Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29011 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29011 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr.7685/2021 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), giusta procura in calce al ricorso
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentate e difese dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), giusta procure in calce ai controricorsi
-controricorrenti- e contro
NOME COGNOME, nella qualità di RAGIONE_SOCIALE Giudiziale del RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, giusta procura in calce al controricorso
-controricorrente-
e contro
NOME O COGNOME; RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
avverso il decreto nr.1324/2021 della Corte d’Appello di L’Aquila depositato in data 5/2/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, BTB), il 1°/10/2018 depositava presso il Tribunale di Sulmona domanda «di ammissione al concordato con riserva», ai sensi dell’art. 161 comma 6 l.fall, cui faceva seguito la presentazione del ricorso per ammissione al concordato preventivo corredato dal piano, dalla relazione dell’esperto e dalla documentazione; il tribunale, con decreto del 4/7/2019, dichiarava aperta la procedura nominando gli organi e impartendo le disposizioni per i successivi adempimenti; il 18/11/2019 le creditrici concorsuali RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE– cessionaria del credito vantato verso BTB dal suo socio di maggioranza e coamministratore NOME COGNOME – e RAGIONE_SOCIALE , anch’essa socia di BTB, depositavano proposta concorrente, ai sensi dell’art. 163 4° comma l.fall. che, a differenza di quella della debitrice, veniva approvata dalla maggioranza dei creditori. Successivamente, con decreto del 13/2/2020, il tribunale la omologava, previo rigetto dell’opposizione proposta dagli altri soci di BTB, signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e dalla RAGIONE_SOCIALE.
2.1 Il reclamo proposto dai soccombenti contro il provvedimento di omologazione veniva respinto dalla Corte d’appello di L’ Aquila con decreto del 5.2.2021.
La corte del merito, per ciò che ancora interessa in questa sede, osservava: i) che la fattibilità economica della proposta concorrente aveva trovato conferma nella relazione del RAGIONE_SOCIALE, sulla base dei risultati di bilancio di AST; ii) che sussisteva la legittimazione alla presentazione della proposta concorrente dal momento che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non potevano qualificarsi controllate o controllanti di BTB ed erano titolari di più del 10% dei crediti concorsuali; iii) che il voto espresso da Banca Intesa San NOME era valido in quanto l’istituto non versava in conflitto di interessi; iv) che l’attivo concordatario stimato, anche detraendo il credito di € 75.000 già incassato da BTB, avrebbe assicurato il pagamento dei creditori nella misura del 20%.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto, per cinque motivi, ricorso per la cassazione del decreto, cui RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con un unico controricorso. Ha depositato controricorso anche il RAGIONE_SOCIALE Giudiziale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (di cui non può più rilevarsi il difetto di legittimazione al processo, del quale è stato parte nel doppio grado di merito), mentre RAGIONE_SOCIALE e l’ing. NOME COGNOME (c ui il ricorso è stato notificato anche se, al contrario, non risultano aver partecipato al procedimento di merito) sono rimasti intimati.
Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 163 bis l.fall, in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 e 5 c.p.c., per avere la corte del merito omesso di rilevare il profilo di invalidità
del concordato correlato al mancato espletamento della procedura competitiva per la ricerca di offerte concorrenti.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2 Per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr., fra moltissime , Cass. n. 25909/2021, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 31999/2022), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo , non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 32804/2019; 2038/2019;20694/2018;15430/2018; 23675/2013 e 16632/2010).
1.3 Nel caso di specie la questione della mancata ricerca di altri interessati all’acquisto dell’azienda non ha formato oggetto di decisione da parte della corte del merito e i ricorrenti si limitano ad affermare genericamente di averla sollevata nel giudizio di omologazione, senza tuttavia indicare nel corpo del ricorso in quali atti e in quali esatti termini lo abbiano fatto (ciò a prescindere dal rilievo che in tal caso avrebbero dovuto denunciare un vizio di omessa pronuncia sul relativo motivo di reclamo).
2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art 163 l.fall, in relazione all’art. 360 1° comma l.fall. . I ricorrenti sostengono che il giudice del reclamo non avrebbe pronunciato su una delle eccezioni con le quali essi avevano contestato che le due proponenti fossero titolari del 10% dei crediti verso BTB – ovvero sulla dedotta mancanza, nel piano concorrente, delle poste
contabili per fondo rischi e ratei passivi -mentre avrebbe erroneamente respinto l’ulteriore eccezione svolta sempre sotto detto profilo, concernente il minor ammontare del credito di RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di un documento (lo stato analitico delle attività e passività di BTB aggiornato al 28.9.2019) mai prodotto.
2.1 Il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni.
2.2. Quanto alla prima censura (al di là della sua assoluta genericità e del fatto che non se comprende l’attinenza rispetto alla questione dedotta nel motivo) valgono le considerazioni appena svolte sub. 1.3.
2.3 Quanto alla seconda, è sufficiente rilevare che l’ammontare del credito della proponente RAGIONE_SOCIALE ha formato oggetto di un accertamento in fatto della corte d’appello , non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei ristretti termini di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.. La doglianza in esame attiene invece a un ipotetico vizio revocatorio, che avrebbe dovuto essere denunciato ai sensi dell’art. 395 c.p.c.
3 Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 177, comma 4 l.fall. in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 c.p.c., per non avere l a corte d’appello riconosciuto l’invalidità del voto espresso da Banca Intesa, decisivo ai fini dell’approvazione della proposta concorrente. A dire dei ricorrenti, l’istituto di credito versava in una situazione di conflitto di interessi perché nel piano concorrente era stata prevista una rinuncia al giudizio per risarcimento danni promosso da BTB nei suoi confronti che RAGIONE_SOCIALE, non essendo parte di quel giudizio, non avrebbe potuto promettere . Inoltre un’eventuale rinuncia avrebbe comportato un impoverimento dell’attivo patrimoniale di BTB a danno del ceto concorsuale non soddisfatto.
3.1 Il motivo è inammissibile, in primis, per l’assoluta mancanza di specificità (in quanto nulla dice sul giudizio risarcitorio asseritamente pendente, né chiarisce perché il voto espresso dalla banca in conflitto di interessi avrebbe comportato una violazione dell’art. 177 comma 4 l.fall), ma soprattutto perché non investe la motivazione con la quale la corte d’appello ha respinto il corrispondente motivo di reclamo, là dove ha osservato ‘ Premesso che l’istituto bancario ha votato favorevolmente, senza condizioni e prima della rinuncia al giudizio, la circostanza che detta rinuncia all’azione fosse prevista anche nel piano di concordato proposto da BTB comporta l’irrilevanza della censura, tanto più che la banca non poteva che essere indifferente al rientro o meno in bonis della debitrice concordataria e comunque era creditrice per € 7.248.815,95 e convenuta in giudizio per supposti danni quantificati in € 10.000.000, dei quali non v’è prova neanche presuntiva agli atti ‘.
4 Il quarto motivo denuncia violazione dell’art 180 l.fall. in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c. . Secondo i ricorrenti la corte di merito non avrebbe considerato che la sostenibilità del piano era stata messa in discussione dallo stesso organo di controllo della RAGIONE_SOCIALE, come si evincerebbe da una delibera del 19/11/2019.
4.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, 1° comma , n. 6 c.p.c., in quanto, pur richiamando un documento che non è stato specificamente allegato al ricorso, omette di riprodurne il contenuto o, quantomeno, di indicarne l’esatta collocazione processuale, così precludendo a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di poterlo esaminare onde procedere alla verifica della fondatezza della censura.
Il quinto motivo, infine, prospetta l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo la corte del merito considerato
che l ‘ errata rappresentazione della situazione economica riguardante l’attivo, sovrastimato per € 75.000, av eva condizionato il voto dei creditori.
5.1 Il motivo è, ancora una volta, inammissibile per le ragioni già indicate sub. 1.3., in quanto attinente a una questione non esaminata dalla corte d’appello, che i ricorrenti assumono genericamente di aver dedotto in sede di merito, senza però richiamare specificamente la relativa censura, e rispetto alla quale avrebbe dovuto, se mai, essere dedotto un vizio di omessa pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in favore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in via fra loro solidale, in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15% e in favore del RAGIONE_SOCIALE Giudiziale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2024