -a quel punto -di difficile riscontro per la parte committente, che non le aveva mai riconosciute; n ) che il fatto che da luglio 2010 -secondo parte appellante -la RAGIONE_SOCIALE avesse iniziato a pagare tale tipologia di prestazioni non costituiva elemento dirimente, atteso che la spettanza di un compenso per i servizi non prevedibili e non programmabili non dimostrava affatto che tali servizi fossero stati eseguiti anche nel periodo precedente (in parte risalente anche a tre anni antecedenti all’emissione della fattura).
4. -Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
5. -Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362, secondo comma, c.c., per avere la
Corte di merito mancato di tenere conto del comportamento successivo delle parti, incoerente rispetto alla lettera del contratto, e in particolar modo del contegno di RAGIONE_SOCIALE, elemento che avrebbe consentito di leggere in maniera meno rigorosa il dato testuale del contratto in tema di ordini di cui ai servizi ex allegato 1, lettera D), e in ordine alla contabilizzazione dei lavori.
L’istante obietta che, ove fosse stata valutata la condotta delle parti successiva alla sottoscrizione del contratto, come cristallizzata nelle tre note inviate dalla COGNOME alla Pavimental dell’11 giugno 2010, del 7 settembre 2010 e del 15 settembre 2011, sarebbe emerso che, in ragione della storica collaborazione e della reciproca fiducia tra le parti, esse avevano inteso derogare alle rigide previsioni formali del contratto ex art. 16 e dell’allegato prezzi, tant’è che, da luglio 2010, nella vigenza dello stesso assetto contrattuale, le somme spettanti per la medesima causale erano state regolarmente corrisposte.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362, primo comma, c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che gli ordini relativi alla prestazione dei servizi di cui all’allegato 1, lettera D), dovessero essere redatti ‘per iscritto’, non essendo, invece, tale vincolo di forma prescritto dalla lettera del contratto, con la conseguenza che indebitamente la spettanza del compenso sarebbe stata esclusa, in ragione del mancato inserimento di tali ordini nei rapportini e nei S.RAGIONE_SOCIALE. mensili.
Secondo la ricorrente, dalla lettura dell’allegato 1, lettera D), sarebbe emerso esclusivamente che le prestazioni pretese avrebbero dovuto essere giustificate da ordini e autorizzazioni a cura dei responsabili di cantiere, senza che vi fosse alcun riferimento alla forma scritta, né tale vincolo avrebbe potuto essere desunto dall’attinenza dell’appalto principale alla materia pubblicistica, riguardando il subappalto oggetto di causa un contratto tra privati.
D’altronde, il fatto che di tali ordini non vi fosse traccia all’interno dei rapportini e dei RAGIONE_SOCIALE non avrebbe escluso che la loro esistenza potesse essere ricavata dal supporto telematico prodotto in giudizio.
3. -Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, primo comma, e 1366 c.c., per avere la Corte distrettuale omesso di valutare il tenore letterale dell’art. 2, in ordine all’oggetto del contratto, unitamente alla lettera C) dell’allegato prezzi, alla stregua di una valutazione complessiva delle clausole l’una per mezzo delle altre, configurando così un’erronea tipizzazione delle prestazioni di cui all’allegato 1, lettera D), ritenute strutturalmente diverse rispetto al trasporto sotto soglia minima, perché necessariamente connotate dal requisito della non programmabilità.
Per converso, ad avviso dell’istante, la corretta applicazione dei criteri ermeneutici avrebbe chiarito la natura delle prestazioni ex allegato 1, lettera D), quali trasporti avvenuti sotto la soglia giornaliera, come tali da retribuirsi limitatamente alla differenza tra quanto pagato a misura e la soglia giornaliera.
Con l’effetto che le prestazioni contemplate dall’allegato 1, lettera D), non avrebbero costituito qualcosa di diverso, bensì un logico completamento delle prestazioni relative al trasporto.
3.1. -I primi tre motivi -che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da una evidente connessione logica e giuridica -sono infondati.
E tanto perché, attraverso la formale deduzione della violazione di singoli criteri ermeneutici, in realtà la ricorrente mira ad ottenere un’alternativa ricostruzione interpretativa, alla luce di canoni debitamente applicati dal giudice di merito.
3.2. -In ordine al preliminare aspetto della autonomia delle prestazioni relative ai servizi di cantiere rispetto alle prestazioni inerenti al trasporto (aspetto censurato con il terzo motivo), la Corte territoriale ha puntualizzato -riprendendo un asserto della pronuncia di prime cure -che i ‘servizi di cantiere’ si inserivano all’interno di un più complesso rapporto tra le parti, riconducibile non ad un isolato contratto di noleggio, bensì all’interno di un contratto di appalto, avente ad oggetto non già la realizzazione di un’opera, ma una pluralità di servizi, tutti volti al soddisfacimento di un interesse unitario del committente, diretto all’uso di mezzi di trasporto da destinare all’esecuzione di attività sia esterne che interne al cantiere.
Sicché la rilevanza di tali attività non programmabili e non preventivabili, quanto al noleggio dei mezzi e alla loro sottoutilizzazione, ne giustificava la loro specifica disposizione, oltre la previsione programmata del trasporto di conglomerato bituminoso e di materiale di risulta.
Questa ricostruzione, come avvalorata dagli elementi testuali richiamati, non è stata scalfita dalla prospettazione di una precisa violazione di canoni ermeneutici, essendo invece stata proposta una diversa soluzione interpretativa, volta ad assimilare le prestazioni, quale mera alternativa lettura dei contratti.
3.3. -Quanto alla mancanza di un vincolo di forma scritta degli ordini e delle autorizzazioni dei responsabili di cantiere, in ordine ai servizi da prestare non programmabili (aspetto censurato con il secondo motivo), la Corte di merito ha specificato che l’art. 16 dei contratti conclusi tra le parti nel 2008 e nel 2009 regolamentava, con un sistema di redazione scritta di rapportini controfirmati dal responsabile di cantiere, il computo di tutte le attività, di trasporto o di servizi, a giornata, a ore, a percorrenze chilometriche con una cadenza mensile, con la previsione di una verifica mensile (entro il giorno 5), in contraddittorio tra le parti per entrambe le tipologie di prestazione, vale a dire sia per i trasporti sia per i servizi, sicché i ‘servizi di cantiere’ di cui alla lettera D) dell’allegato 1 erano stati assoggettati ad un riscontro scritto in contraddittorio, del quale invero non vi era traccia in giudizio.
Ed ha aggiunto che i documenti di trasporto e cronotachigrafi prodotti da parte appellante non erano riferibili ai ‘servizi di cantiere’, che erano caratterizzati dalla impossibilità di programmazione e, quindi, dalla loro natura eventuale, anche in ragione della sottoutilizzazione dei mezzi.
Sicché nessuna violazione del dato letterale è stata perpetrata, posto che la necessità della forma scritta degli ordini e delle autorizzazioni, con riferimento alle prestazioni di cantiere,
è stata desunta dal tenore letterale del richiamato art. 16 circa la necessaria forma scritta dei rapportini controfirmati dal responsabile di cantiere.
3.4. -Quanto all’indebita sottovalutazione dei comportamenti assunti dalle parti successivamente alla stipulazione dei contratti (aspetto censurato con il primo motivo), la Corte distrettuale ha chiarito che tali contegni non militavano per il riconoscimento del corrispettivo in ordine alle specifiche prestazioni eseguite per i servizi, indipendentemente dagli ordini scritti.
Ed è pervenuta a tale conclusione alla luce della precisa ponderazione dei seguenti aspetti: – la successiva stipulazione tra le parti del contratto del 18 gennaio 2011, senza alcun riferimento alla pretesa di cui alla citata fattura; – la difformità rispetto a criteri di correttezza ed univocità della condotta della appaltatrice che, a distanza di oltre due anni dall’esecuzione delle prestazioni, improvvisamente (senza alcun precedente avviso), aveva rivendicato prestazioni divenute -a quel punto -di difficile riscontro per la parte committente, che non le aveva mai riconosciute, in assenza dei rapportini, così come dei computi in contraddittorio -da redigersi per iscritto -; – la natura non decisiva del fatto addotto secondo cui, da luglio 2010, la RAGIONE_SOCIALE avesse iniziato a pagare tale tipologia di prestazioni, atteso che tale circostanza non dimostrava affatto che i servizi non prevedibili e non programmabili fossero stati eseguiti anche nel periodo precedente.
Anche in merito a tale profilo, dunque, il canone ermeneutico che imponeva di valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione dei contratti, è stato
debitamente applicato, avendo la Corte d’appello escluso che i pagamenti successivi di prestazioni omologhe potessero costituire la prova dell’esecuzione delle stesse prestazioni nel periodo precedente, in assenza di alcun riscontro scritto in contraddittorio tra le parti.
3.5. -Ora, l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non potendosi, in ogni caso, il vizio dedotto tradursi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 8810 del 12/05/2020; Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016), come risulta accaduto con riguardo alle tre doglianze esaminate.
4. -Con il quarto motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa valutazione di un fatto essenziale, con la mancata ammissione dei mezzi di prova decisivi, per avere la Corte d’appello disatteso i mezzi di prova richiesti, i quali avrebbero consentito la ricostruzione dell’esatta interpretazione del contratto.
Al contempo, la ricorrente sostiene che l’ammissione della invocata consulenza tecnica d’ufficio avrebbe dovuto essere disposta ai fini di una semplice verifica della correttezza dei
calcoli, non essendo contestati i documenti prodotti e, dunque, la loro decisiva forza probatoria.
4.1. -Il motivo è infondato.
Sul punto, la Corte d’appello ha sostenuto che le prove testimoniali richieste dall’appellante erano irrilevanti, perché finalizzate, peraltro in maniera del tutto generica e senza precisi riferimenti temporali, alla dimostrazione della disponibilità dei singoli mezzi nelle singole giornate o alla sussistenza o meno di preventiva programmazione, aspetti non idonei a comprovare l’esecuzione dei servizi di cantiere, per i quali era necessario un riscontro scritto di genere diverso rispetto a quello evincibile dai documenti di trasporto e dischi cronotachigrafi.
Ha, quindi, evidenziato che le prove orali articolate, peraltro, implicavano valutazioni (inammissibili) da rivolgere ai testi, con la richiesta di conferma di prospetti non indicati specificamente dall’appellante.
In ultimo, è stata disattesa la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, in quanto meramente esplorativa.
Ora, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 del
07/03/2017; Sez. L, Sentenza n. 4980 del 04/03/2014; Sez. 1, Ordinanza n. 5377 del 07/03/2011; Sez. L, Sentenza n. 4369 del 23/02/200; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007).
Senonché nella fattispecie tale principio non risulta violato, poiché il giudice di merito ha dato sufficiente contezza delle ragioni per le quali la prova testimoniale reiterata e la consulenza tecnica d’ufficio non potessero essere ammesse, tenuto conto della necessità che le prestazioni relative ai servizi di cantiere fossero dimostrate da ordini scritti redatti in contraddittorio tra le parti.
5. -Con il quinto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., con l’errore della mancata sussunzione dei fatti ignoti, per avere la Corte del gravame escluso l’integrazione dei requisiti per ritenere ammesso il fatto ignoto, rappresentato dalla registrazione della fattura nella contabilità di Pavimental, con il conseguente effetto confessorio che si sarebbe determinato in ordine alla spettanza del credito.
5.1. -Il motivo è infondato.
Con riferimento a tale aspetto la Corte di merito ha rilevato che l’annotazione della fattura nelle scritture contabili di Pavimental non poteva essere desunta né per difetto di contestazione né in via presuntiva, a fronte della mancata formulazione di alcuna istanza di esibizione di tali scritture.
E ha altresì dedotto che la contestazione della fattura dopo cinque mesi dal suo invio non equivaleva ad un riconoscimento del credito per fatti concludenti, tenuto conto anche della finalità di impedire una sospensione dell’attività della D’Oria.
Ora, l’annotazione della fattura nelle scritture contabili e nei registri doveva essere dimostrata attraverso la prova documentale, eventualmente oggetto dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., e non già in via presuntiva.
Solo tale dato documentale avrebbe potuto costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005).
6. -In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 11.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda