Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28121 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28121 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6084/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente a ll’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente- ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 4537/2019 depositata il 22/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2016 NOME COGNOME ottiene dal Tribunale di Padova nei confronti di NOME COGNOME un decreto ingiuntivo del pagamento di circa € 46.216, a titolo di prezzo della compravendita di merce (fagioli), come documentata da una fattura. COGNOME si è opposto, negando la compravendita e chiedendo l’accertamento della qualità e quantità del prodotto fornito. Il Tribunale accoglie l’opposizione, revoca il decreto e condanna il compratore al pagamento di una cifra inferiore, € 26.000. COGNOME ha impugnato la sentenza s ostenendo che non vi è prova di un contratto di compravendita, come invece affermato dal Tribunale, e ha chiesto la restituzione di € 26.000. L’appello si fonda principalmente sull’asserita errata valutazione della prova da parte del Tribunale.
In riforma la Corte di appello accerta l’inesistenza del contratto di compravendita e condanna COGNOME a restituire il prezzo. In particolare la Corte di appello argomenta che la prova testimoniale non ha confermato la conclusione di una compravendita nei termini di cui alla fattura e nemmeno nei termini di cui alla c.t.u. L’unico teste che ha riferito qualcosa di rilevante è NOME COGNOME, che non ha parlato di compravendita, ma di un accordo diverso e atipico, cioè la fornitura di sementi da parte di NOME COGNOME, la coltivazione dei fagioli da parte di COGNOME a sue spese e la divisione a metà del ricavato dopo la vendita fatta dal COGNOME al prezzo di € 120 al quintale.
Ricorre in Cassazione COGNOME con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste NOME con controricorso e ricorso incidentale con un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo (p. 8) denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della notifica dell’atto di citazione in appello. L’eccezione lamenta la nullità della notifica effettuata in via telematica perché non è stata allegata alla PEC una relata di notifica.
Il motivo è inammissibile.
Non si dà vizio ex art. 112 c.p.c. di omessa pronuncia su una questione meramente processuale (la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ha essenzialmente ad oggetto domande ed eccezioni relative al diritto sostanziale dedotto in giudizio). Può prospettarsi una nullità per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., ove sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (orientamento da ultimo ribadito da Cass, 9425/2023). Nel caso attuale, tale soluzione implicita è corretta, poiché la nullità non può essere pronunciata se l’atto processuale ha raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156 co. 3 c.p.c.), come lo ha conseguito in questo caso con la costituzione nel giudizio di appello del destinatario della notificazione.
2. – Il secondo motivo (p. 10) censura ex art. 115 e 116 c.p.c. l’accertamento della inesistenza del contratto di compravendita. Il ricorrente censura che la Corte di appello ha ritenuto non provata la compravendita, basandosi sulle dichiarazioni di un testimone (COGNOME), che secondo la Corte non ha confermato la compravendita, ma un accordo diverso e atipico. Tuttavia, il ricorrente sostiene che l ‘interpretazione corretta delle dichiarazioni avrebbe consentito di concludere che vi era effettivamente un contratto di compravendita.
Il secondo motivo è inammissibile.
Il giudice del merito valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 co. 1 c.p.c.), cui non si può sovrapporre né l’apprezzamento della parte, né quello della Corte di cassazione. Può prospettarsi semmai un vizio di motivazione, originato da un omesso esame circa fatti decisivi, censurato ex art. 360, n. 5 c.p.c., ovvero da un difetto dei requisiti ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., ove la motivazione non sia effettiva, risoluta o coerente secondo l’orientamento interpretativo dischiuso da Cass . SU 8053/2014. Vizi
del genere non sono stati censurati , ma d’altra parte la censura non avrebbe avuto successo.
– Il terzo motivo (p. 13) denuncia l’ illegittimità della sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sui due motivi dell’appello incidentale proposto da COGNOME (relativi al prezzo e alla quantità di scarto applicata).
Il terzo motivo è inammissibile poiché presuppone l’accoglimento del secondo motivo (ancora prima perché l’esistenza del vizio di omessa pronuncia presuppone il rigetto dell’appello principale in appello).
L’unico motivo del ricorso incidentale censura che in sede di appello la rifusione delle spese di primo grado a COGNOME sia stata disposta solo in parte e non in via integrale.
Il ricorso incidentale è inammissibile poiché il motivo non lamenta la violazione dei minimi nella liquidazione delle spese (su cui Cass. 9815/2023). Infatti, l’effetto sostitutivo della pronuncia di appello si estende in virtù dell’effetto espansivo interno ex art. 336 co 1 c.p.c. -al capo relativo spese, che in effetti sono state liquidate ex novo anche per il giudizio di primo grado.
-Sono rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale. Le spese sono parzialmente compensate in ragione della soccombenza reciproca parziale e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensa le spese per 1/3 e le pone per i 2/3 a carico del ricorrente principale, liquidandole per l’intero in € 4.100 oltre a € 200 per
esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 01/10/2024.