Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11585 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2925/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DELL’RAGIONE_SOCIALE, QUESTURA DI TORINO -intimati-
avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di TORINO n. 8807/2022 depositato il 28/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in data 28 settembre 2022, nell’ambito del procedimento n. R.G. 8807NUMERO_DOCUMENTO2022 prorogò il trattenimento di NOME, nato in Tunisia, il DATA_NASCITA, presso il RAGIONE_SOCIALE per i rimpatri (C.P.RRAGIONE_SOCIALE) di RAGIONE_SOCIALE -‘Brunelleschi’ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998, su richiesta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il 2 settembre 2022 NOME era stato rilasciato dalla casa circondariale di Cuneo dopo una detenzione di circa 4 anni e 8 mesi. Il medesimo giorno la RAGIONE_SOCIALE di Cuneo aveva adottato un decreto di trattenimento presso il C.P.R. di RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inottemperanza all’ordine di allontanamento dall’Italia adottato dal Questore di Roma il 20 aprile 2016. Il 3 settembre 2022 il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE aveva convalidato il trattenimento di NOME.
Il 27 settembre 2022 la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE chiese la proroga RAGIONE_SOCIALEa misura al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE che la dispose all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 28 settembre 2022 con la seguente motivazione «Il Gdp proroga».
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, illustrato con memoria. il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 13 e 14, cc. 3 e 4, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento, omesso esame RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive violazione del cd. minimo costituzionale RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
A parere del ricorrente, il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto motivato attraverso il ricorso ad una mera formula di stile che si pone al disotto del cd. minimo costituzionale.
Il decreto impugnato non offre infatti alcuna risposta alle specifiche censure dedotte dalla difesa del ricorrente (come si evince dal verbale depositato), in particolare legate all’inesistenza di un accordo di rimpatrio tra Italia e Tunisia e al mancato avvio RAGIONE_SOCIALEe procedure di identificazione di NOME durante la detenzione in carcere, benché afferenti a possibili profili decisivi.
3.- Il motivo è fondato e va accolto.
In virtù del rango costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa natura in inviolabile del diritto inciso, nei procedimenti di trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Del resto, l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass. n.18227/2022; Cass. n. 18937/2022; Cass. n. 18939/2022; Cass. n. 2826/2023; Cass. n. 9068/2023; Cass. n.13324/2023). Ed inoltre, in tema di convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo RAGIONE_SOCIALEe motivazioni RAGIONE_SOCIALEa questura, senza indicare le ragioni giustificative RAGIONE_SOCIALEa proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 30178/2023).
Nel caso concreto, lil provvedimento impugnato è sostanzialmente privo di motivazione, riportandosi alle ragioni
RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, senza che le argomentazioni difensive RAGIONE_SOCIALEa parte, chiaramente esposte in udienza, risultino prese in esame.
4.- Il ricorso va, in conclusione, accolto e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, essendo decorso il termine di durata RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento disposta. Le spese processuali sono a carico RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente.
Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass. n.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese con riferimento al ricorso accolto, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’RAGIONE_SOCIALE statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’RAGIONE_SOCIALE statale (Cass. nn.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023). Pertanto, con riferimento al ricorso accolto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal
giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il citato ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima