SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 381 2025 – N. R.G. 00000678 2023 DEL 06 03 2025 PUBBLICATA IL 06 03 2025
REPUBBLICA RAGIONE_SOCIALENA IN NOME DEL POPOLO RAGIONE_SOCIALENO CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera Relatrice
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado (v. Appello avverso la Sentenza N° 266/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 02.02.2023) iscritta al n. r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO CC da:
di
seguito
solo
,
rappresentata
dalla
mandataria
C.F.
), di seguito solo
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
COGNOME del Foro di Grosseto, giusta procura in atti;
contro
(C.F.
),
con
il
patrocinio
dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME del Foro di Vicenza, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Per
Controparte_1
CP_1
[…]
CP_2
P.IVA_1
CP_2
Controparte_3
C.F._1
CP_2
‘accogliere il presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Vicenza n. 266/2023 del 2/02/2023 (R.G. 5689/2021) pubblicata in pari data e notificata il 28/02/2023:
nel merito:
in INDIRIZZO
-confermare  in  ogni  parte  il  decreto  ingiuntivo  n.  1678/2021  (NNUMERO_DOCUMENTO)  emesso  dal Tribunale di Vicenza datato 23/07/2021 e depositato in data 26/07/2021.;
in via subordinata
– accertare l’obbligo pecuniario a carico della sig.ra nello stesso deAVV_NOTAIOo e qui reiterato e, per l’effetto, condannare la stessa al pagamento in favore dell’esponente dell’importo di euro  15.577,35 salvo  la  diversa  somma  che  risulterà  accertata  in  corso  di  causa,  oltre  interessi legali dal 07/06/2016 al saldo; Controparte_3
–  in  ogni  caso,  con  vittoria  di  spese  e  compensi  professionali  di  entrambi  i  gradi  giudizio,  oltre rimborso forfettario e accessori di legge’ .
Per : Controparte_3
‘rigettare l’appello ex adverso promosso perché inammissibile e/o infondato per tutte le ragioni esposte e da conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta. In subordine, in accoglimento dell’appello incidentale, voglia riformare parzialmente la sentenza appellata dichiarando il difetto di prova della titolarità del credito azionato e/o difetto di legittimazione attiva di e/o di confermando la revoca e/o dichiarazione di nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo nr. 1678/2021 del 26.07.2021 Tribunale di Vicenza R.g. n. 4320/2021 e dichiarando che nulla è dovuto dalla sig.ra NOME nei confronti di e/o per i motivi in fatto e in diritto esposti in comparsa di costituzione che si intendono integralmente richiamati. In ogni caso con vittoria di tutte le spese di lite di entrambi i giudizi’. Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. Con  atto  di  citazione  ritualmente  notificato, proponeva  opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1678/2021 del 26.7.2021 con  cui  il  Tribunale  di  Vicenza  le  aveva intimato – insieme con – il pagamento della somma di € 15.577,35 a titolo di saldo di un finanziamento stipulato con RAGIONE_SOCIALE (di seguito solo RAGIONE_SOCIALE ). Controparte_3 CP_4
L’opponente eccepiva:
–  il  difetto  di  legittimazione attiva di (mandataria all’incasso di ),  non essendo stata compiutamente dimostrata la cessione del credito; CP_2 CP_1
–  l’illegittimità  dell’addebito  degli  interessi,  non  essendo  stato  allegato  al  contratto  alcun  piano  di ammortamento  e  non  essendo  stato  specificato  se  fosse  prevista  l’applicazione  del  regime  di capitalizzazione semplice o composta, con l’effetto che il quantum preteso a titolo di interessi andava rideterminato ai sensi dell’art. 117 T.U.B.;
– l’usurarietà del T.A.N. al 16,76% e del T.A.E.G. al 18,08%;
–  la  prescrizione  decennale  del  credito,  posto  che  la  decadenza  del  termine  del  pagamento  rateale risaliva al 29.09.2009.
2. si costituiva in giudizio contestando tutte le argomentazioni avversarie e chiedendo la conferma del provvedimento monitorio. CP_2
3. Alla  prima  udienza,  il  Giudice  rigettava  la  domanda  di  concessione  della  provvisoria  esecutività svolta dalla società opposta ai sensi dell’art. 648 c.p.c.; all’esito dello scambio delle memorie di cui all’art. 183 c.p.c., fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito di note conclusive.
4. Con Sentenza  monocratica  N°  266/2023,  pubblicata  il  02.02.2023 ,  il  Tribunale  di  Vicenza  ha statuito:
‘1.  accertata  la  prescrizione  del  credito  monitoriamente  azionato,  revoca  il  decreto  ingiuntivo  n. 1678/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 26.7.2021;
2.  condanna a  rifondere  in  favore  di le  spese  di  lite, liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 3.387,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge’. Controparte_2 Controparte_3
5. Per  il  Giudice  di prime  cure ,  la  società  opposta  ha  dimostrato  di  essere  cessionaria  del  credito monitoriamente  azionato  ed  ha  documentato  il  conferimento  del  mandato  in  rappresentanza  tra e CP_1 CP_2
Nello specifico, la prova della prima cessione da RAGIONE_SOCIALE a (di seguito solo è emersa da una dichiarazione sottoscritta dalla medesima RAGIONE_SOCIALE che, avendo ceduto il credito, ha ammesso – alla stregua di una confessione stragiudiziale – di nulla avere più a pretendere nei confronti dei debitori ceduti (doc. 1 e doc. 2 ; il mutamento di denominazione di Cofactor in (di seguito solo ) è stato documentato dalla convenuta (doc. 3, pag. 288, ; la successiva cessione da a RAGIONE_SOCIALE (di seguito solo RAGIONE_SOCIALE ) è risultata da dichiarazione sottoscritta dalla società cedente (doc. 4 ; l’ulteriore cessione tra RAGIONE_SOCIALE (nel frattempo divenuta Controparte_5 CP_5 CP_ CP_6 […] CP_6 CP_ CP_6 CP_ […]
è è stata attestata mediante la lettura combinata del contratto di cessione (doc. 6 fasc. mon.) e della relativa comunicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. 7 fasc. mon.), tenuto conto – in particolare  –  che  tale  ultima  comunicazione  ha  fatto  riferimento  ai  crediti  provenienti  da , ossia dalla diretta dante causa di RAGIONE_SOCIALE ed ha permesso – quindi – di includere nel perimetro della cessione anche il rapporto per cui è causa . CP_7 CP_1 CP_6
Il Giudicante ha evidenziato che la prescrizione del diritto del mutuante di ottenere la restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento decorre – di norma – dalla data di scadenza dell’ultima rata pattuita, essendo la convenzione sul pagamento rateale una mera modalità di adempimento e non invece – una parcellizzazione dell’obbligazione unitaria in una pluralità di obbligazioni a scadenze successive (corrispondenti alle singole rate); tuttavia, l’esigibilità del credito restitutorio viene anticipata rispetto alla scadenza contrattuale prevista quando venga dichiarata ex art. 1186 c.c. la decadenza del soggetto mutuatario dal beneficio del termine.
Ai sensi della clausola 8 del contratto di finanziamento, al verificarsi di una serie di inadempimenti da parte dei soggetti finanziati, la mutuante ha esercitato ‘ la facoltà di dichiarare senz’altro la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto ‘; in effetti, risulta documentalmente provato che l’opponente – insieme con l’altro debitore – è stata considerata decaduta dal beneficio dal 29.09.2009, come emerge dall’estratto conto proAVV_NOTAIOo dalla stessa società opposta ai sensi dell’art. 50 T.U.B, tant’è che dalla medesima data ai debitori sono stati imputati gli interessi di mora e le penali di rimborso previste.
Se il credito restitutorio è divenuto esigibile fin dal 29.09.2009, si è prescritto alla data del 29.09.2019, antecedente a quella in cui è stato depositato il ricorso monitorio.
6. Avverso detta pronuncia, ha proposto Appello formulando le seguenti doglianze. CP_2
Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. – Omessa e/o errata valutazione delle prove, con espresso riferimento al capo della Sentenza nel quale si è accertato che il diritto di credito oggetto di causa è prescritto per decorso del termine decennale.
Ad avviso dell’appellante, il Giudice di I Grado ha mancato di valutare la documentazione versata in atti, ossia la lettera interruttiva della prescrizione di cui al doc. 4 del fascicolo di I Grado.
Tale  omissione  ha  inevitabilmente  comportato  un  erroneo  esame  dei  fatti  che  non  ha  permesso  al Giudicante di trarre la corretta conseguenza  di diritto ovvero  l’intervenuta interruzione della prescrizione.
Comunque, trattandosi  di  somme  da  restituire  ratealmente,  l’obbligazione  è  –  in  realtà  –  unica  ed  il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata.
Pertanto,  la  decorrenza  della  prescrizione  deve  essere  individuata  con  riferimento  alla  scadenza dell’ultima rata relativa e non prendendo in considerazione la data di stipula del contratto.
Il contratto di finanziamento in questione, concluso il 21.05.2007, prevedeva l’erogazione della somma di € 19.200,00 – di cui € 645,12 per premio assicurativo ed € 6.554,88 per costo del finanziamento – da rimborsare mediante n. 64 rate mensili da € 300,00 cadauna, con decorrenza dal 15.06.2007 e scadenza prevista per il 15.09.2012; quindi, solo da questa data poteva essere calcolata la prescrizione decennale. Anche a voler condividere quanto deAVV_NOTAIOo dal Tribunale circa la decorrenza a partire dalla dichiarazione di decadenza del beneficio del termine ovvero dal 29.09.2009 (sebbene la comunicazione ai debitori non risulti in atti), il credito azionato in via monitoria non può dirsi in alcun modo prescritto poiché il termine decennale è stato comunque interrotto dalla notifica della raccomandata a/r datata 07.06.2016 tornata al mittente per compiuta giacenza, come si evince dal timbro apposto sulla busta depositato in atti, di cui – però – il Giudice di prime cure non ha tenuto conto.
Per  l’appellante,  l’eccezione  di  difetto  di  legittimazione  attiva  è  stata  correttamente  rigettata  dal Tribunale;  il  credito  per  il  quale  è  stata  promossa  l’azione  monitoria  è  provato per  tabulas ;  inoltre, controparte non ha mai negato di aver ricevuto le somme finanziate da RAGIONE_SOCIALE .
Con  il  fascicolo  monitorio  sono  stati  proAVV_NOTAIOi  il  contratto  e  le  condizioni  generali  nonché  l’estratto conto analitico dei  movimenti contabili contenente la dichiarazione per cui, a norma dell’art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993, l’estratto è conforme alle scritture contabili ed il credito è certificato come certo, liquido ed esigibile.
Ad  ogni  modo,  per trattandosi  di  rimborso  di  finanziamento  a  rata  fissa  e  quindi determinata, era onere di controparte provare l’estinzione del debito, essendo a carico del creditore solo provare la fonte dell’inadempimento. CP_8
Il contratto di finanziamento riporta in maniera precisa e dettagliata l’indicazione del TAN (16,74%) e del  TAEG (18,08  %)  applicati  all’intero  finanziamento;  per  cui,  non  è  dato  capire  quali  sarebbero  i profili di nullità ex art. 117 TUB.
L’appellata ha sottoscritto il contratto di finanziamento in qualità di ‘coobbligata’, unitamente a , assumendo su di sé l’onere di adempiere le obbligazioni nascenti dal contratto suddetto (non in qualità  di ‘fideiussore’);  non  c’è  un  rapporto  di  accessorietà,  tipico  della  fideiussione,  tra  le obbligazioni  gravanti  su e  su ;  entrambi  si  sono  obbligati direttamente ed in solido al pagamento delle rate del contratto di finanziamento. CP_4 […] CP_4 Controparte_3
All’atto  della  stipula  del  contratto,  nel  maggio  2007, RAGIONE_SOCIALE era  un  intermediario  non  bancario; quindi,  il  finanziamento  rientrava  nella  categoria  delle  operazioni  definite  come  ‘ anticipi,  sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari ‘ (oltre €
5.000,00), che nel trimestre 01 aprile/30 giugno 2007 prevedeva un tasso medio del 12,7843; la soglia al 21.05.2007 era pari al tasso medio (12,78%) aumentato del 50% e dunque pari al 19,17%.
Nel caso in esame, vi è un TAEG pari al 18,08% a fronte di un TEGM (tasso medio effettivo globale) per  il  trimestre  01  aprile/30  giugno  2007  di  19,30%;  inoltre,  i  TEGM  rilevati  dalla  RAGIONE_SOCIALE  d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito così come richiesto dall’art. 644 c.p. ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, ma non ricomprendono gli interessi di mora.
7. si è costituita in II Grado replicando che: Controparte_3
– il credito azionato è divenuto esigibile fin dal 29.09.2009 e si è prescritto (v. prescrizione decennale) alla  data  del  29.09.2019,  cioè  in  data  anteriore  a  quella  in  cui  è  stato  depositato  il  ricorso  in accoglimento del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo;
–  il  doc.  4  non  è  prova  di  interruzione  della  prescrizione  perché  è  privo  di  sottoscrizione  e  perché  il piego raccomandato ha una dicitura manoscritta illeggibile ed è privo di timbro postale;
– trova applicazione l’art. 1957 c.c., per cui l’omesso esercizio delle opportune istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale comporta la decadenza dell’azione nei confronti del fideiussore;
–  nel  contratto di finanziamento del 21.05.2007, non è presente il piano di ammortamento; se manca quest’ultimo, è evidente che è impossibile calcolare il tasso effettivo e – quindi – il costo complessivo del contratto per il consumatore; quindi, l’oggetto è assolutamente indeterminato;
– l’asserito credito non è stato provato.
La ha proposto altresì Appello Incidentale relativamente al capo ‘va quindi affermata la titolarità  del  credito  monitoriamente  azionato  in  capo  alla  società  rappresentata  dall’odierna  parte opposta’ per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., omessa e/o errata valutazione delle prove con violazione dell’art. 2735 c.c., in relazione alla mancanza della prova della titolarità del diritto azionato in capo a , e – di conseguenza – mancanza di legittimazione ad agire di CPNUMERO_DOCUMENTO CPNUMERO_DOCUMENTO
con violazione dell’art. 81 c.p.c. CP_2
Ha  errato  il  Tribunale  di  Vicenza  nell’aver  fatto  applicazione  degli  effetti  dell’art.  58  TUB,  perché controparte non ha dato prova degli adempimenti previsti da tale norma.
i –  Manca  la  prova  dell’avvenuta  pubblicazione  dell’atto  di  cessione  in  GU  rispetto  alle  cessioni e (già –RAGIONE_SOCIALE . Parte_1 CP_6 CP_5
ii – Manca la prova della comunicazione individuale a (indubbiamente ed incontestabilmente da ritenere persona fisica ‘consumatore’) dell’asserita cessione a ,  in violazione dell’art. 125 co. 2 septies TUB. Controparte_9 CP_1
iii – Non ci sono prove dei contratti di cessione dell’originario credito succedutisi nel tempo.
8. Precisate le conclusioni e depositate le note finali, la causa è stata posta in decisione il 17.09.2024.
9. Per logica e per economia processuale, è doveroso esaminare – innanzitutto – l’ Appello Incidentale proposto da , essendo dirimente la prova della ‘catena’ di cessioni di crediti in blocco che legittimerebbe per ad agire contro la medesima . Al riguardo, occorre tenere presente questa sequenza: Controparte_3 Parte_2 CP_1 CP_3
RAGIONE_SOCIALE (concede il finanziamento ai ‘consumatori’ originari) cede a che diviene , la  quale  –  poi  –  cede  ad RAGIONE_SOCIALE che –  a  sua  volta  –  cede  a che  dà  mandato  all’incasso  a CP_5 CP_6 CP_1 […] Pt_2
NOME Nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto da si legge: Parte_2
‘a) che RAGIONE_SOCIALE era creditrice nei confronti del signor nato in Iugoslavia il DATA_NASCITA,  codice  fiscale , residente  in  INDIRIZZO,  della  somma  di  euro  15.577,35  a  titolo  di  residuo  non  pagato  del  contratto  di finanziamento  del 21/05/2007 ( doc.  n.  3 ),  come  risulta  dalla  documentazione  allegata  ( doc.  n.  4 ) nonché dall’estratto conto ( doc. n. 5 ); CP_4 C.F._2
b) che per le obbligazioni di cui sopra è altresì obbligata la signora , nata in Iugoslavia il DATA_NASCITA, codice fiscale , residente in INDIRIZZO int. INDIRIZZO (cfr. doc. n. 3 ); Controparte_3 C.F._1
c) che con contratto del 21/01/2019, reg. in data 22/05/2019 al n. 1325 mod. 3 presso l’Agenzia delle Entrate di Grosseto, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.RAGIONE_SOCIALE.A. ha ceduto le suddette ragioni di credito a che ha formalizzato la cessione tramite cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999 ( doc. n. 6 ); cessione resa efficace e notificata ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 30/03/2019 (doc. n. 7) e comunque comunicata per lettera al debitore (doc. n. 8); Controparte_1
d) che i debitori non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per i titoli in oggetto’.
In  dettaglio,  il doc.  3 è  il contratto  di  finanziamento  originario RAGIONE_SOCIALE del 21.05.2007 da € 19.200,00 per l’acquisto di un’auto usata.
Il doc. 4 è  la  mera proposta di cessione di RAGIONE_SOCIALE (cessionaria) a (cedente) di data 03.05.2016 con riferimento ad un ‘oggetto’ coperto da omissis e con sottoscrizione solo della proponente RAGIONE_SOCIALE. CP_6
Il doc. 5 è costituito da estratto conto RAGIONE_SOCIALE pari ad € 15.577,34 del 30.06.2018 riferito a ; da estratto  conto del  medesimo  importo  di  data 07.06.2016 ;  da  lista  movimenti RAGIONE_SOCIALE al 29.09.2009 relativa sempre a . CP_4 CP_6 CP_3
Il doc. 6 è la proposta di cessione crediti di (cessionaria) ad NOME (cedente) del 21.01.2019, con elenco dei crediti coperto da omissis ; vi è anche proposta di accordo modificativo ed interpretativo della medesima di data 21.03.2019 , sempre con omissis per crediti e debitori ceduti. CP_1 CP_1
Il doc. 7 è il seguente avviso del passaggio COGNOME in Gazzetta Ufficiale
RAGIONE_SOCIALE (il “Cessionario”) rende noto che , in data 21 gennaio 2019 (la “Data di Cessione” ) , ha sottoscritto con RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Venezia INDIRIZZO INDIRIZZO codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese dí Venezia n P_IVA, REA n NUMERO_DOCUMENTO (la “Cedente”) , un contratto di cessione dí crediti, come successivamente modificato in data 21 marzo 2019, ai sensi del combinato disposto degli articolí 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione” ) , ai sensi del quale la Cessionaria ha acquistato a titolo oneroso pro soluto dal relativo Cedente con effetti economici al 30 novembre 2018 (la Data di Efficacia Economica” ) ed effetti giuridici alla Data di Cessione ai sensi del Contratto di Cessione, un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco costituito da ogni e qualsiasi credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato dalla Cedente nei confronti di soggetti debitori (tali soggettí di seguito denominati, cumulativanente, Debitori Ceduti e, ciascuno di essi, singolarmente’ Debitore Ceduto” ) e derivante dai, ed in relazione ai, contratti di credito che alla Data di Cessione 0 alla diversa data ivi indicata soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri, ed in particolare: S .P .
(i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati da : NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE ; BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ; BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SOC _ COOP PA; BANCA POPOLARE DI NOVARA ; BANCA POPOLARE DI VERONA SAN GEMINIANO E PROSPERO ; BANCA SELLA ; RAGIONE_SOCIALE COGNOME; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE CAF ; CITIBANK INTERNATIONAL PLC ; CITICORP RAGIONE_SOCIALEA CITIFIN; COFIDIS; COMPASS ; CONSEL ; CONSUM IT; CREDIAL RAGIONE_SOCIALE; CREDIRAMA ; CREDITECH ; CREDITO BERGAMASCO ; DEUTSCHE
BANK SPA ; RAGIONE_SOCIALE ; FINDOMESTIC BANCA SPA ; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE ; RAGIONE_SOCIALE FINANCE ; RAGIONE_SOCIALE ; RAGIONE_SOCIALE ; COGNOME CONSUMER BANK ; COGNOME CONSUMER FINANZIA; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEA; SPV PROJECT 130; VECOFIN; VENI
(ii) crediti acquistati da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante i seguenti contratti di cessione: NOME COGNOME: 23/04/2008 24/11/2009 27/11/2009 24/12/2009; RAGIONE_SOCIALE 02/08/2013; BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA : 19/06/2015 ; BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SOC _ COOP 29/12/2015 ; BANCA POPOLARE DI NOVARA : 30/10/2008 ; BANCA POPOLARE DI VERONA SAN GEMINIANO E S _ PROSPERO: 13/06/2008 ; BANCA SELLA : 20/05/2015 ; RAGIONE_SOCIALE NOME: 21/06/2007 21/12/2007 ; RAGIONE_SOCIALE: 10/03/2008 20/06/2008 ; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: 15/07/2008 ; RAGIONE_SOCIALE : 06/07/2016; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEE CAF : 31/12/2009; CITIBANK INTERNATIONAL PLC : 27/03/2008 ; CITICORP RAGIONE_SOCIALEA CITIFIN: 26/06/2006 22/09/2006 22/11/2006 22/05/2007 13/11/2008 30/09/2010; COFIDIS: 26/10/2009 27/04/2010; COMPASS : 16/04/2013 05/06/2015; CONSEL : 02/12/2015 ; CONSUM IT: 18/09/2013 ; CREDIAL RAGIONE_SOCIALE: 13/05/2008 11/07/2008 24/10/2008 ; CREDIRAMA ; 24/10/2008 ; CREDITECH: 22/02/2016 07/06/2016; CREDITO BERGAMASCO: 25/06/2008 ; DEUTSCHE BANK SPA : 01/02/2012 05/03/2013 17/06/2015 23/03/2016; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE : 27/06/2014 ; FINDOMESTIC BANCA SPA : 13/05/2008 11/07/2008 30/03/2015 25/06/2015 25/09/2015 11/12/2015; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: 27/11/2007 20/06/2008 ; INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE : 30/07/2013; RAGIONE_SOCIALE FINANCE : 23/12/2008 30/06/2009 03/08/2012 19/12/2012 ; RCI RAGIONE_SOCIALE S .A 27/07/2009 22/09/2011 ; RAGIONE_SOCIALE SPV: 30/11/2015; COGNOME CONSUMER BANK : 29/06/2012 15/11/2012 ; COGNOME CONSUMER FINANZIA: 06/07/2011 20/10/2011 20/12/2011 ; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEA; 01/10/2008 ; SPV PROJECT 130: 01/08/2015 14/06/2016; VECOFIN: 26/06/2006 22/06/2007 19/07/2007 ; VENI: 28/11/2016 .
da loro incorporate ed anche comunque attraverso diverse denominazioni sociali precedenti
Non vi sono chiari e sicuri elementi di riscontro a favore della cessione del credito per cui è lite .
Infine,  i docc. 1  e  2 del  fascicolo  di ineriscono alla  seguente  comunicazione di RAGIONE_SOCIALE ai  debitori di  data  29.09.2009,  mediante  raccomandata  di  cui  non  sono dimostrati né l’invio, né la ricezione: Parte_3 Controparte_10
Con a pr esent e Le comuni chi ano che, ai fini e per gl i ef f et t i degl i ar t t 1264 e 1265 Codi ce Ci vi / e, cr edi t 0 vant at 0 dal RAGIONE_SOCIALE nei Suoi conf r ont i rel at i vamnt e al fi nanzi amnt 0 n ogget t 0 compost 0 di eur 0 14 . 555, 29 per capi tal e, nt er essi cor ri spet t i vi accessori e i nt er essi di mr a mt ur at i ol t r e event ual i spese egal | e st at 0 cedut 0 con ef f et t 0 dal 29/ 09/ 09 al La M / ano vi a Far i ni 81 tel NUMERO_TELEFONO .
Uni t amnt e al cr edi t 0 hanno for mt 0 ogget t 0 di cessi one, vi | egi gar anzi e real i e per sonal i penal e, nt er essi scadut i e ogni al t r 0 pr i
La invi t i am per t ant 0 ad esegui r e tut ti pagamnt i fut ur i di r et t amnt e in capo al / a cessi onar i a RAGIONE_SOCIALE
Il doc. 4 sempre di è la lettera di messa in mora datata 07.06.2016 inviata a mezzo posta alla , non ritirata e rinviata al mittente per ‘compiuta giacenza’. Controparte_11 CP_3
B. L’aspetto  più  evidente  è  costituito  dalla  mancanza  di  prova  del  ‘passaggio’  del  credito  verso  la da ad RAGIONE_SOCIALE , poichè  agli  atti  è  stata  rinvenuta  soltanto  una  proposta  di  cessione firmata da RAGIONE_SOCIALE e rivolta a nel 2016 che – però – non risulta averla accettata; è vero che sono stati dimessi degli estratti-conto RAGIONE_SOCIALE che si riferiscono a ed alla posizione debitoria di NOME COGNOME, ma ciò non è sufficiente a dimostrare l’avvenuta cessione in parola CP_3 CP_6 CP_6 CP_6
C . Difatti, la Corte  di  Cassazione  di  recente  (v.  Cass.  n.  3405/2024)  ha  affermato  in  modo inequivocabile che la cessione dei crediti in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione , non essendo da solo sufficiente l’estratto ex art. 58 TUB.
Nel nostro caso, manca – comunque – siffatto requisito per tutte le cessioni avvenute, ad eccezione per l’avviso (generico) COGNOME sopra riportato.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, laddove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti di cessione, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58, dovendo il Giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire – peraltro – un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (v. Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 24798/2020).
Non è sufficiente la produzione dell’avviso ex art. 58 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell’avvenuta cessione, che presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (v. Cass. n. 21821/2023).
D. Invero,  la  parte  opposta  non  ha  fornito,  né  nella  fase  monitoria,  né  –  tantomeno  –  nel  giudizio  a cognizione piena, la prova  concreta  delle cessioni  avvenute e  –  quindi  –  della  titolarità  del  credito  e della propria legittimazione ad agire nei confronti dell’opponente.
Non può dirsi bastevole l’estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione RAGIONE_SOCIALE , che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione  dei  rapporti  ceduti,  né  indicazione  dei  dati  del  debitore  e  del  numero  del  rapporto  ma solo sulla base di tipologie di crediti.
Stante la contestazione di , che ha agito affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria, avrebbe dovuto fornire la prova documentale che il credito controverso è stato incluso fra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione), giacché ‘la società cessionaria di crediti in blocco, di fronte alla contestazione della controparte ha l’onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione’ (v. Cass. n. 12739/2021; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 9768/2016). Controparte_3 CP_2
E. Nel caso in esame, è presente agli atti una sola proposta di cessione priva dell’accettazione ed un unico avviso ex art. 58 TUB; come già chiarito, l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l’avvenuta cessione; quest’ultima presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione, circostanza non riscontrabile nel caso in oggetto; difatti, nel fascicolo sono presenti soltanto ‘dichiarazioni unilaterali’ che affermano (genericamente) che il credito oggetto di causa sarebbe compreso fra quelli (ripetutamente) ceduti. Parte_2
F. Va rimarcato ancora che la prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del  (dei)  contratto  (contratti)  di  cessione,  non  bastando  la  dichiarazione  della  cessionaria  contenente l’elenco delle posizioni cedute, individuate secondo varie tipologie di crediti.
Non è sufficiente  neppure  la  notizia  dell’avvenuta  cartolarizzazione,  se  non  sono  fornite  indicazioni specifiche, puntuali e dettagliate, per l’individuazione delle singole posizioni cedute, essendo indispensabile  che  venga  allegato  l’atto  di  cessione  attraverso  il  quale  si  ha  certezza  dell’inclusione dello specifico credito fra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità.
10. L’accoglimento dell’Appello Incidentale supera l’esigenza di affrontare l’impugnazione principale che rimane assorbita.
11. Non resta che riformare la Sentenza appellata accertando che nulla deve a Controparte_3
CP_2
12. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e si liquidano in dispositivo a favor della secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche  ed  integrazioni  rispetto  alle  cause  rientranti  nello  scaglione  €  5.201,00/€  26.000,00, relativamente alle fasi espletate. CP_2 CP_3
P.Q.M.
Il  Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l’Appello Incidentale ed ACCERTA che nulla deve a con riguardo al finanziamento RAGIONE_SOCIALE di data 21.05.2007. Controparte_3 […] CP_2
2. DICHIARA assorbito l’Appello principale.
3. CONDANNA a rifondere a le spese di , liquidate in € 5.077,00 (oltre iva-cpa-spese generali come per legge), e le spese dell’Appello, liquidate in € 3.966,00 CP_2 Controparte_3 Pt_3
((oltre iva-cpa-spese generali come per legge).
Venezia, 28.02.205.
La Relatrice
Dott.ssa NOME COGNOME
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME