Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33130 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33130 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4287/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO CON DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3414/2021 depositata il 23/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano respinse le domande di NOME COGNOME, volte ad ottenere la declaratoria di risoluzione per mancato adempimento delle scritture private del 6 maggio 2011 e del 2 gennaio 2015, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Su gravame del soccombente, con sentenza n. 3414, depositata il 23 novembre 2021, la Corte d’appello di Milano riformò parzialmente la decisione del Tribunale, accogliendo la domanda di risoluzione delle scritture private contrattuali rispetto alla sola RAGIONE_SOCIALE, che condannava altresì al risarcimento del danno.
Il giudice di secondo grado affermò che
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico, complesso motivo, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.
Si è costituito con controricorso NOME COGNOME, per resistere al ricorso avversario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, articolato in due doglianze, la ricorrente assume la violazione degli artt. 1418, 1421 e 1472 c.c. nonché la violazione degli artt. 101 e 183 comma 4 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della scrittura privata stipulata in data 6/5/2011 e, per derivazione, della scrittura privata stipulata in data 2/1/2015, per mancata venuta ad esistenza dell’oggetto.
Il motivo è inammissibile.
Sulla scorta dell’esame della fattispecie concreta, la sentenza impugnata ha plausibilmente qualificato la fattispecie come una promessa di vendita di cosa da costruire, giacché la RAGIONE_SOCIALE aveva assunto anche l’obbligazione della realizzazione del bene. Di conseguenza, la ricorrente era tenuta a prestare la relativa, necessaria attività, rispondendo di inadempimento contrattuale nel caso in cui non avesse dimostrato che la prestazione promessa era venuta a mancare per causa a sé non imputabile.
E’ pertanto del tutto corretta la conclusione della Corte d’appello, secondo cui
Non ricorre dunque la diversa ipotesi della vendita di cosa futura -in cui il venditore non assume alcuna obbligazione ulteriore rispetto a quella di trasferire il bene – soggetta alla ” condicio iuris ” della sua venuta ad esistenza ad opera di un terzo (cd. ” emptio rei
speratae “), la cui mancata realizzazione comporta non già la risoluzione del contratto per inadempimento bensì la nullità del medesimo per mancanza di oggetto, ex art. 1472 cod. civ. (Sez. 2, n. 1623 del 25 gennaio 2007).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore NOME COGNOME, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2023