Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25910 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25910 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28248/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
SMITTI CESARE, FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1850/2021 depositata il 20/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (successivamente fallita) convennero dinanzi al Tribunale di Bologna la Banca nazionale del lavoro (BNL) e, previa chiamata in causa, il AVV_NOTAIO, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al protesto illegittimamente levato contro il COGNOME persona fisica in relazione a un assegno bancario tratto sul conto corrente n. 55923 a lui intestato.
Il tribunale, nella resistenza dei convenuti, respinse la domanda.
La sentenza venne appellata dal solo COGNOME.
Nella contumacia del Fallimento e nella resistenza RAGIONE_SOCIALEa banca e di NOME COGNOME, erede del defunto AVV_NOTAIO, la C orte d’appello di Bologna ha respinto il gravame ritenendo legittima, per quanto in effetti ancora rileva, la levata del protesto.
Segnatamente la corte d’appello ha stabilito che il conto corrente n. 55923 era intestato al COGNOME personalmente e che sull’assegno era stata apposta la firma di traenza del COGNOME medesimo; donde il protesto era stato legittimamente elevato contro la sua persona col motivo di ‘mancanza totale o parziale di fondi’ secondo il codice 20 RAGIONE_SOCIALEa circolare n. 3512/c del 2001 RAGIONE_SOCIALE‘allora RAGIONE_SOCIALE , dato che sul predetto conto corrente n. 55923, alla data RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘assegno , si trovava giacente la somma di circa 2.000,00 EUR, insufficiente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘intero importo indicato sul modulo (4.434,00 EUR).
La corte d’appello ha soggiunto che dovevasi ritenere infondata la prospettazione difensiva facente leva sulla stampigliatura del timbro RAGIONE_SOCIALEa società sul modulo di assegno, poiché – anche individuando come soggetto ‘firmatario’ RAGIONE_SOCIALE‘assegno la RAGIONE_SOCIALE sul conto corrente n. 55923 comunque non vi erano fondi sufficienti al pagamento del titolo; per cui la
banca non avrebbe potuto considerare ‘coperto’ l’assegno facendo riferimento a un diverso conto corrente RAGIONE_SOCIALEa società in effetti contenente disponibilità liquide per circa 40.000,00 EUR.
Ha quindi opinato che , pure a seguire l’intera argomentazione del COGNOME, l’assegno avrebbe dovuto in ogni caso essere protestato, anche se contro la società. E le conseguenze di tale protesto in termini di revoche, di richieste di rientro, di blocco degli affidamenti bancari, di rifiuto dei fornitori, di congelamento dei crediti RAGIONE_SOCIALEa società nei confronti di terzi e via seguitando, si sarebbero egualmente verificate.
NOME COGNOME ha proposto ricorso contro la citata sentenza, affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria
La BNL ha replicato con controricorso, esso pure illustrato da memoria. Gli altri intimati non hanno svolto difese.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
I. -Col primo mezzo il ricorrente, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 11, 14, 15, 62, 63 l. ass. in rapporto alla circolare n. 3512/C del RAGIONE_SOCIALE, attuativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 -bis del d.l. n. 381 del 1995, e all’art. 34 del d.lgs. 30-121999, n. 507, nonché agli artt. 1176, 1218 e 2043 cod. civ., assume che la corte d’appello abbia erroneamente considerato l’assegno in questione come firmato personalmente dal correntista, nonostante che esso recasse in basso a destra, in linea con la dicitura ‘firma’, in modo chiaro, evidente e inequivoco, sotto la sottoscriz ione di NOME COGNOME, la dicitura ‘RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO -Tel. NUMERO_TELEFONO -Fax NUMERO_TELEFONO -Part. I.V.A. P_IVA‘. Pertanto, la sottoscrizione riportata sull’assegno bancario doveva essere indefettibilmente imputata non già alla persona fisica, bensì – in via diretta e immediata – alla società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa quale egli era all’epoca dei fatti l’a mministratore unico. La sentenza d’appello viene così censurata nella parte in cui ha ritenuto che l’assegno bancario recasse giustappunto la firma (non RAGIONE_SOCIALEa società, bensì) del COGNOME in proprio, con conseguente possibilità di elevare il protesto nei confronti del medesimo per ‘mancanza di fondi’.
II. – Col secondo mezzo il ricorrente censura la sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 62 e 63 l. ass. in relazione alle medesime norme e all’art. 2043 cod. civ. A suo dire la sentenza avrebbe ulteriormente errato
sotto un duplice profilo: (a) per aver attribuito rilievo, anche in ipotesi di levata di protesto a carico del firmatario RAGIONE_SOCIALE‘assegno quale soggetto differente dal correntista, alla insufficienza di fondi del conto corrente di riferimento, mentre in casi simili, in cui la firma di traenza indichi un nome diverso dal titolare del conto corrente , non v’è ragione (come riconosciuto dalla giurisprudenza) di elevare il protesto a suo nome, né sussiste un interesse a conoscere il nome del titolare del conto su cui l’assegno è tratto, ovvero la sua solvibilità, non essendo egli formalmente obbligato per la relativa somma; (b) per aver omesso di considerare le plurime ed eterogenee sono le voci o causali ai fini del protesto, come racchiuse nella circolare citata a seconda RAGIONE_SOCIALEe diverse ipotesi. Nel caso di levata di protesto a carico del firmatario RAGIONE_SOCIALE‘assegno quale soggetto differente dal correntista, il protesto infatti deve recare la causale ‘assegno recante una firma di traenza non rispondente al nominativo del correntista ma ad un nominativo diverso ‘ ; causale implicante un giudizio di disvalore sociale e commerciale, nei confronti del protestato, decisamente meno grave rispetto a quello implicato dalla mancanza di fondi. Per cui in definitiva l’impugnata sentenza sarebbe da questo punto di vista ulteriormente censurabile in rapporto all’art. 2043 cod. civ., per aver ritenuto che, anche se fosse stato levato protesto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società firmataria, comunque il conto corrente di riferimento sarebbe risultato privo di fondi, donde la società sarebbe stata egualmente protestata e le conseguenze sarebbero state le medesime.
III. -Col terzo motivo è ulteriormente dedotta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente (art. 132 cod. proc. civ.).
Vi sarebbero nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza affermazioni tra loro gravemente contraddittorie, poiché da una parte la sentenza, condividendo la tesi RAGIONE_SOCIALE‘impugnante, avrebbe applicato il codice 37 RAGIONE_SOCIALEa più volte menzionata circolare n. 3512/C, e così individuato il soggetto firmatario nella società RAGIONE_SOCIALE, soggetto diverso dal correntista; dall’altra invece avrebbe trascurato e disapplicato il medesimo codice 37 a proposito RAGIONE_SOCIALEa fattispecie afferente (‘assegno recante una firma di traenza non rispondente al nominativo del correntista ma ad un nominativo diverso’), così implicitamente ritenendo applicabile la causale ‘insufficienza o mancanza di fondi’.
IV. -Infine nel quarto motivo è menzionata la necessità di cassare la sentenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 336 cod. proc. civ., sulle parti dipendenti.
V. -I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Di contro il quarto non costituisce un motivo a sé, ma unicamente una sollecitazione ad applicare la norma processuale sull’effetto espansivo RAGIONE_SOCIALEa cassazione.
I primi tre motivi sono fondati nel senso che segue.
VI. -Questa Corte ha da tempo chiarito che l’assunzione di un’obbligazione cartolare ‘ in nome altrui ‘ , anche in caso di rappresentanza organica di una società, suppone l’apposizione RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa qualità, ancorché senza l’uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l’avvenuta assunzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione per conto di altri.
L’esempio che per lo più si considera emblematico di tale assunzione è esattamente confacente con quanto nella specie accertato dalla corte bolognese.
Si tratta cioè RAGIONE_SOCIALEa collocazione RAGIONE_SOCIALEa firma cambiaria sotto il timbro di una società, giacché di solito ciò è sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi non in proprio ma in rappresentanza di quella (v. Cass. Sez. 1 n. 4763-93, Cass. Sez. 1 n. 10388-12, Cass. Sez. 6-1 n. 307020).
VII. – In questa sede l’insegnamento non può che essere ribadito.
Va affermato il principio per cui sono requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cambiaria in nome altrui, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 l. ass., sia l’esistenza di una procura o di un potere ex lege, sia l’apposizione RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa qualità, ancorché senza l’uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l’avvenuta assunzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione per conto di altri, come nel caso di collocazione RAGIONE_SOCIALEa firma cambiaria sotto il timbro di una società, sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza RAGIONE_SOCIALE‘ente; con la conseguenza che a questo ultimo deve rivolgersi il beneficiario del titolo, salva l’eccezione, proponibile soltanto dal rappresentato, del difetto o eccesso di rappresentanza del sottoscrittore.
VIII. Nella concreta fattispecie, la corte d’appello ha mostrato di ritenere acquisito il fatto che l’assegno era stato emesso con firma del COGNOME sotto il timbro RAGIONE_SOCIALEa società, nell’esatta specificazione indicata dal ricorrente.
Che tale circostanza non fosse accompagnata dall’indicazione del medesimo come ‘ amministratore ‘ ( come sottolineato dalla banca nel controricorso) non è decisivo. Niente toglie, in vero, alla rilevanza del fatto, poiché la corte d’appello non ha escluso , e anzi in apparenza ha dato per ammesso, di poter individuare essa stessa, come firmatario RAGIONE_SOCIALE‘assegno , il COGNOME in quanto amministratore RAGIONE_SOCIALEa società.
Ne deriva che è errato l’intero argomentare RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza.
A fronte di un assegno emesso in nome RAGIONE_SOCIALEa società, mai il protesto in questione si sarebbe potuto considerare legittimo.
È vero che l’assegno era stato tratto, per quel che dalla sentenza si apprende, su un conto corrente del COGNOME persona fisica.
Non è men vero però che questa Corte più volte ha avuto modo di considerare che, ove la firma di traenza indichi un nome diverso dal titolare del conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio RAGIONE_SOCIALE‘apparente riferibilità RAGIONE_SOCIALE‘assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare l’azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l’assegno (cfr. Cass. Sez. 1 n. 18083-16).
È stato altresì precisato che in quest a prospettiva non v’è neppure l’ interesse a conoscere il nome del titolare del conto su cui l’assegno è tratto, né la sua solvibilità, in quanto non in lui, ma nel soggetto al quale riferire il titolo, è da individuare colui che si è obbligato per la relativa somma (cfr. Cass. Sez. 1 n. 16617-10, Cass. Sez. 1 n. 6006-03).
Pertanto, accertata la circostanza RAGIONE_SOCIALEa firma RAGIONE_SOCIALE‘assegno sotto il timbro RAGIONE_SOCIALEa società, ha errato la corte d’appello nel ritenere legittimo il protesto nei confronti del ricorrente persona fisica per ‘mancanza totale o parziale di fondi’.
IX. – Né la soluzione fatta propria dalla sentenza è minimamente sostenibile in forza del collaterale assunto di presunta identità di conseguenze RAGIONE_SOCIALEa insufficiente giacenza di fondi sul conto sul quale (per errore) l’assegno era stato tratto.
Non ci vuol molto per evidenziare che le conseguenze non sono affatto uguali, visto che il protesto in sé non può (e non deve) essere elevato contro il correntista quando il modulo sia stato sottoscritto -quale che sia il conto in nome di un soggetto diverso da lui.
Ne deriva che la sentenza va cassata in accoglimento dei primi tre motivi.
Segue il rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame.
La corte d’appello si uniformerà al principio sopra esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Bologna anche per le spese del giudizio di cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile, addì