Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16631 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16631 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3735-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO n. 5102/2018 del TRIBUNALE DI NOME COGNOME del 17/12/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 30/4/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza del 22/3/2018, insistendo per l ‘ ammissione del credito alla restituzione delle somme erogate alla società poi fallita in forza di due contratti di finanziamento e
di un contratto di mutuo ipotecario e dalla stessa non restituite per l ‘ intero importo contrattualmente dovuto.
1.2. Il Fallimento ha resistito all ‘ opposizione deducendo che la documentazione prodotta non era idonea a dimostrare l ‘ effettiva stipulazione dei contratti, privi di data certa, l ‘ erogazione delle somme e il residuo insoluto.
1.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che l ‘ opponente, relativamente al ‘ mutuo ipotecario ‘ , aveva prodotto in giudizio il contratto ‘ per Notar NOME COGNOME , il piano di ammortamento, la ‘ contabile di erogazione ‘ e l ‘ estratto conto certificato ex art. 50 TUB, ha, in sostanza, ritenuto che tale documentazione, come eccepito dal Fallimento, non era sufficientemente idonea a provare la pretesa creditoria azionata dalla banca.
1.5. Ed infatti, ha osservato il tribunale: – il contratto, all ‘ art. 2, ha previsto che l ‘ erogazione della somma mutuata non era contestuale ma condizionata alla verificazione di talune condizioni, tra cui il rilascio entro novanta giorni della ‘ dichiarazione notarile di avvenuta iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo ‘ e la contestuale sottoscrizione da parte della mutuataria di un atto pubblico di ‘ erogazione e quietanza ‘, con la previsione che la banca avrebbe accreditato le somme entro dieci giorni dalla produzione di tali documenti; – al momento della stipulazione del contratto (28/10/2011), non era ancora avvenuta l ‘ erogazione, né sussistevano le condizioni cui la stessa era subordinata; – dall ‘ estratto conto, invece, risulta una circostanza ‘ incompatibile ‘ con le indicate previsioni contrattuali, e cioè ‘ un accredito in favore dell ‘ impresa fallita di una somma di euro 250mila disposto nella stessa data del mutuo
(28.10.2011), benché con valuta successiva ‘; – tale incoerenza mina l ‘ attendibilità della documentazione prodotta; – la banca, dal suo canto, non ha dedotto né allegato elementi e/o circostanze in grado di spiegare tale contrasto; -tale ‘ incoerenza mina l ‘ attendibilità della documentazione prodotta ‘ ai fini della prova del credito azionato; – si tratta, del resto, di ‘ atti formati unilateralmente e privi di data cert (a)’ mentre la certificazione notarile è successiva al fallimento.
1.6. Il tribunale, quindi, ‘ in assenza di documentazione avente data certa ‘, ha ritenuto che non sussistevano ‘ elementi gravi, precisi e concorda (n) ti in grado di provare l ‘ erogazione delle somme oggetto del mutuo dedotto ‘.
1.7. Il tribunale, inoltre, per ciò che riguarda i ‘ finanziamenti chirografari ‘ (uno di €. 5.000,00 ed un altro di €. 10.000,00), ha parimenti ritenuto che la documentazione prodotta dall ‘ opponente non risultava idonea provare la sussistenza delle relative pretese creditorie.
1.8. Il tribunale, infatti, dopo aver evidenziato che la banca aveva prodotto in giudizio i due contratti di mutuo, con i relativi piani di ammortamento, e le contabili di erogazione delle relative somme, ha rilevato che: – nessuno dei documenti prodotti è fornito di data certa opponibile alla massa; – si tratta, peraltro, di documenti formati in modo unilaterale o, comunque, privi della prova della loro conclusione prima del fallimento; – la banca, del resto, non ha ottemperato alla richiesta del Fallimento di ottenere copia integrale della documentazione bancaria ai sensi dell ‘ art. 119 TUB; ed ha, quindi, ritenuto che, ‘ in assenza di un contratto opponibile ‘, non sussistevano ‘ elementi gravi, precisi e concorda (n) ti in grado di provare l ‘ erogazione delle somme oggetto ‘ dei contratti di mutuo dedotti dall ‘ opponente e la loro effettiva corrispondenza agli stessi.
2.1. La RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato il 16/1/2019, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto.
2.2. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
2.3. La banca ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 38 e 39 TUB, dell ‘ art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 e 2728 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di ammissione proposta dalla banca sul rilievo che la documentazione prodotta dall ‘ opponente non era idonea a dimostrare l ‘ erogazione delle somme versate alla società poi fallita in forza dei contratti di mutuo stipulati con la stessa, omettendo, tuttavia, di considerare che: – ai fini della prova del perfezionamento del contratto di mutuo, è sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario, che sussiste, come equipollente della traditio , anche nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in capo al mutuatario in modo da determinare, come l ‘ accreditamento dell ‘ importo in conto corrente, l ‘ uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l ‘ acquisizione della somma da parte del mutuatario; – nel caso in esame, i documenti prodotti dalla banca, rimasti incontestati da parte del curatore, dimostrano, anche in ragione degli indizi gravi, precisi e concordanti emergenti dagli stessi, tanto la stipulazione dei contratti di mutuo dedotti dalla banca, quanto l ‘ erogazione delle somme mutuate, a mezzo dell ‘ accreditamento, che può anche non essere contestuale, dei relativi importi sul conto corrente
intestato alla società mutuataria, nonché, infine, l ‘ importo residuo rimasto insoluto.
3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell ‘ art. 2697 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché, in subordine, la nullità del decreto e/o del procedimento, in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di ammissione proposta dalla banca in forza del mutuo ipotecario in ragione dell ‘ affermato contrasto tra le clausole del contratto, che prevedevano l ‘ erogazione della somma solo all ‘ esito delle condizioni previste, e le risultanze dell ‘ estratto conto, da cui emerge l ‘ erogazione della somma nello stesso giorno della stipulazione del contratto, confondendo, tuttavia, le risultanze dall ‘ estratto del conto corrente intestato alla mutuataria, dal quale emerge, come già dedotto dalla banca sia nella domanda d ‘ ammissione al passivo, sia nel successivo atto d ‘ opposizione allo stato passivo, che l ‘ erogazione della somma mutuata di €. 250.000,00, sia pur con ‘ valuta ‘ del 28/10/2011, e cioè a far data dalla stipulazione del contratto, è, in realtà, avvenuta nella successiva data dell ‘ 11/11/2011, e cioè, in termini pienamente compatibili e non certo in contraddizione con quanto stabilito nell ‘ art. 2 del contratto, nei dieci giorni successivi alla verificazione delle condizioni ivi previste.
3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell ‘ art. 2697 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché, in subordine, la nullità del decreto e/o del procedimento, in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di ammissione proposta dalla banca in forza del mutuo ipotecario
senza, tuttavia, considerare che, in realtà, il contratto prodotto in giudizio dalla banca reca già nell ‘ epigrafe l ‘ espresso riferimento all ‘ erogazione della somma mutuata e alla dichiarazione della società mutuataria di rilascio della relativa quietanza, che costituisce riconoscimento, a norma dell ‘ art. 1988 c.c., del relativo debito.
3.4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., on riferimento all ‘ art. 119 TUB, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché, in subordine, la nullità del decreto e/o del procedimento, in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la banca opponente non aveva dimostrato in giudizio l ‘ erogazione delle somme mutuate anche in ragione del fatto che la stessa non aveva consegnato al Fallimento copia della documentazione richiesta ai sensi dell ‘ art. 119 TUB, senza, tuttavia, considerare che: – tale disposizione non prescrive alcuna forma o modalità particolare di consegna; – la produzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo costituisce, pertanto, un ‘ idonea modalità di consegna della documentazione bancaria prevista dalla norma citata; – la prova del credito derivante da un rapporto di mutuo può essere, del resto, fornita dalla produzione di documenti dai quali risulti la stipulazione dei contratti di mutuo, l ‘ erogazione delle relative somme e l ‘ importo del credito residuo, senza che sia a tal fine necessaria la produzione di documenti relativi ad altri rapporti bancari, non azionati, come gli estratti relativi al conto corrente sul quale le somme mutuate sono state accreditate.
3.5. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1366, 1832, 2704 e 2710 c.c., dell ‘ art. 45 l.fall., degli artt. 2697 c.c., 116 e 115
c.p.c., dell ‘ art. 101 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché, in subordine, la nullità del decreto e/o del procedimento, in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la banca opponente non aveva dimostrato in giudizio l ‘ erogazione delle somme mutuate, omettendo, però, di considerare che il Fallimento non aveva specificamente contestato l ‘ effettività delle operazioni di accredito emergenti dagli estratti di conto corrente e dedotte in giudizio dalla banca opponente a fondamento della pretesa restitutoria azionata.
3.6. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, nei termini che seguono, fondati.
3.7. Il decreto impugnato, infatti, pur avendo rilevato che l ‘ opponente aveva prodotto in giudizio, tra l ‘ altro, il contratto di mutuo ipotecario ‘ per Notar NOME COGNOME e l ‘ estratto conto certificato dal quale emergeva ‘ un accredito in favore dell ‘ impresa fallita di una somma di euro 250mila ‘, ha nondimeno ritenuto che tali documenti non erano idonei ai fini della dimostrazione in giudizio del (fatto costitutivo del) diritto azionato in giudizio dalla banca istante, e cioè la restituzione delle somme erogate alla società poi fallita a titolo di mutuo e dalla stessa non rimborsate nella misura contrattualmente prevista, sul rilievo, in fatto, che la regolamentazione contrattuale in ordine al tempo dell ‘ erogazione della somma mutuata (entro dieci giorni dalla produzione de lla ‘ dichiarazione notarile di avvenuta iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo ‘ ) era ‘ incompatibile ‘ con le risultanze dell ‘ estratto conto, dal quale, invece, emergeva ‘ un accredito in favore dell ‘ impresa fallita di una somma di euro 250mila disposto nella stessa data del mutuo (28.10.2011), benché con valuta successiva ‘ .
3.8. Tale accertamento, che ha investito un fatto dibattuto nel corso del giudizio e, dunque, controverso tra le parti, non è, tuttavia, coerente con le emergenze probatorie che la banca ricorrente ha riprodotto in ricorso (p. 7, 15 e 18), dalle quali, in effetti, risulta che l ‘ erogazione della somma mutuata (di €. 250.000,00 ) è stata operata non già, come affermato dal tribunale, in data 28/10/2011, ma, al contrario, nella successiva data dell ‘ 11/11/2011, vale a dire in termini (in ipotesi) compatibili con le previsioni contenute nel contratto di mutuo, ed è, come tale, suscettibile di essere utilmente censurato in sede di legittimità.
3.9. La ricostruzione della vicenda fattuale operata dal giudice di merito è, infatti, riconducibile al vizio previsto dall ‘ art. 360 n. 5 c.p.c. tutte le volte in cui, come nel caso in esame, risulti fondata sull ‘ omessa ‘ percezione ‘ (ovvero, per contro, sulla supposta esistenza) di uno o più fatti storici, principali o secondari, controversi tra le parti, la cui esistenza (o, rispettivamente, inesistenza) risulti incontrovertibilmente dal testo della stessa pronuncia impugnata o dagli atti processuali, e che abbiano carattere decisivo, nel senso, cioè, che, ove percepiti (o, al contrario, esclusi), avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito di ricostruire la fattispecie concreta in termini tali da integrare con certezza il fondamento storico della domanda (o dell ‘ eccezione) proposta nel giudizio di merito dalla parte poi ricorrente (cfr. Cass. n. 8053 del 2014; Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14).
3.10. Quanto al resto, non può che ribadirsi tutto ciò che questa Corte ha già avuto modo di affermare, vale a dire che: il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in forza di un mutuo è tenuto a fornire in giudizio (esclusivamente) la prova dell ‘ esistenza del titolo contrattuale,
con la disciplina delle scadenze temporali e del tasso d ‘ interesse convenuti, nonché della sua (certa) anteriorità rispetto al fallimento del mutuatario (Cass. n. 33724 del 2022, in motiv.; Cass. n. 3015 del 2020; Cass. n. 16214 del 2015), nonché, infine, dell ‘ effettiva erogazione, ancorché non immediata (in quanto condizionata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste nel contratto, in presenza delle quali il mutuante ha l ‘ obbligo di trasferire, come emerge in fatto dall ‘ estratto conto prodotto, le somme versate al mutuatario: cfr. Cass. n. 34116 del 2023), della somma mutuata, il cui onere può essere assolto mediante la produzione in giudizio dell ‘ atto pubblico notarile di erogazione e quietanza (Cass. n. 10507 del 2019; Cass. n. 9389 del 2016; Cass. n. 28526 del 2019, in motiv., che ha dato continuità al principio esposto in un caso di mutuo non fondiario ‘ data l ‘ identica natura reale del contratto e la portata probatoria, efficace verso i terzi, della quietanza conseguente alla stipula per atto di notaio ‘); – la quietanza di erogazione della somma mutuata, una volta coordinata con il contratto stesso e con una contabile che ne attesti lo svincolo, il tutto (come dedotto dalla ricorrente) per atto notarile, integra, in effetti, ‘ un compendio probatorio che va apprezzato non per la sola quietanza ma anche per la portata della contabile e degli estratti notarili riproduttivi dell ‘ operazione contabilizzata ‘ ; -‘ gli atti indicati ‘, invero , se valutati ‘ coerentemente collegando stipula dell ‘ atto e documentazione della messa a disposizione del danaro al mutuatario ‘ , ‘ comunque esprimono valore di documento probatorio dell ‘ avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo e, per le specificità della sequenza, implicando, come effetto dell ‘ opponibilità al curatore, lo spostamento su questi dell ‘ onere della prova volto ad infrangerne la citata portata ‘
(Cass. n. 28526 del 2019, in motiv., secondo cui, ‘ se vi è stata la traditio della somma di denaro, tanto che i mutuatari ne hanno dato quietanza, … si può affermare che i mutuatari erano obbligati a restituire la somma mutuata …’ ); – il mutuo, del resto, è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna ( traditio ), la quale, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della ‘ disponibilità giuridica ‘ della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l ‘ uscita della somma dal proprio patrimonio e l ‘ acquisizione della stessa al patrimonio della controparte, come nel caso del suo accreditamento sul conto corrente del mutuatario (cfr. Cass. SU n. 5841 del 2025); – la produzione del ‘ piano di ammortamento ‘ non costituisce, per contro, elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie se i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, come in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla previsione del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (Cass. n. 33724 del 2022, in motiv.; Cass. n. 3015 del 2020; Cass. n. 26426 del 2017).
3.11. Per ciò che riguarda, infine, i finanziamenti chirografari (uno di €. 5.000,00 ed un altro di €. 10.000,00), il tribunale ha, in sostanza, rigettato la domanda di ammissione proposta dalla banca alla restituzione delle somme erogate alla società poi fallita e dalla stessa non restituite sul mero rilievo che, ‘ in assenza di un contratto opponibile ‘, non sussistevano ‘ elementi gravi, precisi e concorda (n) ti in grado di provare l ‘ erogazione delle somme oggetto ‘.
3.12. Tale statuizione non è giuridicamente corretta. Se, come detto, è vero che il creditore che agisce in sede di verifica
del passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo ha l’onere di provare l ‘ esistenza del titolo, con la disciplina delle scadenze temporali e del tasso di interesse convenuti, e la sua certa anteriorità al fallimento (Cass. n. 33724 del 2022, in motiv.; Cass. n. 3015 del 2020; Cass. n. 16214 del 2015), resta, nondimeno, il fatto che: l’inopponibilità, per difetto di data certa ai sensi dell’ art. 2704 c.c., non riguarda il contratto dedotto a sostegno della domanda d ‘ amissione al passivo ma la data della scrittura a tal fine prodotta; – i fatti idonei a dimostrare l’esistenza del contratto e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono, perciò, essere oggetto di prova, a prescindere dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso (Cass. n. 3956 del 2018); – la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito, come il mutuo, comporta, di conseguenza, l ‘ inopponibilità al fallimento esclusivamente delle clausole riportate sulla relativa documentazione ma non esclude che possa risultare dimostrata in giudizio la corresponsione di una o più somme da parte del creditore e, quindi, tanto la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, quanto la stessa natura contrattuale del credito (Cass. n. 9074 del 2018, in un caso di ammissione al passivo di un credito vantato da una banca in linea capitale e fondato su un mutuo chirografario documentato da contratto privo di data certa; Cass. n. 27203 del 2019; Cass. n. 28791 del 2024).
Il decreto impugnato, lì dove ha rigettato la domanda proposta dalla banca, non si è, in definitiva, attenuto ai principi esposti: e dev ‘ essere, per l ‘ effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in
differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l ‘ effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, alla tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima