Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21956 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17164/2023 R.G. proposto da
NOME.RAGIONE_SOCIALE I, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il decreto del Tribunale di Palermo n. 4178/23, depositato il 4 lugli 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale 17164,2023
Numero sezionale 737,2024
Nurnero di raccolta generale NUMERO_CARTA
Data pubblicazione 05,138,2024
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 4 luglio 2023, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari reiterata da I COGNOME A.M. RAGIONE_SOCIALE cittadino del Ghana, a seguito del rigetto di una precedente istanza, confermato dal Tribunale di Palermo con decreto del 18 settembre 2020, passato in giudicato.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva addotto elementi nuovi rispetto a quelli allegati a sostegno della precedente domanda, nella quale aveva riferito di essere espatriato per sottrarsi alle vessazioni del padre, ormai peraltro deceduto. Ha ritenuto poi infondate le argomentazioni svolte in ordine alla situazione economico-sociale del Paese di origine, richiamando informazioni fornite da fonti internazionali, dalle quali ha desunto che in Ghana non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata, ed aggiungendo che tale Stato era stato inserito nell’elenco dei Paesi c.d. sicuri approvato con d.nn. 17 marzo 2023. Ha escluso la possibilità di tenere conto del periodo di soggiorno del ricorrente in Libia, osservando che il rischio di persecuzione e di danno grave dev’essere valutato in riferimento al Paese di cui il richiedente è cittadino, ed ha ritenuto infondata anche domanda di riconoscimento della protezione speciale, rilevando che il ricorrente non aveva fornito la prova della sua integrazione economico-sociale in Italia, non risultando a tal fine sufficienti la frequenza di un corso di alfa tizzazione e lo svolgimento dell’attività di bracciante agricolo per periodi lim tati e per poche giornate al mese, e non essendo state dimostrate l’instaurazione di legami familiari tali da impedire il rimpatrio o l’esistenza di una par ticolare condizione di vulnerabilità.
Avverso la predetta sentenza d COGNOME NOME COGNOME lha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo. Il RAGIONE_SOCIALE dell’interno non ha svolto attivit difensiva.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 5, comma sesto, e 19, commi primo, 1.
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Data pubblicazione 05,138,2024
e 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal d.l. 21 otto 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, e dell’art. 32, comma terzo, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, nonch l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, censurando decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione speciale, senza tenere conto della documentazione prodotta, attestante l’attività lavorativa da lui svolta, la stipulazione d contratto di locazione e il suo reddito. Aggiunge che il Tribunale ha omesso di valutare le torture da lui subite durante il suo soggiorno in Libia, nonché d procedere alla comparazione tra la vita privata e familiare da lui condotta in Italia e la situazione in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio.
1.1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
In tema di protezione speciale o complementare, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che, ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. n. 13 del 2020, il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello di integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale de Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo d’integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile non solo dal reperimento di un’occupazione a tempo indeterminato, sia pure pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2022, n. 33315), ma anche dalla stipulazione di una pluralità contratti di RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato, idonei a comprovare lo svolgimento continuativo dell’attività lavorativa (cfr. Cass., Sez. I, 27/09/2023, n. 274 nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e volontariato, anche nell’ambito del sistema di accoglienza, e dall’apprendimento della lingua italiana (cfr. Cass., Sez. I, 13/06/2023, n. 16716; 11/03/20 n. 7938; 2/10/2020, n. 21240).
Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadir anche in questa sede, non può condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui, nonostante l’avvenuta produzione di documentazione comprovante la frequentazione di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimento continuativo di un’attività lavorativa come bracciante alle dipendenze di una RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto non adeguatamente dimostrata l’integrazione del ricor-
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rente nel tessuto economico e sociale italiano, osservando in particolare ch le buste paga acquisite agli atti si riferivano ad un periodo non superiore sei mesi e reputando insufficienti, ai fini della prova della concreta attuazio di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE, le comunicazioni RAGIONE_SOCIALE relative ad ulteriori periodi. Tali comunicazioni, come già affermato da questa Corte, non avrebbero potuto essere ritenute prive di rilievo ai fini che qui interessano, costituen lo strumento attraverso il quale i datori di RAGIONE_SOCIALE, sia privati che pubbli adempiono, direttamente o a mezzo di soggetti appositamente abilitati, l’obbligo di comunicazione di una serie d’informazioni inerenti all’instaurazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE e a tutte le successive vicende, e comportando l’assoggettamento a controlli che garantiscono la corrispondenza al vero dei dati comunicati (cfr. Cass., Sez. I, 18/04/2023, n. 10371). Introdotte dall’art. comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato l’art. 9-bis, comma secondo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed estese ai lavoratori stra nieri dalla circolare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 4 del 28 novembre 2011, esse devono infatti contenere l’indicazione della data d’inizio del rapporto di RAGIONE_SOCIALE (e di quella della fine, per i contratti divers quelli a tempo indeterminato), della tipologia contrattuale e del livello d’i quadramento, del contratto collettivo applicato, dell’orario di RAGIONE_SOCIALE, della re tribuzione corrisposta e dell’ente previdenziale a cui vengono versati i contri buti. L’invio RAGIONE_SOCIALE stesse ha carattere obbligatorio per i datori di RAGIONE_SOCIALE priva le RAGIONE_SOCIALE, le agenzie RAGIONE_SOCIALE e gli enti pubblici economici, ed avendo come destinatari il RAGIONE_SOCIALE e gli enti previdenziali, nonché, per i lavoratori extracomun tari, il RAGIONE_SOCIALE dell’interno, comporta la sottoposizione del rapporto ai con trolli previsti dalla disciplina in materia di RAGIONE_SOCIALE, previdenza e immigrazione il cui affidamento alla Pubblica Amministrazione costituisce sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono, rendendo p tanto irrilevante la mancata produzione RAGIONE_SOCIALE buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione. In riferimento al rapporto di RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato, questa Corte ha d’altronde ritenuto che, avuto riguardo ai poteri istruttori ufficiosi spettanti al giudice ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 19 nov 4 Firmato Da: COGNOME E messo Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA i Ser ial: CODICE_FISCALE – Firmato Da: COGNOME NOME NOME Da: RAGIONE_SOCIALE NO CA3 Seria l: 27e 7b49e80139e7782656320188a0992 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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05,1118f2024 2007, n. 251, che gli consentono di compiere approfondimenti in (Pélifig bAi2one concreta prestazione dell’attività lavorativa, la stipulazione del relativo co tratto, quale atto proveniente dal datore di RAGIONE_SOCIALE, costituisca un elemento d per sé sufficiente a dimostrarne l’effettività, e quindi l’integrazione soci dello straniero, indipendentemente dalla produzione RAGIONE_SOCIALE buste paga o di altri documenti idonei a comprovare la reale esecuzione del contratto (cfr. Cass., Sez. VI, 24/02/2022, n. 6111). Quanto poi all’idoneità della prestazione d RAGIONE_SOCIALE a garantire allo straniero la disponibilità di mezzi economici sufficient per provvedere autonomamente al proprio sostentamento, si è ritenuto che l’esiguità della retribuzione non costituisca di per sé un elemento diri mente ai fini dell’esclusione del consolidamento del processo d’integrazione social in Italia, dovendo la consistenza del reddito essere apprezzata tenendo conto del graduale incremento della retribuzione nel IBmpo, che può fornire utili indicazioni in odine alla possibilità di condurre un’esistenza libera e dignitos (cfr. Cass., Sez. I, 15/03/2022, n. 8373): in quest’ottica, occorre anzi rile che il decreto impugnato non ha preso in alcun modo in considerazione il contratto di locazione di un alloggio prodotto in giudizio dal ricorrente, la c valutazione avrebbe consentito di verificare il possesso RAGIONE_SOCIALE risorse necessa rie per procurarsi un’adeguata sistemazione abitativa.
1.2. Il decreto impugnato non merita invece censura nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, le v sazioni subite dal ricorrente nel corso del suo soggiorno in Libia, non essendo stato in alcun modo dedotto che le stesse si siano tradotte, per la loro gravi o per la durevolezza dei loro effetti traumatici, in una condizione di fragili personale rilevante ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, la cui d strazione resta comunque a carico del richiedente, tenuto ad allegare e provare la natura e l’incidenza dei predetti effetti e la riconducibilità degli s alle vicende affrontate (cfr. Cass., Sez. I, 16/12/2020, n. 28781; 6/12/20 n. 31676; Cass., Sez. VI, 6/02/2018, n. 2861).
Com’è noto, infatti, la protezione speciale non può essere accordata automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o mal trattamenti nel paese di transito, dal momento che, dovendo il rimpatrio essere disposto verso il Paese di origine (o verso quello di dimora abituale, ov
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si tratti di un apolide), è in riferimento a quest’ultimo che occorre accertar l’esposizione del richiedente al rischio di persecuzioni o danni gravi (cfr. Cas Sez. III, 5/06/2020, n. 10835; Cass., Sez. VI, 20/11/2018, n. 29875).
Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dalle censure accolte, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Palermo, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, cassa il decreto impugnato, in relazione all censure accolte, e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione RAGIONE_SOCIALE generalità e degli altri dati identifica RAGIONE_SOCIALE parti riportati nell’ordinanza.
Così deciso in Roma il 14/02/2024
La Presidente