Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13533 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15389-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso il decreto n. cronologico 6100/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositato il 10/05/2022 R.G.N. 10381/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/03/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/03/2024
CC
RILEVATO CHE
1. con decreto 10 maggio 2022, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ammesso NOME COGNOME, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c., allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE per il credito a titolo di T.f.r. di € 1.821,26, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 54 l. fall.: in parziale accoglimento della sua opposizione a detto stato passivo, dal quale er a stato escluso il credito insinuato di € 8.472,83 per competenze di fine rapporto e T.f.r. e di € 2.080,00 per consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, in mancanza di prova;
per quanto ancora rileva, esso ha ritenuto provato il credito suindicato, sulla base delle risultanze del NUMERO_DOCUMENTO comunicato via EMAIL al curatore nella fase di accertamento del passivo.
Ha invece ritenuta inammissibile la domanda relativa al credito per ‘competenze di fine rapporto’ , siccome nuova in quanto proposta effettivamente (al di là della mera indicazione nominalistica del titolo già nella domanda di insinuazione ai sensi dell’art 93 l. fall., alla luce della lettura interpretativa del suo complessivo tenore) soltanto nel giudizio di opposizione: in ogni caso, ‘anche valorizzando’ ne ‘la pur ambigua formulazione’ , estremamente generica (in difetto di specificazione delle voci di credito) e comunque non provata. E ciò per inidoneità allo scopo dell’avviso trasmesso alla lavoratrice, ai sensi dell’art. 171, secondo comma l. fall., dal Commissario giudiziale del concordato preventivo (cui inizialmente era stata ammessa la società poi fallita), recante l’indicazione del suo credito al 6 dicembre 2012 in misura di € 8.472,83 e così pure del decreto di omologazione del concordato dello stesso Tribunale in data 11 aprile 2014;
con atto notificato il 10 giugno 2022, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo,
illustrato da memoria; il fallimento ritualmente intimato non ha svolto attività difensiva;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 93, 98, 99, settimo comma l. fall., in relazione all’art. 345, primo comma c.p.c. e 2697 c.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto inammissibile, in quanto nuova per la sua ravvisata formulazione soltanto con il ricorso in opposizione allo stato passivo, la domanda di ammissione ad esso per il credito di ‘competenze di fine rapporto’ , nonostante la specifica indicazione, già nella domanda di insinuazione ai sensi dell’art. 93 l. fall., del credito (in quello insinuato complessivamente pari a € 11.382,74, di cui € 2.080,00 per consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e € 8.472,83, oltre che per T.f.r., anche) per ‘competenze di fine rapporto’ . Ed inoltre, per averne esso negato la prova, nonostante la mancanza di contestazione da parte del curatore, in sede di formazione dello stato passivo, dell’importo di tale credito (né avendo egli mai allegato fatti estintivi o modificativi), risultante dal suindicato avviso del Commissario giudiziale del concordato preventivo poi omologato, ai sensi dell’art. 171, secondo comma l. fall. (unico motivo);
2. esso è infondato;
il Tribunale ha ravvisato l’inammissibilità della domanda, siccome nuova in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in esito ad interpretazione del tenore complessivo del ricorso ai sensi dell’art. 93 l. fall., spettante in via esclusiva al giudice di merito e qualora, come nel presente caso, congruamente
argomentata (dal primo al penultimo capoverso di pg. 4 del decreto), insindacabile in sede di legittimità, se non come vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, primo del attinente , sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. 2020, n. 11103; Cass. 6 novembre 2023, n. 30770).
comma, n. 4 c.p.c., qualora l’inesatta rilevazione contenuto della domanda determini un vizio all’individuazione del petitum Ma al di là di ciò, è assorbente il rilievo della ratio decisoria di difetto di prova del credito in questione, per le argomentate ragioni esposte (dall’ultimo capoverso di pg. 5 al primo di pg. 6 del decreto), in esatta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui la mera risultanza di un credito nell’elenco compilato dal debitore istante il concordato preventivo, ai sensi dell’art. 161 l. fall. e verificato dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 171 della stessa legge, lascia impregiudicate le questioni relative all’esistenza ed alla natura dei crediti considerati, in quanto tale verifica ha carattere meramente amministrativo, in funzione della identificazione dei creditori aventi diritto al voto, dovendo avvenire l’accertamento dei crediti c oncorsuali nelle forme della cognizione ordinaria (Cass. 14 aprile 1993, n. 4446; Cass. 23 novembre 2020, n. 26568: fermo restando in capo al giudice delegato e al tribunale, in sede di omologazione, il potere di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, ai sensi dell’art. 176 l. fall.). Ed è consolidato l’insegnamento di questa Corte per cui, «una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo nella quale manca una fase di accertamento dello stato passivo – tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono
all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente» (Cass. 21 dicembre 2018, n. 33345, in motivazione con citazione di precedenti conformi): in assenza nel concordato preventivo di una fase di accertamento dei crediti (Cass. 13 giugno 2018, n. 15495, in motivazione sub p.to 7);
3.1. neppure rileva, in tema di verificazione del passivo, l’eventuale mancata contestazione del credito da parte del curatore in sede di sua formazione, posto che, ai fini della decisione del giudice delegato della proposta del curatore in sede di progetto di stato passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l’automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass. 8 agosto 2017, n. 19734; Cass. 24 maggio 2018, n. 12973; Cass. 1 settembre 2023, n. 25602);
4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 27 marzo 2024