SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N. 1062 2025 – N. R.G. 00007359 2024 DEPOSITO MINUTA 09 07 2025 PUBBLICAZIONE 09 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. NOME COGNOME pronuncia, all’esito della riserva assunta all’udienza del 09/07/2025, ex art. 281 sexies , comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 7359/2024 r.g. del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all’udienza del 09/07/2025, promossa da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to COGNOME NOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in Brembate (BG), INDIRIZZO giusta procura in calce all’atto di citazione, P.
OPPONENTE , nei confronti di
OPPOSTA CONTUMACE ,
C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in INDIRIZZO 64100 TERAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, P.
INTERVENIENTE,
avente ad oggetto: cessione dei crediti.
Conclusioni come da verbale di udienza del 09/07/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 13/12/2024, promuoveva il presente giudizio nei confronti di quale mandataria di quale mandataria che agisce in nome e per conto di opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2714/2024 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca e domandando l’accertamento della carenza di propria debenza, infine concludendo come riportato in epigrafe.
quale mandataria di quale mandataria che agisce in nome e per conto di pur validamente citata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiara contumace. Con diversa comparsa di costituzione, si costituiva nel presente giudizio l’interveniente che, assumendo essere succeduta nel credito azionato monitoriamente, rinunciava all’azione e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese processuali, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentale e celebrata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all’udienza del 09/07/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Deve ritenersi non maturata l’estromissione tacita di parte opposta ex art. 111 c.p.c., alla stregua dei principi di Cass., Sez. 2 – , Sentenza n. 20533 del 30/08/2017. A prescindere dal rilievo se questi ultimi si estendano o meno anche all’opposizione a decreto ingiuntivo, visto che, da un lato, i medesimi sono maturati in ambito di impugnazione e che, dall’altro, ‘la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo’ (così, ex multis , Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017, Rv. 645057 – 01), occorre evidenziare che parte opponente ha contestato, a pag. 1-2 della prima memoria ex art. 171ter c.p.c., quantomeno anche il coinvolgimento del credito azionato monitoriamente nella asserita cessione in favore dell’interveniente e che quest’ultima parte non ha provato esaustivamente tale successione a titolo particolare con la dimostrazione specifica dell’inclusione del credito de quo nel negozio di cessione, visto che il doc. 2 dell’interveniente menziona, alla lettera A. di pag. 2, l’asserito contratto ‘NDG NUMERO_DOCUMENTO ‘, ma l a ritenuta corrispondenza di quest’ultimo negozio proprio con quello menzionato nella fase monitoria risulta priva di documentazione o altri mezzi di prova. Ebbene ciò rende superfluo aggiungere l’esame della sussistenza o meno della prova dell’avveramento della condizione sospensiva di cui alla clausola 2.2 di pag. 6 del predetto doc. 2, nonchØ esclude già di per sØ il positivo accertamento di tale mutamento di titolarità e, conseguentemente, dell’art. 111, comma terzo, c.p.c.
2.1. Sempre preliminarmente, deve specificarsi la non pertinenza al caso di specie della mediazione obbligatoria prevista per i contratti bancari, visto che l’opposta e/o l’interveniente asseriscono essere succedute nel credito azionato monitoriamente,
il quale segnatamente trovava ritenuta fonte in un contratto non bancario, di talché è solo quest’ultimo ad assurgere a causa petendi dell’azione monitoria, con consequenziale carenza di impedimenti alla procedibilità ex D.lgs. n. 28 del 2010.
3. Nel merito, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto parte opponente ha contestato ed Ł rimasta priva di dimostrazione la pregiudiziale circostanza del previo versamento dall’originario ed anticipante istituto di credito a
non assurgendo ad esaustiva prova documentale, nella fase di opposizione, quanto prodotto ex art. 50 TUB nella fase monitoria.
3.1. Tale conclusione prevale sulla richiesta cessazione della materia del contendere per rinuncia dell’azione e sulla estinzione del giudizio richieste dall’interveniente: a prescindere da come vi sia un intimo contrasto tra le due domande, visto che ‘ La rinuncia all’azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l’efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante’, mentre solo la differente rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. determina l’estinzione non dell’azione, bensì del processo (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004, Rv. 576966 01), le richieste dell’interveniente non possono essere accolte per la mancata prova della successione della medesima parte nel credito de quo , in ragione di quanto suesposto.
4. Ne consegue che le spese processuali seguono la prevalente soccombenza sia di parte opposta, sia dell’interveniente e vanno poste in solido a carico delle stesse, stante la comunanza di interesse desunta dalla medesimezza di difesa (la prima in sede monitoria, la seconda nella fase di opposizione): del resto, l’opponente si è dovuta difendere sia circa l’esistenza del diritto di credito azionato monitoriamente, sia circa la prospettazione della sua successiva cessione all’interveniente.
Dette spese, pertanto, si liquidano in favore dell’opponente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l’importo delle domande accolte, in € 406,50 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi (fase di studio € 1.276,00, fase introduttiva € 814,00, fase istruttoria € 2.835,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura minima per la semplicità della controversia), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. NOME COGNOME definitivamente pronunciando sull’opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2714/2024 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Accerta e dichiara come non dovuta la somma capitale di cui al credito azionato monitoriamente, oltre interessi;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna in solido e , quale mandataria di quale mandataria che agisce in nome e per conto di , al pagamento, in favore di , delle spese processuali, liquidate in € 406,50 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 09/07/2025
Il Giudice unico dott. NOME COGNOME