Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27665 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27665 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22862-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
ASSESSORATO RAGIONE_SOCIALE DELLA RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE ENNA , in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 30/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/04/2024 R.G.N. 46/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Giudizio di rinvio
R.G.N. 22862/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/09/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Questa Corte, con ordinanza n. 37877 del 2022, ha cassato la sentenza n. 266/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Caltanissetta che aveva erroneamente dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dall’AVV_NOTAIO nei confront i dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 559/2019.
In sede di rinvio, la stessa Corte territoriale in diversa composizione, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di prime cure che aveva respinto l’opposizione del COGNOME alle ordinanze ingiunzione aventi ad oggetto sanzioni amministrative irrogate nei suoi confronti per aver impiegato irregolarmente la lavoratrice COGNOME NOME dall’11.1.2012 al 22.3.2015.
La Corte, in estrema sintesi, ha condiviso col primo giudice l’assunto che la prova del rapporto di lavoro subordinato in controversia emergesse dalla deposizione testimoniale resa dalla COGNOME COGNOME altro giudizio instaurato da diversa lavoratrice nei confr onti dell’AVV_NOTAIO.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con sei motivi; ha resistito l’intimata amministrazione con controricorso.
Parte ricorrente ha comunicato memoria.
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito:
1.1. il primo denuncia la falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. criticando l’erronea qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la COGNOME NOME da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello, evidenziando come il giudice di merito si sia fondato esclusivamente sulla insufficiente dichiarazione resa dalla stessa COGNOME in altro giudizio;
1.2. il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 101, 115 e 116 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., eccependo che l’Autorità amministrativa intimata non era parte nel giudizio in cui fu assunta la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE COGNOME e che l’opp osta non aveva svolto nel presente giudizio deduzione volta a provare la ricorrenza del carattere subordinato del rapporto;
1.3. il terzo motivo denuncia la violazione, oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche dell’art. 2697 c.c., per l’assenza di prova idonea in ordine alla natura subordinata del rapporto;
1.4. il quarto motivo denuncia ancora la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 2909 c.c., eccependo che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 34/2022 passata in giudicato, ‘ha annullato l’Avviso di addebito formato dall’I.N.P. S. sulla base dei medesimi presupposti di fatto in forza dei quali sono state emesse le Ordinanza-Ingiunzione avversate nel presente giudizio’;
1.5. il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 6, comma 11, RAGIONE_SOCIALE l. n. 150 del 2011, a mente del quale ‘Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’opponente’, assumendo che, in difetto di prova cer ta, il Giudice d’appello avrebbe dovuto applicare tale disposizione;
1.6. il sesto motivo lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese del giudizio sia del grado del primo appello che RAGIONE_SOCIALE Cassazione, nonostante in tali fasi il COGNOME risultasse vincitore.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto, benché formalmente deduca una falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., nella sostanza critica la valutazione del materiale probatorio per di più operata conformemente nel doppio grado di merito, trascurando i limiti del sindacato di legittimità in tema di subordinazione (v. Cass. n. 11015 del 2016; successive conformi: v. Cass. n. 9157 del 2017; Cass. n. 9401 del 2017; Cass. n. 25383 del 2017; Cass. n. 32385 del 2019; Cass. n. 2526 del 2020; Cass. n. 14376 del 2020; Cass. n. 4037 del 2021; Cass. n. 33820 del 2021; alle quali tutte si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);
2.2. Il secondo motivo è inammissibile laddove denuncia la violazione dell’art. 115 e dell’art. 116 del codice di rito.
Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione RAGIONE_SOCIALE norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il
giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre).
Parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prova, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.
La censura è poi infondata quanto alla dedotta violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nell’ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, RAGIONE_SOCIALE loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto
critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all’art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex multis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999).
2.3. Il terzo motivo è inammissibile perché, oltre a lamentare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. al di fuori dei limiti consentiti innanzi a questa Corte, eccepisce impropriamente la violazione dell’art. 2697 c.c.
Come noto, infatti, la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto RAGIONE_SOCIALE prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 26769 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa la ritenuta esistenza RAGIONE_SOCIALE subordinazione, opponendo una diversa valutazione.
2.4. Il quarto motivo, con cui si eccepisce la violazione dell’art. 2909 c.c., è da respingere.
Posto che di efficacia diretta del giudicato intervenuto tra altre parti non può neanche discutersi nei confronti dell’amministrazione resistente estranea al giudizio evocato, in mancanza dell’identità soggettiva postulata dall’art. 2909 c.c., neanche è dato parlare RAGIONE_SOCIALE cd. efficacia riflessa del giudicato, sommariamente evocata da parte ricorrente nel motivo in esame.
Questa Corte ha sottoposto a profonda revisione critica tale principio, affermandone ‘l’inaccettabilità, nel nostro sistema’, anche per il potenziale conflitto con i ‘princìpi costituzionali che attengono ai diritti di azione, di difesa in giudizio e del contraddittorio tra le parti (artt. 24 e 111 Cost.), finendo col legittimare, per via giudiziaria, l’imposizione, a carico di una parte, di effetti pregiudizievoli rivenienti da giudizi a cui detta parte non fu (o non sarà) in alcun modo posta in grado di partecipare’ (v. diffusamente, Cass. n. 12969 del 2022; in precedenza v. Cass. n. 18325 del 2019; Cass. n. 12394 del 2020; Cass. n. 35037 del 2021).
In ogni caso, anche a voler ritenere operante il principio nella sua forma debole, nel senso che l’affermazione oggettiva di verità contenuta nella sentenza possa produrre conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (v. Cass. n. 6788 del 2013), trattasi di fenomeno estraneo al giudicato di cui all’art. 2909 c.c., che è la disposizione denunciata dal ricorrente, in quanto la sentenza assume piuttosto valore di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale (v. Cass. n. 19492 del 2007; Cass.
n. 2370 del 2015; Cass. n. 18539 del 2015); sicché la sua valutazione probatoria attiene al potere di accertamento dei fatti che è demandato al giudice del merito e che si sottrae al sindacato di legittimità (analogamente, in conformità, in giudizio pure avente ad oggetto una opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia lavoristica v. Cass. n. 28767 del 2022).
Infine, considerato che la parte che eccepisce il giudicato ha l’onere di provare il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola RAGIONE_SOCIALE idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione (Cass. n. 9746 del 2017; Cass. n. 20974 del 2018), parte ricorrente nel motivo in esame neanche allega di aver prodotto tale certificazione innanzi alla Corte territoriale di cui denuncia il preteso errore; inoltre non viene neanche riportato adeguatamente il contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza che avrebbe dovuto spiegare influenza decisiva nel presente giudizio.
2.5. Il quinto motivo, con cui si invoca l’applicazione dell’art. 6, comma 11, l. n. 150 del 2011, è inammissibile in quanto si fonda sul presupposto, contrastante con l’accertamento operato nel doppio grado di merito, che non vi fosse prova sufficiente RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’opponente.
2.6. Il sesto mezzo, che contesta la condanna alle spese anche per le fasi di giudizio in cui il COGNOME era risultato vincitore, è infondato.
E’ consolidato il principio secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese RAGIONE_SOCIALE fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e su quelle dell’intero giudizio, se riforma la sentenza
di primo grado, secondo il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (da ultimo Cass. n. 16645 del 2025; tra le precedenti v. Cass. n. 15506 del 2018; Cass. n. 29056 del 2024).
Correttamente, quindi, il giudice del rinvio ha posto a carico di colui che è risultato soccombente all’esito del giudizio le spese RAGIONE_SOCIALE fasi di impugnazione, mentre non risulta oggetto di censura la statuizione sulle spese relative al giudizio di primo grado, peraltro compensate.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con condanna del soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito (Cass. n. 5859 del 2002; Cass. n. 22014 del 2018; Cass. n. 8947 del 2024; con il medesimo RAGIONE_SOCIALE v. Cass. Sez. un. n. 26833 del 2009).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese liquidate in euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18 settembre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME