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Promessa di vendita cosa da costruire: obblighi venditore

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33130/2023, ha chiarito la distinzione tra ‘promessa di vendita cosa da costruire’ e ‘vendita di cosa futura’. Nel caso di specie, la mancata costruzione dell’immobile è stata qualificata come inadempimento contrattuale del venditore, che si era obbligato anche a realizzare il bene, e non come causa di nullità del contratto per mancata venuta ad esistenza dell’oggetto. Di conseguenza, il ricorso del costruttore è stato dichiarato inammissibile, confermando la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

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Promessa di Vendita Cosa da Costruire: Obblighi e Responsabilità del Venditore

Introduzione al Caso: La Distinzione Chiave in Ambito Immobiliare

Nell’ambito delle compravendite immobiliari, la distinzione tra diverse tipologie contrattuali può avere conseguenze determinanti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale riguardo la promessa di vendita cosa da costruire, differenziandola nettamente dalla vendita di cosa futura (o emptio rei speratae). La decisione sottolinea come l’assunzione dell’obbligo di realizzare l’immobile da parte del venditore trasformi la natura del contratto e, di conseguenza, le responsabilità in caso di mancata costruzione.

I Fatti di Causa: Dalla Richiesta di Risoluzione al Ricorso in Cassazione

La vicenda trae origine dalla richiesta di un promissario acquirente di dichiarare la risoluzione di due scritture private, stipulate nel 2011 e 2015, per l’acquisto di un immobile. La richiesta era motivata dal mancato adempimento di una società costruttrice. In primo grado, il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda. Successivamente, la Corte d’Appello di Milano, riformando parzialmente la decisione, accoglieva la domanda di risoluzione nei confronti della sola società costruttrice, condannandola anche al risarcimento dei danni.

La società costruttrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che i contratti avrebbero dovuto essere dichiarati nulli, e non risolti per inadempimento. La tesi difensiva si basava sull’idea che, non essendo l’immobile mai stato costruito, l’oggetto del contratto non fosse mai venuto ad esistenza, configurando così una vendita di cosa futura non realizzata, nulla ai sensi dell’art. 1472 c.c.

L’Analisi della Promessa di Vendita Cosa da Costruire

La Suprema Corte ha dichiarato il motivo di ricorso inammissibile, confermando la corretta qualificazione giuridica operata dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno stabilito che la fattispecie non rientrava nell’ipotesi di vendita di cosa futura (emptio rei speratae), bensì in quella di promessa di vendita cosa da costruire.

La differenza è sostanziale:

Nella vendita di cosa futura, il venditore non assume un’obbligazione di ‘fare’, ovvero di realizzare il bene. Il contratto è soggetto alla condicio iuris* della venuta ad esistenza della cosa, spesso ad opera di terzi. Se la cosa non viene ad esistere, il contratto è nullo per mancanza dell’oggetto.
* Nella promessa di vendita cosa da costruire, invece, il venditore (solitamente il costruttore) si impegna non solo a trasferire la proprietà del bene, ma anche e soprattutto a realizzarlo. L’obbligazione di ‘costruire’ diventa parte integrante della prestazione contrattuale.

Le Motivazioni della Suprema Corte

La Corte ha chiarito che, avendo la società ricorrente assunto esplicitamente l’obbligazione di realizzare il bene, la sua mancata costruzione non poteva che essere qualificata come un inadempimento contrattuale. Era onere della società dimostrare che la prestazione era diventata impossibile per una causa a lei non imputabile, cosa che non è avvenuta. Pertanto, la conclusione della Corte d’Appello, che ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore-costruttore, è stata ritenuta del tutto corretta. La Corte ha richiamato un precedente (Cass. n. 1623/2007) per ribadire che la mancata realizzazione del bene, quando è frutto dell’inadempimento dell’obbligo di costruzione assunto dal venditore, porta alla risoluzione del contratto e non alla sua nullità.

Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione

Questa ordinanza consolida un principio di fondamentale importanza per la tutela dei promissari acquirenti di immobili da costruire. Qualificare il contratto come promessa di vendita cosa da costruire significa che il costruttore non può semplicemente invocare la nullità del contratto se non realizza l’opera. Al contrario, egli è contrattualmente responsabile per la mancata edificazione, aprendo la strada all’azione di risoluzione del contratto e alla richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti dall’acquirente. Questa interpretazione offre una maggiore protezione a chi investe nell’acquisto di un immobile ‘sulla carta’, vincolando il venditore a un preciso obbligo di risultato la cui violazione costituisce un grave inadempimento.

Qual è la differenza tra ‘promessa di vendita cosa da costruire’ e ‘vendita di cosa futura’?
Nella ‘promessa di vendita cosa da costruire’, il venditore assume anche l’obbligo di realizzare il bene, quindi la sua mancata costruzione è un inadempimento contrattuale. Nella ‘vendita di cosa futura’ (emptio rei speratae), il venditore non ha l’obbligo di costruire; se il bene non viene ad esistenza, il contratto è nullo per mancanza dell’oggetto.

Perché il ricorso della società costruttrice è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione del contratto operata dalla Corte d’Appello come ‘promessa di vendita di cosa da costruire’. Di conseguenza, la mancata costruzione dell’immobile è stata correttamente interpretata come un inadempimento contrattuale, rendendo infondata la tesi della nullità del contratto.

Cosa succede se l’immobile promesso in vendita non viene costruito dal venditore che si era impegnato a farlo?
Se il venditore si era obbligato a costruire l’immobile e non lo fa, si configura un inadempimento contrattuale. L’acquirente può quindi chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti, anziché subire la semplice nullità del contratto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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