Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8742 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8742 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12325 – 2017 R.G. proposto da:
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore dottor NOME COGNOME, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale per notar NOME COGNOME in data 30.11.2010, elettivamente domiciliata , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Torino, al INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO professor NOME COGNOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 470/2017 del la Corte d’Appello di Torino,
udita la relazione nella camera di consiglio del 23 novembre 2023 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto notificato il 14/18.11.2013 il Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – dichiarato dal Tribunale di Torino con sentenza del 15.3.2011 – citava a comparire dinanzi al Tribunale di Torino RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Premetteva che la banca convenuta aveva accordato alla società poi fallita, a decorrere dal 29.5.2009. un’apertura di credito sino all’ammontare di euro 670.000,00 con termine di efficacia al 25.2.2010; che a garanzia dell’apertura di credito ‘nonché di eventuali rinnovi o proroghe concessi, esclusa ogni novazione’ era stata costituita in pegno la polizza ‘Unidiamond RAGIONE_SOCIALE New’ n. 5793156 dell’impo rto di euro 106.593,86; che alla data del 25.2.2010 l’apertura di credito era divenuta inefficace senza alcun rinnovo (cfr. ricorso, pag. 3) .
Indi e sponeva che in data 25.3.2010 l’istituto convenuto aveva concesso alla RAGIONE_SOCIALE poi fallita una nuova apertura di credito ingiustificatamente qualificata ‘proroga’ RAGIONE_SOCIALE precedente già scaduta (cfr. ricorso, pag. 3) .
Esponeva altresì che in data 6.11.2010 Unicredit aveva provveduto ad incassare la polizza benché costituita in pegno a garanzia RAGIONE_SOCIALE precedente linea di credito ed allorché il debito ad essa correlato era pressoché estinto (cfr. ricorso, pag. 3) .
Chiedeva, ai sensi de ll’art. 67, 2° co., l.fall. , di dichiarare inefficaci i pagamenti di importo complessivo pari ad euro 134.930,44 conseguiti dalla Banca, nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, tramite una rimessa solutoria affluita sul conto corrente e l’incasso RAGIONE_SOCIALE somma derivante dal riscatto RAGIONE_SOCIALE polizza, e di condannare la convenuta alla restituzione del corrispondente quantum con gli accessori.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE
Eccepiva che l’incasso RAGIONE_SOCIALE polizza costituiva realizzo di un pegno consolidato e che la rimessa era priva dei requisiti RAGIONE_SOCIALE consistenza e RAGIONE_SOCIALE durevolezza.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda .
Con sentenza n. 4311/2015 il tribunale accoglieva la domanda.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva il Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 470/2017 RAGIONE_SOCIALE Corte di Torino accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettava le domande esperite in primo grado dal curatore e ne pronunciava condanna alle spese del doppio grado.
Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo di gravame, che il documento n. 10 allegato da RAGIONE_SOCIALE dava atto che in data 25.3.2010 la RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato di accettare ‘(…) la linea di credito, di seguito descritta, concessaci in proroga RAGIONE_SOCIALE linea di credito già concessaci in data 29/5/2009′ (così sentenza d’appello , pag. 7) .
Evidenziava altresì che, alla stregua RAGIONE_SOCIALE stessa prospettazione del curatore fallimentare, alla data del 25.2.2010 l’esposizione debitoria derivante dall’apertura di credito accordata il 29.5.2009 non era per nulla estinta né risultava estinta alla data del 30.9.2010 ed alla data del 30.11.2010 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 7 – 8) .
Evidenziava inoltre che l’ammontare RAGIONE_SOCIALE linea di credito accordata era rimasto invariato così come erano rimaste immutate le modalità di utilizzo previste in origine (cfr. sentenza d’appello , pag. 8) .
Evidenziava dunque che la qualificazione in guisa di ‘ proroga ‘ RAGIONE_SOCIALE linea di credito concessa il 25.3.2010 rinveniva piena ‘ giustificazione nello stato dei rapporti di dare/avere tra le parti’ (così sentenza d’appello , pag. 8) , siccome
trattavasi RAGIONE_SOCIALE stessa ragione di credito per la quale era stato costituito il pegno a garanzia pur di eventuali rinnovi e proroghe (cfr. sentenza d’appello , pag. 8) .
Evidenziava pertanto che l’incasso RAGIONE_SOCIALE polizza aveva costituito realizzazione RAGIONE_SOCIALE garanzia pignoratizia senza dubbio consolidatasi (cfr. sentenza d’appello , pagg. 8 – 9) .
Evidenziava per altro verso, la corte, che il rigetto del primo motivo d’appello , di valenza senza dubbio dirimente, assorbiva la disamina del secondo, del terzo e del quinto motivo di gravame (cfr. sentenz a d’appello, pag. 9) .
Evidenziava infine, in ordine al quarto motivo di gravame, che, in dipendenza RAGIONE_SOCIALE legittima escussione del pegno, l’esposizione debitoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE poi fallita risultava pari, all’inizio del semestre precedente la dichiarazione di fallimento, ad euro 307.627,81 e, alla data RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento, ad euro 279.921,23 (cfr. sentenza d’appello , pag. 9) .
Evidenziava perciò che l’esposizione debitoria si era ridotta di euro 28.336,00, importo che non si prestava a mente del disposto RAGIONE_SOCIALE lett. b) del 3° co. dell’art. 67 l.fall. ad esser qualificato ‘consistente’ (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto, sulla scorta di quattro motivi, la cassazione con ogni susseguente statuizione.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto di rigettare il ricorso con il favore delle spese.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi d ell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1234, 1321 e 1322 cod. civ.
Deduce che la Corte di Torino non ha tenuto conto che, qualora il negozio dapprima stipulato si sia estinto, non si è al cospetto di una proroga o di un rinnovo bensì di un nuovo negozio (cfr. ricorso, pag. 6) .
Deduce segnatamente che nel periodo compreso tra il 25.2.2010 ed il 25.3.2010 la RAGIONE_SOCIALE poi fallita non ha fruito di alcuna apertura di credito, siccome l’apertura del 29.5.2009 le era stata accordata a tempo determinato senza previsione di tacite proroghe (cfr. ricorso, pag. 7) .
Con il secondo motivo il ric orrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1325, 1326 e 1346 cod. civ.
Deduce che, contrariamente agli assunti RAGIONE_SOCIALE Corte di Torino, l’identità di disciplina negoziale e la parità degli importi oggetto dell’apertura non implicano l’identità del contratto (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce che l’apertura di credito accordata alla RAGIONE_SOCIALE poi fallita il 29.5.2009 aveva oggetto diverso rispetto all’apertura di credito accordata alla fallita il 25.3.2010 (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce quindi che la polizza è stata costituita in pegno a garanzia RAGIONE_SOCIALE successiva e non già RAGIONE_SOCIALE pregressa apertura di credito, sicché il suo incasso è revocabile (cfr. ricorso, pag. 10) .
Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi sono comunque inammissibili.
Innegabilmente costituisce giudizio ‘di fatto’ il giudizio alla cui stregua la Corte di Torino ha opinato nel senso che la linea di credito del 25.3.2010 costituisse mera proroga RAGIONE_SOCIALE linea di credito originaria con termine di efficacia alla data del 25.2.2010.
Del resto, questa Corte ha spiegato seppur sullo specifico terreno RAGIONE_SOCIALE locazione che, qualora le parti, tra le quali è in corso un rapporto di locazione, sottoscrivano un modulo predisposto di contratto, spetta al giudice del merito la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e da errori di diritto – accertare se hanno inteso adempiere l ‘ obbligo nei confronti del fisco e, nel contempo, determinare il canone all ‘ epoca dovuto in forza delle leggi in vigore con riferimento all ‘ originario contratto prorogato ‘ ex lege ‘ ovvero stipulare un nuovo contratto avente ad oggetto il medesimo immobile ed avulso da quello precedente (cfr. Cass. 20.2.1991, n. 1799) .
12. Innegabilmente, in pari tempo, il primo ed il secondo mezzo di impugnazione si risolvono nella censura del giudizio ‘di fatto’ cui la corte distrettuale ha atteso (ulteriormente, il ricorrente ha addotto che l’apertura di credito accordata alla RAGIONE_SOCIALE poi fallita il 29.5.2009 era un’apertura di credito ‘al commercio’, che l’apertura di credito accordata alla fallita il 25.3.2010 era finalizzata al rientro RAGIONE_SOCIALE pregressa esposizione debitoria, ragion per cui l’una e l’altra ‘apertura’ avevano cause concrete diverse: cfr. ricorso, pag. 9) .
Cosicché, a rigore, i motivi in esame si qualificano propriamente alla stregua del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054) .
Su tale scorta si osserva quanto segue.
Per un verso, è da escludere senz’altro che taluna delle figure di ‘anomalia motivazionale’ destinate ad acquisire significat o alla luce RAGIONE_SOCIALE pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua , la Corte di Torino ha ancorato il suo dictum .
Segnatamente, la corte d’appello ha -lo si è premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Per altro verso, la Corte di Torino di certo non ha omesso la disamina del fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa (ossia la natura di ‘proroga’ o meno RAGIONE_SOCIALE linea di credito concessa in data 25.3.2010) .
In questo quadro, quindi, esaustivamente soccorre l’insegnamento di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
Con il terzo motivo il ricorrente de nuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 117 d.lgs. n. 385/1993 e dell’art. 1423 cod. civ.
D educe che i contratti bancari e dunque l’apertura di credito sono soggetti ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 385/1993 all’onere RAGIONE_SOCIALE forma scritta a pena di nullità (cfr. ricorso, pag. 11) .
Deduce che l’onere RAGIONE_SOCIALE forma scritta osta al rinnovo ex post con valenza retroattiva ed in pari tempo che non vi era margine per la convalida del contratto nullo (cfr. ricorso, pag. 11) .
Il terzo motivo di ricorso del pari è inammissibile.
L’impugnato dictum per nulla riflette la quaestio veicolata dal mezzo di impugnazione in disamina.
Cosicché i l ricorrente in maniera specifica ed ‘autosufficiente’ avrebbe dovuto dar conto -e non ha dato conto – RAGIONE_SOCIALE sua rituale proposizione nei gradi di merito (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804; Cass. 9.8.2018, n. 20694).
Sovviene perciò l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale n el giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi
temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto – è il caso senz’altro dell a quaestio veicolata dal motivo di ricorso in esame – non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164) .
Si tenga conto, per giunta, che, in tema di contratti bancari, l ‘ apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell ‘ art. 117, 2° co., del d.lgs. n. 385 del 1993 (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2022, n. 926) .
Su tale scorta non può non porsi in risalto che la controricorrente ha puntualizzato che l’apertura di credito era collegata al conto corrente bancario (cfr. controricorso, pag. 20) .
Con il quarto motivo il ricorrente de nuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la Corte di Torino non ha disaminato il profilo, addotto nella comparsa di costituzione in appello, per cui la polizza era un pegno regolare come tale sempre revocabile ai sensi degli artt. 1997 e 2784 cod. civ.
Deduce che l’incameramento del corrispettivo RAGIONE_SOCIALE polizza era ammissibile ‘fino a concorrenza del valore dell’obbligazione finanziaria garantita’, valore che alla data del 6.11.2010 era pari a zero (cfr. ricorso, pagg. 11 -12) .
Il quarto motivo di ricorso parimenti è inammissibile.
Non sfugge in verità (benché le memorie non ne diano conto) che le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato che il pagamento eseguito dal debitore successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato ex art. 67, 2° co., l.fall., ove si accerti la ‘ scientia decoctionis ‘ del creditore, è
sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l ‘ importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno (cfr. Cass. sez. un. 16.2.2022, n. 5049; cfr. altresì Cass. 26.2.2010, n. 4785, secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno ormai consolidatosi in favore RAGIONE_SOCIALE stessa banca è revocabile, ai sensi dell’art. 67 l.fall., non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricavato RAGIONE_SOCIALE vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, in quanto l’ ‘eventus damni’ deve considerarsi ‘in re ipsa’, consistendo nella lesione RAGIONE_SOCIALE ‘par condicio creditorum’ ricollegabile all’uscita del bene dalla massa in forza dell’atto dispositivo, e non potendosi escludere ‘a priori’ il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuatisi in seguito al passivo) .
Tuttavia -e pur al di là del divergente ancorché più risalente orientamento di questa Corte, di cui all’insegnamento n. 26898 del 10.11.2008 (secondo cui, in tema di pegno avente per oggetto titoli del debito pubblico, gli atti di incasso del controvalore dei titoli stessi venduti dalla banca creditrice e accreditati sul conto corrente del cliente poi fallito, con corrispondente parziale riduzione RAGIONE_SOCIALE sua esposizione debitoria nel periodo sospetto, non sono revocabili ai sensi dell’art. 67 l.fall., rives tendo natura di atti di escussione delle garanzie pignoratizie e non di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili) – non può non darsi atto che, a fronte del rilievo del primo giudice, puntualmente riferito nel corpo RAGIONE_SOCIALE sentenza in questa sede impugnata (cfr. pag. 4) , secondo cui il pegno de quo agitur costituiva pegno ‘regolare’, la corte di merito ha senza dubbio scrutinato ad ampio spettro la natura RAGIONE_SOCIALE garanzia ex art. 2784 cod. civ.
E, ben vero, ha scrutinato pur l’aspetto involto da ll’ulteriore profilo di censura veicolato dal mezzo in esame.
Dunque , a rigore, l’ ‘omesso esame’ propriamente denunciato dal ricorrente non sussiste.
E, di conseguenza, neppur si giustifica l ‘ulteriore deduzione del curatore secondo cui, a motivo RAGIONE_SOCIALE revocabilità del pegno, ‘le rimesse tornano ad essere consistenti, quindi revocabili’ (cfr. ricorso, pag. 12) .
In dipendenza RAGIONE_SOCIALE declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La RAGIONE_SOCIALE segue come da dispositivo.
23. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Fallimento ricorrente a rimborsare alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2023.
La presidente
NOME