Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34062 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34062 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16366/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 474/2023 depositata il 21 aprile 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal Relatore NOME COGNOME:
Rilevato che:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si opponeva davanti al Tribunale di Alessandria a decreto ingiuntivo da quest’ultimo emesso come n. 1772/2019 a favore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di euro 15.000, somma che sarebbe dovuta per una fideiussione frutto di un accordo stipulato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in relazione ad un debito di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME. RAGIONE_SOCIALE sosteneva che l’accordo di fideiussione non era stato sottoscritto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE né da essa stessa. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e l’applicazione dell’articolo 96 c.p.c. per risarcimento di danni.
La società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva, insistendo nella sua pretesa, e tra l’altro qualificando l’impegno assunto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel contratto da essa stipulato con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE garanzia autonoma a prima richiesta.
Il Tribunale rigettava l’opposizione con sentenza n. 879/2021.
NOME proponeva appello, cui resisteva la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La Corte d’appello di Torino ‘accoglie l’appello’ con sentenza n. 474/2023.
La società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, illustrato anche con memoria.
Ritenuto che:
Con il primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 1965 c.c., omesso esame di fatto decisivo ‘con riferimento alla qualificazione giuridica dell’obbligazione principale’ e ultrapetizione.
1.1 La Corte d’appello, senza fornirne motivazione, parrebbe ‘aver dato per scontato … che la fonte dell’obbligazione principale (tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) fosse una <>’, così rigettando le prove orali ‘tendenti a dimostrarne l’esistenza’ proposte, in subordine, dall’attuale ricorrente. La corte piemontese , tuttavia, avrebbe errato nell’applicazione dell’articolo 1965 c.c., non sussistendo i requisiti della reciprocità delle concessioni (solo la ricorrente avrebbe rinunciato a parte del credito ‘concedendo alla debitrice il pagamento rateale’), della pendenza della lite (inesistente) e della prevenzione della lite (impossibile, considerata l’esistenza di un decreto ingiuntivo non opposto).
Si compie un assemblaggio (pagine 14-15 del ricorso, che sarebbero riproduttive delle pagine 14-15 della comparsa di risposta e delle pagine 1415 della comparsa conclusionale) sull’accordo, che il giudice d’appello
avrebbe ‘ignorato’; il giudice d’appello avrebbe dovuto semmai rinvenire, anziché transazione, un ‘mero riconoscimento di debito’, e perciò ammettere le prove orali chieste dalla parte opposta e reiterate in appello. Comunque la corte territoriale avrebbe dovuto ‘ritenere valida ed esistente la fonte obbligazionale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, non come transazione, bensì come piano di rate; e la corte ha compiuto ‘una rivalutazione del ragionamento’ del primo giudice (per cui ‘la prova del contratto … erroneamente definito come transazione – poteva essere ricavato per facta concludentia ‘) coperto dal giudicato interno, perché non oggetto di specifica censura.
1.2 Benché la ricorrente si adoperi a coprire la sostanza del motivo mediante il riferimento all’articolo 1965 c.c., detta sostanza è palesemente fattuale; e ciò a prescindere dalla presenza di inammissibili assemblaggi. Invero, si chiede al giudice di legittimità di rivalutare l’accertamento dei fatti e ammettere allo scopo le ‘prove orali’. Sussiste quindi nel motivo una evidente inammissibilità.
Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 1937 c.c. ed omesso esame di fatto decisivo.
2.1 La Corte d’appello avrebbe, a proposito della fideiussione, errato – per ‘omesso esame di fatti decisivi’ -‘nel ritenere che non ci sia la prova della conclusione del contratto’ e ‘nel ritenere che in quel contratto integrasse una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia’.
In ordine al primo profilo viene assemblata una lettera di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (pagina 17 del ricorso) e poi si elenca una ‘documentazione attestante l’emissione della polizza’, che non sarebbe stata considerata dal giudice d’appello (pagina 18), argomentando infine sul ruolo del broker e sostenendo, in modo palesemente generico, che, ‘ ad abundantiam , si è deferito il giuramento su circostanze assolutamente ammissibili’.
Si riprende infine un elemento del primo motivo: la corte territoriale ‘si è riferita al contratto de quo , definendolo una fideiussione’ – benché il
Tribunale non lo avesse qualificato contratto autonomo di garanzia – senza spendere ‘una sola parola’ per spiegar e ciò e ‘ignorando’ la sussistenza di ‘tutti i presupposti del contratto autonomo di garanzia’.
2.2 Il giudice d’appello, a pagina 4 della sentenza, riconosce, nella ricostruzione dei fatti, che l’attuale ricorrente ‘qualificava il contratto di garanzia come contratto autonomo di garanzia <>’; in seguito, a pagina 5 della sentenza, afferma che il primo giudice aveva qualificato ‘il negozio contenente l’obbligazione principale come una transazione’, e, a pagina 6, che sempre il primo giudice ‘riteneva l’avvenuta conclusione del contratto di fideiussione’, e, ancora – a pagina 7 -che appunto il Tribunale ‘qualificava … il suddetto contratto come contratto autonomo di garanzia <>’.
Esponendo poi l’appello di RAGIONE_SOCIALE, la corte territoriale (a pagina 8 della sentenza) riporta il terzo motivo del gravame attinente alla ‘qualificazione giuridica della polizza’, invocando specialmente l’articolo 4 delle Condizioni generali di contratto che avrebbe conferito all’appellante RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘la possibilità di agire sia contro il Contraente sia contro il Beneficiario e, quindi, di sollevare tutte le eccezioni’.
Il giudice d’appello riporta in seguito (sentenza, pagina 10) quanto addotto dall’appellata, attuale ricorrente, sulla qualificazione di tale contratto come contratto autonomo di garanzia. Però, successivamente, a pagina 13 della sentenza, la corte territoriale decide, in via assorbente, in ordine al secondo motivo, ritenendo non provata la manifestazione di volontà ‘del fideiussore’ e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE perché ‘la mancata allegazione della copia originale del contratto di garanzia e sussidio … non rende possibile valutare l’autenticità delle sottoscrizioni apposte da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE … e da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Questa, ictu oculi , è effettivamente una valutazione fattuale, che assorbe ogni altra questione, inclusa la qualificazione del contratto cui attenevano le pretese sottoscrizioni. E non incide la necessità di forma, né ad
substantiam né ad probationem , poiché il giudice d’appello ha ricostruito che l’accordo era stato intrapreso per mezzo di proposta e accettazione, osservando che, tuttavia, le sottoscrizioni ‘apposte’ non erano vagliabili per accertare se fossero autentiche o no.
Il ricorso, dunque, non risultando censurato il contenuto effettivo e dirimente della sentenza d’appello, si appalesa eccentrico, e pertanto inammissibile.
Non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non essendosi difesa la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME