Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8047 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8047 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9447/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante in atti indicato, già rappresentata e difesa dagli avvocati NOME e COGNOME NOME ed attualmente rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAPPRESENTANZA GENERALE RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOMECOGNOME presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 310/2022, depositata il 27/01/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. A seguito di ricorso monitorio della società RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE), il Tribunale di Napoli con decreto n. 1385/2016 ingiungeva alla società RAGIONE_SOCIALE per l’Italia (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE), il pagamento della complessiva somma di € 251.740,00, di cui € 243.500,00, a titolo di provvigioni (dovute per il contratto assicurativo ‘RGT/RCO ASL NA1 Centro’) ed € 8.240,00, a titolo di rimborso dei premi, anticipati dalla RAGIONE_SOCIALE (per le polizze cauzioni stipulate da quest’ultima con la ASL 5 Oristano e con gli ICP Milano). Le ragioni di credito trovavano fondamento, quanto alle provvigioni, nella scrittura privata del 28.03.2014, con la quale la RAGIONE_SOCIALE, quale Agente Generale della società ingiunta, (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) avrebbe impegnato direttamente quest’ultima al pagamento, in favore della ricorrente, di una provvigione del 10% sul premio imponibile, per tutta la durata del contratto assicurativo concluso con la ASL NA1 Centro, compreso proroghe e rinnovi, con espressa previsione che l’affidamento sarebbe stato risolto, qualora l’ASL avesse sottoscritto un contratto di brokeraggio.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto dalla Amtrust, la quale contestava che il titolo dedotto in monitorio la potesse vincolare nei confronti della ricorrente, in quanto estranea alla richiamata scrittura del 28.03.2014, (intercorsa, in via esclusiva, tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE). Eccepiva inoltre l’avvenuta interruzione del rapporto con la Trusk.
La COGNOME, nel costituirsi, invocava anche un accordo di libera collaborazione, da essa concluso con l’agente generale di RAGIONE_SOCIALE, oggetto di ratifica da parte della compagnia.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5496/2017, revocava il decreto ingiuntivo, rigettando la domanda attorea in punto di provvigione, mentre condannava la società opponente al pagamento
della somma di € 8.240,00, a titolo di ripetizione di quanto anticipato dalla Viras nell’interesse dell’opposta.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, articolando sei motivi. Con il primo lamentava: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c., con riferimento alla nota del 28.03.2014, dedotta in monitorio a titolo giustificativo della pretesa attorea. Con il secondo lamentava: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dal momento che la RAGIONE_SOCIALE, con l’opposizione, si era limitata ad eccepire l’avvenuta interruzione del rapporto con la RAGIONE_SOCIALE (e non anche il difetto di poteri rappresentativi di quest’ultima). Con il terzo motivo, denunciava: erronea valutazione delle risultanze istruttorie, avendo il Tribunale valorizzato la circostanza relativa al pagamento delle spettanze della Viras, per le semestralità precedenti a quella per cui è causa, direttamente dalla Trusk (e non già dalla Amtrust). Con il quarto motivo denunciava omessa pronuncia in ordine all’eccezione di irritualità delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositate dalla controparte. Con il quinto motivo denunciava erronea declaratoria di inammissibilità, in quanto integrante mutatio libelli , del rapporto di libera collaborazione tra le parti in causa (e che la stessa opponente avrebbe ratificato, ai sensi dell’art. 55 del Reg. IVASS n. 5/2006, in data 10.07.2013), dedotto dall’opposta con la comparsa di costituzione e risposta. Con il sesto motivo denunciava violazione dell’art. 92 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente fatto carico all’opposta delle spese di lite, nonostante l’accoglimento, sia pure parziale, della domanda attorea.
Si costituiva nel giudizio di appello la Amtrust, contestando l’impugnazione avversaria e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 310/2022, confermava la sentenza di primo grado, salvo che in punto di
regolamentazione delle spese processuali, che compensava in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Viras.
Ha resistito con controricorso la Amtrust, la quale – oltre a chiedere dichiararsi la inammissibilità del ricorso (per violazione del principio di autosufficienza e del principio della doppia conforme, per la natura di merito delle censure sostanzialmente proposte, per essere conforme alla giurisprudenza di legittimità il provvedimento impugnato) e comunque la sua infondatezza – ha inteso sottoporre all’attenzione di questa Corte (p. 18) <>, per quindi concludere formulando anche una serie di richieste di merito (p. 23).
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
In data 6 marzo 2025 i Difensori della ricorrente hanno depositato dichiarazione di rinuncia all’incarico e il giorno successivo la ricorrente si è costituita a mezzo di nuovo Difensore, insistendo nelle domande già formulate. Il nuovo nominato Difensore, con nota 10 marzo, ha chiesto rinvio dell’udienza al fine di esaminare gli atti ed i documenti contenuti nel fascicolo.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio respinge l’istanza di rinvio formulata dal nuovo Difensore della ricorrente, non potendo le parti disporre dei tempi del giudizio di legittimità neppure in conseguenza di vicende volontariamente causate e relative alla loro difesa tecnica.
Ciò posto, giova ripercorrere in sintesi il contenuto di entrambe le sentenze di merito.
2.1. Il Tribunale, qualificato il rapporto con la RAGIONE_SOCIALE come un rapporto di sub-agenzia, ha rigettato la domanda attorea di pagamento delle provvigioni, così argomentando: a) <>; b) <>; c) <>; d) <>; e) <>.
2.2. Nella qui impugnata sentenza la corte territoriale ha preliminarmente osservato che la Viras non aveva formato oggetto di censura <> (si tratta dell’argomentazione posta nel periodo che precede sotto la lettera d)), con la conseguenza che, non essendo state impugnate tutte le rationes decidendi , già per questo la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere confermata.
Quindi la corte di merito, confermando la decisione di primo grado (salvo correggere la motivazione sul punto c) che precede): a) sulla base della scrittura 28 marzo 2014 ha a sua volta ricondotto il rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE ad un rapporto di sub-agenzia (e non di consulenza prestata nell’articolazione dell’offerta, che fu poi formulata da RAGIONE_SOCIALE alla PA, come invece sostenuto dall’odierna ricorrente), con conseguente irrilevanza del richiamo alla disciplina generale della rappresentanza ed alle differenze strutturali con la figura affine del brokeraggio; b) ha dato atto che la RAGIONE_SOCIALE aveva richiamato l’art. 12.3 del contratto di agenzia RAGIONE_SOCIALE/Trusk (in base al quale essa RAGIONE_SOCIALE non avrebbe più potuto vincolare la compagnia a far data dalla cessazione dell’accordo), per sostenere che, dopo la revoca del mandato, non poteva che indirizzare le proprie pretese economiche direttamente alla mandante RAGIONE_SOCIALE, ma ha osservato che proprio tale rilievo era indicativo della insussistenza nella specie del brokeraggio, i cui oneri sarebbero ricaduti almeno in parte sul cliente (e non esclusivamente sulla compagnia); c) ha ritenuto insussistente la denunciata violazione dell’art. 183 c.p.c. quanto alla memoria di Amtrust (che solo in quella sede aveva dedotto il difetto di poteri rappresentativi del suo agente, mentre in origine aveva invocato soltanto la cessazione del rapporto di
agenzia); d) sul presupposto che l’eccezione inerente la conclusione del contratto da falsus procurator costituisce una mera difesa, ha ritenuto che la stessa sarebbe stata ammissibile anche se fosse stata affacciata per la prima volta con la prima memoria di cui all’art. 183 comma 6; d’altronde Amtrust fin dal primo atto difensivo aveva escluso la sussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con la RAGIONE_SOCIALE ed aveva sostenuto che era stata la Trust a concordare con la RAGIONE_SOCIALE la provvigione del 10% sul premio imponibile pagato dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli Centro; e) ha ritenuto che, quand’anche si volesse ritenere ammissibile (sia pure in difetto di formale domanda riconvenzionale) la deduzione (formulata da Viras in sede di comparsa di costituzione) del rapporto di collaborazione direttamente intercorso con la compagnia, <>.
3.La Viras articola in ricorso due motivi.
3.1. Con il primo motivo denuncia: <> nella parte in cui la corte di merito (p. 5, punto 4) ha affermato <>.
Sostiene che detto assunto è erroneo: sia perché in sede di appello era stata espressamente evidenziata la violazione degli artt. 1362, 1366, 1371 e 1988 c.c. (per il quale il riconoscimento di debito o la promessa di pagamento dispensano colui in favore del quale sono fatte dall’onere di provare il rapporto sottostante) nella parte in cui il primo giudice aveva ricondotto il rapporto tra essa società e RAGIONE_SOCIALE al contratto di sub-agenzia ed aveva ritenuto necessaria la prova dell’attività svolta; sia perché quanto affermato dal giudice di primo grado non aveva autonoma portata decisoria, inserendosi nel profilo della motivazione relativo alla contestazione del rapporto di brokeraggio (che era stato da essa dedotto) per escludere che essa aveva rivestito la qualifica di broker.
Quanto al primo profilo sottolinea che le affermazioni del primo Giudice (in ordine alla mancata prova dell’attività svolta) erano state oggetto di censura sul rilievo che la scrittura del 28.03.2014, che riporta, avendo natura di promessa di pagamento e/o di ricognizione del debito, la dispensava dall’onere di provare il rapporto fondamentale.
Quanto al secondo profilo, ripercorre la pronuncia del giudice di primo grado (e precisamente le pagine 5, 6 e 7) ed osserva che essa si fonda esclusivamente sulla inesistenza del potere di rappresentanza in capo a Trusk per la sottoscrizione della scrittura 28.03.2014, con la conseguenza che, contrariamente a quanto affermato dalla corte di merito (secondo la quale l’assunto del Tribunale di Napoli aveva ‘ autonoma portata decisoria ‘), il fatto che essa società non aveva provato l’attività svolta era del tutto irrilevante rispetto al motivo della decisione.
In definitiva, secondo la ricorrente, la corte territoriale erroneamente: a) non ha qualificato come promessa di pagamento e/o riconoscimento di debito la scrittura 28.03.2014, confermando implicitamente la ricostruzione del primo Giudice che aveva ricondotto
il rapporto tra le parti nella sub agenzia; b) ha ignorato la previsione dell’art. 1988 c.c. (in forza della quale il soggetto, in favore del quale il riconoscimento di debito e/o la promessa di pagamento è stata fatta, è dispensato dall’onere di provare il rapporto fondamentale); c) ha erroneamente interpretato il contratto di agenzia intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (dal quale, in tesi difensiva, si evince che RAGIONE_SOCIALE, quale agente, era legittimata alla stipula della scrittura 28 marzo 2014, con conseguente impegno della mandante).
3.2. Con il secondo motivo denuncia: <> nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di appello (con il quale aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Amtrust non vincolata dalla scrittura 28 marzo 2014) sull’erroneo presupposto che essa società non aveva contestato di non aver fornito la prova dell’attività in concreto svolta per il perfezionamento della polizza.
Sostiene che: a) avendo la scrittura 28.03.2014 natura di promessa di pagamento e/o riconoscimento di debito – la corte di merito avrebbe dovuto verificare se vi fosse in atti la prova del potere concesso alla mandataria da RAGIONE_SOCIALE di sottoscrivere siffatto atto; b) tale prova era evidente leggendo nella sua interezza il testo del mandato conferito da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE; c) dalla documentazione in atti risulta che, secondo gli accordi intercorsi tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, qualsiasi polizza, prima di essere emessa, avrebbe dovuto avere espressa approvazione della compagnia, mediante un documento denominato ‘ slip ‘; d) la corte di merito non ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte in materia di riconoscimento del debito e/o promessa di pagamento, che comportano una semplice inversione dell’onere della prova (in concreto non assolto dalla controparte, che si era limitata ad opporre una diversa interpretazione del rapporto
sottostante la scrittura di ricognizione, riducendolo al rapporto di sub agenzia).
4. Il ricorso non è fondato.
Come sopra già rilevato, nella impugnata sentenza, la corte territoriale ha preliminarmente osservato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva censurato <> e cioè che <>.
Conseguentemente, ha ritenuto che, non essendo state impugnate tutte le rationes decidendi , già per questo la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere confermata.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la statuizione che precede è corretta, in quanto la Viras, odierna ricorrente, in sede di atto di appello, come si evince dai relativi motivi (come riportati in ricorso, pp. 3 e 4, ed in sentenza, p. 4), non aveva in alcun modo censurato la statuizione del Tribunale (quanto allo specifico profilo della mancata documentazione dello svolgimento effettivo di attività autonoma) e, d’altronde, soltanto dopo lo svolgimento dell’attività, avrebbe potuto essere se del caso configurarsi la ricognizione di debito o promessa di pagamento, dedotta da parte ricorrente.
Il rilievo che precede, siccome di per sé assorbente in quanto idoneo a definire di per sé solo la controversia, esonera il Collegio dalla disamina del motivo secondo, che comunque presenta evidenti profili di inammissibilità.
Invero, l’accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto dei
negozi inter partes (cfr . Cass. n. 18509/2008), si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito.
Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646/2014), soltanto nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’ iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche (tra le tante, Cass. n. 26683, n. 18375 e n. 1754 del 2006). Con la precisazione che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito, e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento (Cass. n. 13054/2014), ipotesi che nel caso di specie non ricorre. Donde la inammissibilità del motivo.
Al rigetto del ricorso consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7.700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
ad opera della ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025, nella camera di consiglio