Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13496 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13496 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2981/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME-) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO del TRIBUNALE di BARI n. 18581/2015 depositata il 10/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Risulta dal decreto impugnato che RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 371.456,50 al chirografo per scoperto del c/c n. 39323/16, credito non ammesso per difetto di prova.
Il Tribunale di Bari, con il decreto qui impugnato, previo espletamento di CTU, ha rigettato l’opposizione a stato passivo. Ha ritenuto il giudice dell’opposizione che il credito fosse sprovvisto di prova, sia alla luce della mancanza di tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto, sia per assenza di pattuizioni in relazione alle quali calcolare le commissioni di massimo scoperto (cms).
In particolare, il Tribunale ha osservato che dall’apertura del conto sino al 30 giugno 2005 il credito insinuato è supportato da altra documentazione (« rigenerazione archivio conti-movimenti eliminati » – « tabulati staffa »), ritenuta inidonea a ricostruire il rapporto con la società poi dichiarata fallita e non equiparabile agli estratti conto, mai portati a conoscenza del correntista e da lui non sottoscritti e, pertanto, inopponibili alla curatela. Ha, pertanto, ritenuto il Tribunale che il credito dovesse essere ricostruito a decorrere dal 1° luglio 2005 con saldo zero, così rigettandosi l’opposizione.
Propone ricorso per cassazione il cessionario del creditore, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il fallimento intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2981/2020 R.G. 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 119, comma 2, d. lgs. n. 384/1993 (TUB), 1832 cod. civ. e 93 l. fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che i tabulati rigenerazione archivi e i tabulati staffa non siano
equipollenti agli estratti conto, né siano opponibili alla curatela. Osserva parte ricorrente che non sono imposti requisiti minimi per la validità dei documenti bancari attestanti l’esistenza di un credito , per cui l’evoluzione del rapporto può essere ricostruita con piena libertà di segni grafici. Il ricorrente deduce, sotto questo profilo, l’idoneità della documentazione prodotta , sul presupposto che tali documenti « forniscono le stesse informazioni dei prospetti contabili relativi al periodo successivo al 30.6.2005» , laddove i rilievi fatti dal Tribunale in relazione alle carenze di detti documenti sarebbero al riguardo irrilevanti.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e dell’art. 93 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la banca non avesse fornito la prova del proprio credito, formulando censure analoghe a quelle del superiore motivo.
I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in conformità con le deduzioni del controricorrente, in quanto motivi che tendono a rimettere in discussione in sede di legittimità l’esame delle prove effettuato dal giudice del merito. Il decreto impugnato, previo rilievo dell’incompleta produzione degli estratti conto e dell’assenza delle condizioni contrattuali in base alle quali determinare il calcolo degli interessi e alcune delle spese (cms) imputate alla società correntista dichiarata fallita, ha ritenuto non equipollenti alcuni tabulati prodotti dal ricorrente (cd. « rigenerazione archivio contimovimenti eliminati » – « tabulati staffa »), in quanto non sottoscritti dal cliente, non costituenti copia degli estratti conto, privi di mittente e intestazione della banca. Le censure di legge investono la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità
in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., n. 3340/2019; Cass., n. 640/2019).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00 , oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30/04/2025.