Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2023
Oggetto:
protesto assegni bancari
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difes a dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di dell’AVV_NOTAIO in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME
-intimato –
Avverso la sentenza n. 4208/2017 della Corte di Appello di Napoli del 21.9.2017 non notificata.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 dicembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 8.10.2003, il prof. NOME COGNOME COGNOME conveniva innanzi al Tribunale di Napoli l’allora RAGIONE_SOCIALE chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca per l’illegittima elevazione e pubblicazione del protesto di cinque assegni sul conto corrente n. 659230/50 e conseguentemente condannare
la convenuta al risarcimento dei danni; di accertare, inoltre, l’illegittimità dell’avvenuta iscrizione del suo nominativo nell’archivio di cui all’art. 10/bis l. n. 386/90 nonché l’illegittimità della mancata cancellazione e conseguentemente condannare la convenuta ai sensi dell’art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni; di condannare ancora la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni per l’illegittimo comportamento da questa tenuto nel procedimento cautelare celebrato innanzi al Tribunale di Napoli.
L’ atore aveva precedentemente convenuto la RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Napoli (procedimento RGN 498/2003) con altra citazione del 15.3.2003, diretta ad accertare e dichiarare la illegittimità del recesso ad nutum dall’apertura di credito per € 250.000 in precedenza concessa in suo favore per l’effetto del quale erano stati protestati gli assegni de quibus nonostante la residua disponibilità esistente rispetto al finanziamento prima della comunicazione del recesso. La vicenda aveva costretto l’intimato a far fronte al pagamento degli assegni protestati. Chiedeva, pertanto, la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subiti. Nonostante specifica diffida e richiesta di procedimento ex art. 700 c.p.c. non riusciva ad ottenere la cancellazione del suo nominativo dall’elenco protesti.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 12815/2009 decidendo sul primo giudizio promosso dal prof. COGNOME, accertava la legittimità del recesso ad nutum dall’apertura di credito per la sussistenza di “un saldo debitorio a carico del correntista” e che il protesto degli assegni avvenuto “antecedentemente alla comunicazione del recesso “era stato effettuato “per sforamento del limite di utilizzo dell’affidamento”, così rigettando la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. La sentenza non era stata appellata.
Con sentenza n. 7537/2012 il Tribunale di Napoli, dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento danni per l’asserito illegittimo protesto degli assegni bancari “per sopravvenuto
giudicato” discendente dalla sentenza n. 12815/09 sopra indicata e rigettava le altre domande risarcitorie proposte dal prof. COGNOME.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il prof. COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (fusa poi per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE) articolando sette motivi di doglianza. Con sentenza n. 4208/2017 la Corte d’Appello di Napoli negava l’efficacia di giudicato della sentenza n. 12815/09 del Tribunale di Napoli ed accoglieva l’appello del prof. COGNOME, ritenendo illegittimo la levata e pubblicazione dei protesti degli assegni per sussistenza di provvista e conseguentemente illegittima la iscrizione C.A.I. e la mancata cancellazione dell’iscrizione nel medesimo archivio C.A.I. del nominativo
RAGIONE_SOCIALE, ha presentato ricorso con quattro motivi.
La parte intimata non si è costituita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce :
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e n.4). La sentenza della Corte di merito è qui censurata alla luce della vis espansiva che erroneamente non ha riconosciuto al giudicato discendente, sulla domanda risarcitoria proposta dal prof. COGNOME per asserita illegittima levata e pubblicazione dei protesti degli assegni bancari de quibus , dalla precedente pronuncia del Tribunale di Napoli n. 12815/2009. La domanda del risarcimento del danno per illegittima levata e pubblicazione dei protesti degli assegni bancari sarebbe già contenuta e proposta in quella formulata per accertare l’illegittimità del recesso dall’apertura di credito. Pertanto la domanda era coperta da giudicato, poiché il petitum doveva essere individuato dall’esame complessivo dell’atto introduttivo e non alle sole conclusioni. Comparando la causa petendi e il petitum la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare la domanda già proposta e quindi giudicata dalla prima sentenza. In ogni caso la prima sentenza del Tribunale di
Napoli avrebbe accertato che il protesto degli assegni sarebbe avvenuto poiché era stato superato il limite di utilizzo dell’affidamento e tale statuizione avrebbe efficacia di giudicato. La Corte avrebbe quindi illegittimamente operato l’accertamento sulla sussistenza o meno della provvista al momento del protesto degli assegni poiché su tale fatto esisteva già giudicato.
Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4) emergente dal testo della sentenza. La Corte avrebbe ritenuto che la provvista per il pagamento degli assegni protestati sarebbe stata esistente poiché sul tale conto erano rifluiti i saldi attivi di altri due conti correnti senza fornire adeguata motivazione logico-giuridica. La Corte avrebbe non correttamente ritenuto, a ttraverso l’espletata CTU , che alla data del protesto l’operazione di confluenza dei saldi degli altri conti avrebbe determinato un saldo negativo di soli € 3.623,33 a fronte dell’apertura di credito per € 100.000. L’affermazione sarebbe contradetta dalla CTU espletata nel primo giudizio che aveva determinato i saldi attivi dei due conti chiusi entrambi il 28.3.2002 senza indicare alcuna operazione della presenza dei saldi rinvenienti sul conto sul quale erano stati protestati gli assegni (protesto avvenuto ad iniziare dal 25.10.2002). La motivazione non sarebbe esistente e comunque sarebbe inadeguata poiché non spiega perché la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto ricalcolare la capienza del conto includendo i saldi attivi dei conti chiusi ed attivi, andando a definire il cd. saldo utile.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 1842 c.c. in correlazione con l’art. 116, comma 1, c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4). Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4) emergente dal testo della sentenza. La Corte avrebbe ritenuto provato un saldo negativo sul conto di soli € 3.623,33 , nonostante che la perizia, interamente trascritta, fosse giunta a conclusioni diverse.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059,1218,1226, 2056 e 2967 c.c. in correlazione con l’art. 115 , comma 1, e 116, comma 1, c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4). La Corte avrebbe riconosciuto un danno non patrimoniale in considerazione dell’attività professionale svolta dal danneggiato in difetto di prova de ll’esistenza del danno stesso.
Ritenuto opportuno che causa sia discussa alla pubblica udienza;
P.Q.M .
V isto l’art. 375, ultimo comma, c.p.c.;
rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di consiglio della Prima