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Prova cessione crediti: la Gazzetta Ufficiale non basta

Una società veicolo non è riuscita a fornire la prova della cessione di crediti in una procedura fallimentare. La Corte di Cassazione ha confermato che la sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale ha valore indiziario e non è sufficiente quando viene contestata l’esistenza stessa del contratto di cessione, dichiarando inammissibile il ricorso.

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Prova Cessione Crediti: La Gazzetta Ufficiale Non Basta Se Si Contesta il Contratto

Nelle operazioni di cartolarizzazione, la prova della cessione dei crediti è un momento cruciale, specialmente quando il debitore è una società fallita. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la pubblicazione dell’avviso di cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale non è una prova assoluta e può non essere sufficiente se il curatore fallimentare contesta l’esistenza stessa del contratto di cessione. Analizziamo questa importante decisione.

I Fatti del Caso: Una Richiesta di Ammissione al Passivo Contestata

Una società veicolo (SPV) aveva richiesto di essere ammessa al passivo del fallimento di una società a responsabilità limitata per un credito di oltre 2 milioni di euro, garantito da ipoteca. Tale credito derivava da un mutuo fondiario originariamente concesso da una banca.

Inizialmente, il credito era stato escluso per la violazione del limite di finanziabilità previsto dalla legge. Successivamente, la società cessionaria aveva proposto opposizione, ma il curatore fallimentare aveva sollevato un’eccezione ancora più radicale: la mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla società veicolo. In pratica, il curatore sosteneva che la società non avesse dimostrato di essere la legittima creditrice.

La Decisione del Tribunale e le Ragioni del Ricorso in Cassazione

Il Tribunale ha accolto l’eccezione del curatore, rigettando l’opposizione per “difetto assoluto di prova della titolarità del credito”. Secondo i giudici di merito, la società opponente non aveva prodotto né il contratto di cessione, né l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Documenti successivi, come un elenco di crediti, sono stati ritenuti inadeguati a fornire la prova richiesta.

Di fronte a questa decisione, la società ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse errato nel non riconoscere valore probatorio alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che, a suo dire, dovrebbe essere sufficiente a dimostrare l’avvenuta cessione.

Prova cessione crediti: Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale e cogliendo l’occasione per chiarire l’onere della prova nelle cessioni in blocco.

La Distinzione Chiave: Contestare l’Inclusione del Credito vs. Contestare il Contratto di Cessione

Il punto centrale della motivazione della Corte risiede in una distinzione fondamentale. Un conto è se il debitore ceduto contesta unicamente che il suo specifico debito rientri tra quelli oggetto della cessione in blocco; un altro, ben diverso, è quando il debitore (in questo caso, il curatore fallimentare) contesta l’esistenza stessa del contratto di cessione tra la banca originaria e la società veicolo.

* Nel primo caso, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere una prova adeguata, a condizione che le caratteristiche dei crediti ceduti siano descritte con sufficiente precisione da poter ricondurre con certezza il credito specifico all’interno dell’operazione.
* Nel secondo caso, quello esaminato dalla Corte, la contestazione investe la titolarità stessa del diritto. Si nega che il trasferimento sia mai avvenuto. In questa situazione, la questione non riguarda più la semplice opponibilità della cessione, ma la legittimazione attiva del presunto creditore.

L’Insufficienza della Gazzetta Ufficiale come Prova Piena

Quando viene messa in discussione l’esistenza del contratto di cessione, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è più sufficiente. Essa assume un mero valore indiziario. Il giudice, pertanto, deve procedere a un accertamento complessivo basato su tutte le risultanze di fatto. Spetta alla società che si afferma cessionaria fornire la prova piena e completa del suo acquisto, producendo in giudizio il contratto di cessione.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva accertato la mancata produzione di tale prova fondamentale. La Corte di Cassazione, non potendo riesaminare nel merito l’accertamento dei fatti, ha ritenuto la decisione del Tribunale correttamente motivata e insindacabile in sede di legittimità.

Conclusioni: L’Onere della Prova per il Cessionario

Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per tutti gli operatori del settore NPL e delle cartolarizzazioni. La prova della cessione dei crediti non può essere data per scontata. Quando la controparte contesta l’esistenza stessa dell’accordo di cessione, il cessionario ha l’onere di fornire una prova documentale robusta, che va oltre la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il contratto di cessione diventa, in questi casi, il documento indispensabile per dimostrare la propria legittimazione ad agire e riscuotere il credito.

Nella cessione di crediti in blocco, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è sempre sufficiente a provare la titolarità del credito?
No, non sempre. Secondo la Corte, se il debitore contesta l’esistenza stessa del contratto di cessione, la pubblicazione ha solo valore indiziario e non costituisce prova piena, rendendosi necessaria la produzione del contratto.

Cosa deve fare il cessionario di un credito se il debitore contesta l’esistenza stessa della cessione?
Il cessionario ha l’onere di fornire la prova completa dell’avvenuta cessione, producendo in giudizio il contratto di cessione o altri documenti idonei a dimostrare in modo inequivocabile il trasferimento del credito.

Qual è la differenza tra contestare l’inclusione di un credito e contestare l’esistenza della cessione?
Contestare l’inclusione significa che il debitore non nega l’operazione di cessione, ma sostiene che il suo specifico debito non rientra tra quelli ceduti. Contestare l’esistenza della cessione è un’obiezione più radicale con cui si nega che un trasferimento del credito sia mai avvenuto tra cedente e cessionario.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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