Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1658 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36485/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 3620/2019 depositata il 11/09/2019.
Udita la relazione svolta nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME chiese che fosse dichiarato illegittimo il protesto di un assegno bancario levato dalla RAGIONE_SOCIALE il 19-11-2008 e che, di conseguenza, il suo nominativo fosse cancellato dall’elenco dei protesti; chiese inoltre la condanna della Cassa di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni, affermando che l’erronea levata del protesto fosse a lei addebitabile.
L’adito tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse la prima domanda ma respinse la seconda, sostenendo che in verità nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla banca che aveva correttamente effettuato la dichiarazione sostitutiva di protesto.
La decisione è stata confermata dalla corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE .
Contro la sentenza è adesso proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione in sette motivi, illustrati da memoria.
La banca Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE, incorporante la RAGIONE_SOCIALE, ha replicato con controricorso.
Ragioni della decisione
-Il ricorrente denunzia nell’ordine i seguenti mezzi:
(i) violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 att. cod. proc. civ. per avere la corte d’appello rigettato il gravame (nella parte che
ancora qui rileva) senza una reale e concrea motivazione. non avendo spiegato quale sarebbe il criterio adottato per collegare l’evento, consistente nell’errata levata del protesto a carico di esso ricorrente persona fisica, a una supposta negligenza dello stesso.
(ii) violazione degli artt. 2056 e 1223 cod. civ., 1127 cod. civ., 40 e 41 cod. pen., in relazione agli artt. 14 e 16 legge ass., per avere la sentenza escluso il nesso causale in base all’errata valorizzazione della circostanza relativa alla mancata verifica da parte dello stesso COGNOME dell ‘esistenza di fond i, nelle casse della società da lui rappresentata, idonei a consentire il pagamento d ell’assegno ; in particolare la corte avrebbe mancato di considerare le motivazioni addotte a sostegno dell’emissione dell’assegno nonostante la mancanza dei fondi, e cioè l’esistenza di un accordo col prenditore in ordine alla non immediata messa all’incasso del titolo, e avrebbe comunque mancato di considerare l’eventualità del concorso di colpa della banca medesima;
(iii) violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 att. cod. proc. civ. e 111 cost. per avere la sentenza illogicamente affermato, dapprima, che la stanza di compensazione deve emettere la dichiarazione sostitutiva di protesto contro la persona fisica che ha formato l’assegno (ove non sia precisato che altra è la persona che rappresenta la società correntista) e, poi, che la banca non aveva precisato alla stanza di compensazione che COGNOME aveva agito in rappresentanza della società correntista (RAGIONE_SOCIALE);
(iv) violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 att. cod. proc. civ. per avere la sentenza utilizzato in modo non corretto i termini ‘intestaria’ per indicare la RAGIONE_SOCIALE e ‘traente’ per indicare COGNOME , a fronte dei termini ‘correntista’ e ‘firmatario’ specificati nella (pur richiamata) linea guida della Banca d’Italia ai fini della compilazione della dichiarazione sostitutiva di protesto;
(v) e (vi) violazione, rispettivamente. degli artt. 1, 14 e 16 legge ass. e degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 att. cod. proc. civ., perché
sarebbe illogica e comunque errata la motivazione della sentenza nella parte in cui ha accertato che la banca aveva indicato COGNOME quale traente dell’assegno risultato privo di provvista e, ciò nonostante, escluso una qualunque responsabilità della medesima banca nella levata del protesto sul rilievo che egli aveva indicato di agire quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE;
(vii) omesso esame del fatto decisivo per cui la stanza di compensazione eleva il protesto in base alle sole indicazioni contenute nella dichiarazione che invia la banca che chiede la sostitutiva, senza dover esaminare l’assegno.
II. – Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione, è inammissibile perché, attraverso una in molte parti speciosa distinzione nominalistica, si risolve in un tentativo di sovvertimento del giudizio di merito.
III. – La sentenza ha accertato che COGNOME aveva firmato l’assegno bancario in nome e per conto della società RAGIONE_SOCIALE, e che l’assegno era stato tratto sul conto corrente alla stessa intestato presso una filiale della allora Cassa di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Ha precisato che, una volta che l’assegno era stato posto all’incasso, la banca (a causa della mancanza di provvista sul conto d’appoggio ) aveva provveduto a effettuare la dichiarazione sostitutiva di protesto.
In tale dichiarazione essa aveva peraltro correttamente indicato come soggetto intestatario del conto la società in rappresentanza della quale COGNOME aveva firmato l’assegno (RAGIONE_SOCIALE) e come causale la mancanza di fondi.
Confermando la valutazione del tribunale, la corte d’appello ha rilevato che dinanzi a simili specificazioni l’essere stat o indicato dalla banca il nominativo del NOME come traente non poteva indurre a confusione sul soggetto nei confronti del quale procedere al protesto, visto che le linee guida della Banca d’Italia a tal riguardo evidenziano
che in caso di assegno emesso per rappresentanza espressa (come nella specie) deve essere protestato il correntista.
In definitiva , secondo la corte d’appello, la banca aveva fornito nella dichiarazione sostituiva di protesto gli elementi sufficienti a ricondurre il titolo impagato alla società, così da far levare il protesto contro di essa, donde l’erronea levata non poteva esserle addebitata.
IV. – La sentenza è correttamente motivata, diversamente da quanto affermato dal ricorrente mediante riferimento a presunte contraddittorietà intrinseche del ragionamento, e non può in alcun modo dirsi apparente visto che la ratio decidendi emerge in modo ben comprensibile.
Essa inoltre non contiene errori di diritto.
È da confermare il principio per cui nell’ipotesi di assegno bancario privo di provvista il protesto va levato al nome del soggetto cui è ‘esteriormente riferibile’ la titolarità del conto , salvo che non ci sia manifesta difformità tra la firma di traenza apposta sull’assegno e lo specimen in possesso della banca – caso qui non rilevante nel quale la banca ha l’obbligo di evitare che il protesto dell’assegno sia levato al nome del correntista (v. ex aliis Cass. Sez. 6-3 n. 11607-19, Cass. Sez. 1 n. 23719-19).
L’impugnata sentenza è conforme all’insegnamento di questa Corte, perché non ha escluso l’erroneità del protesto ma ha semplicemente considerato l’errore non imputabile alla banca .
Tanto ha ritenuto in quanto le indicazioni da essa fornite in stanza di compensazione erano esatte.
V. – Le argomentazioni spese nel ricorso si infrangono col riferito accertamento di fatto, nella distinzione, rettamente operata dalla corte territoriale ( al di là dell’impiego del termine ‘traente’ ) tra la società correntista e il soggetto persona fisica che ha firmato l’assegno in nome e in diretta rappresentanza di questa.
L’accertamento di fatto giustifica in vero l’esenzione di responsabilità del banchiere, essendo generica e in ogni caso
interamente confinabile nel merito la diversa tesi del ricorrente secondo la quale (sesto motivo) si sarebbe dovuto ravvisare un ipotetico concorso di responsabilità della banca stessa con la stanza di compensazione.
Questa cosa non risulta minimamente spiegata a mezzo di adeguati riferimenti a elementi storici puntualmente dedotti nel giudizio e che diversamente la corte avrebbe dovuto considerare. Sicché a niente serve in RAGIONE_SOCIALEzione onde supportare un ipotetico vizio della sentenza nella conclusione in iure .
VI. -Le spese processuali nel rapporto con la parte costituita seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.200,00 EUR. di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio della Prima sezione