Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16666 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16666 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21198/2020 R.G. proposto da :
FALLIMENTO di COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE già SOCIETA’ per la GESTIONE di RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Gela in R.G. n. 1157/2017 depositato in data 11/6/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giudice delegato al fallimento di NOME COGNOME già titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da Banca
RAGIONE_SOCIALE nella qualità di procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE per un importo complessivo di € 1.660.280,91.
Il Tribunale di Gela, a seguito dell’opposizione proposta da Banca Nuova s.p.a. nella qualità ut supra , rilevava -fra l’altro e per quanto qui di interesse -in via preliminare l’infondatezza dell’eccezione di difetto di prova della cessione e di carenza di legittimazione ad agire in capo all’opponente formulata dalla curatela, giacché ai fini dell’effica cia della cessione del credito, ex art. 1260 cod. civ., non era necessario il consenso del debitore e la notifica a quest’ultimo rilevava solo in funzione dell’opponibilità allo stesso della cessione (e quindi dell’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato al cedente e non al cessionario).
Accoglieva parzialmente, nel merito, l’opposizione e disponeva l’ammissione al passivo del credito vantato da Banca Nuova s.p.a., nella qualità di procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALEr.l., per la complessiva somma di € 1.408.363,44, in chirografo.
Il fallimento di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso questo decreto, pubblicato in data 11 giugno 2020, prospettando otto motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE in qualità di procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 ll primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per difetto di motivazione, dato che il tribunale ha rigettato l’eccezione, sollevata dalla curatela, di mancanza di prova della legittimazione processuale della creditrice opponen te senza spiegare l’iter logico -giuridico attraverso cui è pervenuto a questa statuizione; la decisione assunta -in tesi di parte ricorrente non è pertinente con l’eccezione
sollevata, né fa riferimento agli elementi di prova da cui il tribunale ha tratto il proprio convincimento.
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1260 cod. civ., in relazione agli articoli da 1 a 4 l. 130/1999 e 58 T.U.B., nonché dell’art. 1 l. 52/1991, perché il tribunale, in un a fattispecie vertente in materia di prova e legittimità della cessione in blocco di crediti deteriorati di una banca, ha erroneamente applicato la disciplina codicistica piuttosto che la speciale disciplina stabilita dalle ultime norme denunciate come violate.
4.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del procedimento e del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 81 e 115 cod. proc. civ. e 99 l. fall., perché il tribunale ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo all’opponente, per mancanza di titolarità del diritto in contesa, nonostante fosse completamente assente la prova della cessione del credito de quo .
I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, sono fondati.
5.1 La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. Cass., Sez. U., 2951/2016; nello stesso senso Cass. 25860/2024).
5.2 Essendo pacifico e incontroverso fra le parti che l’originario rapporto era intercorso fra il fallito e Banca Nuova s.p.a. e poiché era stato sostenuto che il credito derivante da tale rapporto era stato poi ceduto ad Ambra SPV s.r.l., era onere di que st’ultima e per essa della procuratrice speciale (Banca Nuova s.p.a.) che aveva agito in giudizio -, a fronte delle contestazioni sollevate dalla curatela
rispetto alla titolarità dei rapporti controversi dedotti dall’opponente, dare adeguata dimostrazione dell’avvenuta cessione del credito e della conseguente titolarità della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio.
A questo proposito il tribunale si è limitato a fare riferimento alla disciplina prevista dall’art. 1264 cod. civ. in tema di opponibilità della cessione del credito al debitore ceduto, ma non ha considerato che la cessione medesima si perfeziona con l’accordo fra cedente e cessionario, opera il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisce al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta (cfr. Cass. 4432/1977; nello stesso senso, più di recente, Cass. 11436/2021).
La confusione fatta dal giudice di merito fra la prova della cessione del credito e la notifica della cessione al debitore ceduto ai fini dell’opponibilità della stessa a quest’ultimo lo ha portato a soprassedere dall’indagare, come invece avrebbe dovuto, se esistesse la dimostrazione agli atti dell’avvenuta cessione del credito da Banca Nuova s.p.a. ad RAGIONE_SOCIALEr.lRAGIONE_SOCIALE e a rigettare l’eccezione di difetto di prova della cessione e carenza di legittimazione ad agire in capo alla opponente senza il supporto di alcuna motivazione.
E’ opportuno precisare (a fronte del tenore delle difese illustrate nel controricorso) che questa prova doveva essere fornita a cura dell’opponente , a prescindere dal fatto che RAGIONE_SOCIALE fosse costituita proprio a mezzo, in veste di procuratrice speciale, dell’originaria titolare del credito e cedente dello stesso, perché questa particolare circostanza non vale ad alterare o vanificare le regole generali in precedenza evocate che disciplinano la dimostrazione della titolarità della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio.
5.3 Occorre ricordare da ultimo, a proposito dell’onere probatorio in discorso, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di
cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 d. lgs. 385/1993 (norma che ha unicamente l’effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco), in presenza di contestazioni ‘ spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione. E laddove la legittimazione sia allegata in dipendenza dell’incorporazione della cessionaria, anche alla prova dell’incorporazione ‘ (Cass. 4116/2016, § IV).
Dunque, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d. lgs. 385/1993, ha l’onere di dimostrare tanto il compimento di una simile operazione, quanto l’inclusione del credito nella stessa, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 24798/2020).
A tal fine l’esistenza di una cessione in blocco può desumersi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’operazione di cessione (ove non specificamente contestata); non può invece presumersi che i singoli rapporti siano compresi nella cessione in sé, a meno che non si tratti di cessione dell’intera azienda bancaria.
L’accoglimento dei primi tre motivi comporta l’assorbimento delle ulteriori censure, il cui esame non è necessario.
Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Gela, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Gela in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 30 aprile 2025.