Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33131 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33131 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 707/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè contro
COGNOME NOME ADOLFO
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1341/2021 depositata il 26/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Brescia respinse la domanda di NOME COGNOME intesa a negare, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, il diritto di mantenere -nel sottosuolo corrispondente ad una strada privata appartenente all’attore la posa di tubi per il servizio di teleriscaldamento, installati fin dal 2002. Nel corso del giudizio, intervennero altresì i frontisti NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A seguito di rituale impugnazione del soccombente, la Corte d’appello territoriale rigettò il gravame, con sentenza n. 1341 depositata il 26 ottobre 2021.
Il giudice di secondo grado affermò che, anche a voler ipotizzare la proprietà della strada privata in capo all’appellante, egli non avrebbe tratto alcuna utilità dalla rimozione dei tubi finalizzati al teleriscaldamento, non potendo costruire nel predetto sottosuolo alcunché a lui utile e trattandosi quindi di attività di terzi, nel senso di cui all’art. 840 cpv. c.c. , neppure avrebbe avuto un interesse apprezzabile ad escluderla.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c..
Si sono costituiti con distinti controricorsi NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da un lato e la RAGIONE_SOCIALE dall’altro.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 832, 840 e 949 c.c.
Afferma, in particolare, che l’art. 840 c.c., consentendo al terzo di operare nel sottosuolo a profondità tale da inibire l’interesse del proprietario a vietarle, escluderebbe anche, per definizione, che il terzo stesso, ponendo in essere tali attività, lo potesse fare in quanto titolare di una servitù a carico del fondo soprastante. In altri termini, l’attività del terzo, di cui all’art. 840 comma 2° c.c. sarebbe stata concettualmente incompatibile con la servitù. Conseguentemente, la riconosciuta e ritenuta esistenza oggettiva di una servitù, costituita senza il consenso del proprietario, non
sarebbe stata in alcun modo conciliabile con l’integrale rigetto della domanda proposta dal COGNOME.
Con il secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. , dell’art. 840 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c . La Corte bresciana avrebbe stravolto il disposto dell’art. 840 comma 2° c.c., che invece imporrebbe al terzo di provare la legittimità del proprio operato (inclusa la carenza di interesse del proprietario a godere del sottosuolo a quella profondità) e non già al proprietario di allegare e provare il suo interesse ed anche la prevalenza, in termini di meritevolezza, del proprio interesse su quello del terzo.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
3.a) Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, né il Tribunale né la Corte d’appello hanno in qualche modo riconosciuto l’esistenza ‘ oggettiva -di una servitù costituita -circostanza pacifica -senza il consenso del proprietario del fondo servente ‘. In particolare, la Corte d’appello, pur di fronte al motivo di gravame che affermava la necessaria sussistenza di una servitù per lo svolgimento di opere nel sottosuolo, mai ha qualificato o, men che meno, dato per pacifica la sussistenza di una servitù coattiva, valutando invece l’attività del terzo come tale, rispetto al diritto dominicale del proprietario.
Da ciò la fallacia del presupposto su cui poggia la censura, tanto più che la stessa sentenza impugnata conclude nel senso che ‘ Non ravvisandosi un interesse apprezzabile dell’asserito proprietario a escludere il passaggio di detti tubi, non appare necessaria la costituzione di una servitù né configurabile un danno risarcibile ‘.
Il secondo motivo è altrettanto infondato.
4.a) La Corte d’appello ha osservato che il COGNOME non ha neppure dedotto quale sarebbe stata la menomazione del godimento e
dell’utilizzo della strada, secondo la naturale destinazione della stessa, che gli sarebbe derivata dalla presenza dei tubi indicati.
4.b) Tale punto della motivazione appare senz’altro in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui, una volta che il proprietario non possa opporsi, ai sensi dell’art. 840, comma 2° c.c., ad attività di terzi che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo (Sez. 2, n. 4664 del 28 febbraio 2018).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo.
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, ed, in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda