Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7277 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7277 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10881/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA n. 81/2022, depositata il 18/02/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE chiedeva la condanna in solido del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) al pagamento di € . 44.441,56, ex artt. 937 e 2043 cod. civ.
A sostegno della sua pretesa spiegava la ricorrente: di aver stipulato, in data 07.11.2017, un contratto per la fornitura di loculi prefabbricati a favore di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta appaltatrice di lavori con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione di un edificio cimiteriale, in virtù di contratto stipulato il 16.09.2017 a valle di un procedimento di aggiudicazione di gara d’appalto; di aver concordato con l’appaltatrice una clausola di riserva di proprietà dei materiali (art. 16 del contratto di fornitura stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il 07.11.2017 ); nonostante l’emissione delle fatture da parte di RAGIONE_SOCIALE, nonostante i lavori fossero stati terminati e le opere consegnate da RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE in data 22.05.2018, la RAGIONE_SOCIALE non aveva mai ricevuto il pagamento da RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Perugia rigettava la domanda. Sul presupposto dell’insussistenza di un litisconsorzio necessario e della scindibilità delle domande, RAGIONE_SOCIALE notificava l’impugnazione dell’ordinanza al solo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Corte d’Appello di Perugia , che rigettava integralmente il gravame.
La suddetta sentenza veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE per la cassazione, con ricorso affidato a due motivi, contrastato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
In prossimità dell’adunanza la ricorrente depositava memoria.
RILEVATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della norma di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod.
proc. civ., in relazione all’art. 937 cod. civ., per avere la Corte territoriale rigettato l’appello affermando non avere RAGIONE_SOCIALE azione diretta ex art. 937 cod. civ. nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dei materiali – di proprietà della RAGIONE_SOCIALE – utilizzati da RAGIONE_SOCIALE nella costruzione dell’edificio cimiteriale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, perché il costruttore non poteva qualificarsi come «terzo», bensì controparte del contratto di appalto stipulato con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. A giudizio della ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che i materiali utilizzati da RAGIONE_SOCIALE (i loculi prefabbricati) fossero ancora di proprietà della RAGIONE_SOCIALE (in virtù della clausola di riservato dominio contenuta ne ll’art. 16 inserito nel contratto di fornitura): orbene – prosegue la ricorrente – «terzo» ai sensi dell’art . 937 cod. civ. è il proprietario dei materiali (la RAGIONE_SOCIALE quindi) che, non avendo titolo contrattuale per richiedere il pagamento al proprietario del suolo (il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) viene autorizzato dal legislatore a richiedere il pagamento a questi, mentre il costruttore ha già un titolo (il contratto di appalto) in base al quale pretendere il pagamento, il cui corrispettivo per l’opera r ealizzanda comprende anche il valore dei materiali (Cass. n. 603 del 1998). Ad avvalorare tale interpretazione interviene il secondo inciso del comma 3 dell’art. 937 cod. civ., ai sensi del quale: «Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto ». Prosegue la norma: «Può altresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l’uso». Dal testo della disposizione si evince, conclude la ricorrente, che è irrilevante e non ostativo per la richiesta di pagamento
avanzata dal proprietario dei materiali il rapporto tra il proprietario del suolo e il costruttore; anzi: della possibile esistenza di tali rapporti l’art. 937 cod. civ. fa addirittura menzione, quando ipotizza che il proprietario del suolo debba al costruttore un prezzo.
Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 277 e 346 cod. proc. civ., per non avere esaminato e pronunciato sulla domanda di cui al secondo motivo di appello, ovvero sulla domanda di pagamento dei materiali di proprietà della RAGIONE_SOCIALE a séguito dell’appropriazione indebita in concorso con il costruttore. La ricorrente afferma di non aver mai rinunciato alla domanda di appropriazione indebita ex art. 2043 cod. civ., che ricorre sia nel 2° motivo di appello, sia nelle precisazioni delle conclusioni.
Il primo motivo di gravame solleva questioni che la giurisprudenza di questa Corte non ha avuto modo di chiarire compiutamente: per un verso, è stato affermato che ai fini dell’applicabilità degli artt. 936 e 937 cod. civ. si deve considerare «terzo» colui che non è vincolato al proprietario dell’immobile cui accedono le opere eseguite da alcun rapporto negoziale e, quindi, si è negato che terzo sia colui che abbia eseguito l’opera in base ad un contratto concluso con il proprietario dell’immobile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14021 del 06/06/2017, Rv. 644479 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18669 del 16/09/2004, Rv. 577142 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 970 del 05/02/1983, Rv. 425739 – 01); per altro verso, è stato affermato che la figura di terzo appena delineata è certamente quella che compare nella struttura logica della fattispecie descritta dall’art. 936 cod. civ. (Opere fatte da un terzo con materiali propri), ma non è, invece, quella presa in considerazione dall’art. 937 cod. civ. (Opere fatte da un terzo con materiali altrui). Disposizione,
quest’ult ima, scritta avendo riguardo alla posizione del proprietario dei materiali, che non intende sostituire la naturale azione contrattuale nascente dai rapporti tra proprietario dei materiali e terzo costruttore: essa intende, piuttosto, regolare i diversi rapporti (non negoziali) creatisi tra il proprietario dei materiali e il proprietario del fondo che, per accessione, sia in condizioni di minacciare le ragioni del primo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 603 del 22/01/1998, Rv. 511838 – 01, ove questa Corte, riconosciuto al terzo proprietario del suolo non nominato nel titolo esecutivo il diritto di opporsi all’esecuzione promossa dal proprietario dei materiali nei confronti del contraente acquirente con patto di riservato dominio, ha ritenuto prevalenti le ragioni proprietarie del titolare dell’immobile, per non avere il proprietario dei materiali agito tempestivamente contro di lui, ossia nei sei mesi previsti dall ‘art. 937, comma 2, cod. civ. chiedendone la separazione).
3.1. Ritiene il Collegio che tali questioni rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza a termini dell’art. 375, comma 2, cod. proc. civ., attesa la loro particolare rilevanza.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 375, comma 2, cod. proc. civ., dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa per la riassegnazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda