SENTENZA TRIBUNALE DI SONDRIO N. 118 2025 – N. R.G. 00001070 2021 DEL 15 04 2025 PUBBLICATA IL 15 04 2025
NNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
;
Il Tribunale nella persona del giudice AVV_NOTAIO COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1070 /2021 del ruolo generale promossa
da
(Cod.Fisc.: in  persona  del  suo  legale  rappresentante  e Amministratore  Unico,  signor (Cod.Fisc.: ,  rappresentato  e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. ) del Foro di Bergamo, con domicilio presso il suo studio in Bergamo, INDIRIZZO, giusta procura in atti parte attrice opponente Parte_1 P.IVA_1 CP_1 C.F._1 C.F._2
contro
)  rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._3
Ricorso per Ingiunzione in data 7-6-21 dall’AVV_NOTAIO (C.F.
Tel. NUMERO_TELEFONO; fax NUMERO_TELEFONO. PEC
con domicilio eletto presso il
di lui Studio in Tirano (SO), INDIRIZZO
parte convenuta opposta
CP_2
C.F._4
Email_1
in punto: Titoli di credito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
conclusioni di parte attrice opponente
‘ Voglia l’Onorevole Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni in narrativa tanto in fatto quanto in diritto: In via di merito:
1.  per  tutte  le  ragioni  esposte  e  previo  il  disconoscimento  ex  art.  214  c.p.c.  della  sottoscrizione apposta  all’assegno,  dichiarare  nullo  e  di  nessun  effetto  il  decreto  ingiuntivo  emesso  perchè infondato, ingiusto ed illegittimo e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata
2. annullare ex art. 1394 Cod.Civ. o ex art. 1395 Cod.Civ. il contratto di mutuo che dovesse essere ritenuto sussistente tra e (già o il diverso eventuale negozio eventualmente concluso tra e (già CP_2 Pt_1 Parte_2 CP_2 Pt_1 Parte_2
In via di ulteriore subordine
3. dichiarare illegittima l’applicazione del tasso degli interessi moratori ex D.Lgs n.231/2002 e la loro decorrenza dal 12.09.2017
In via di eccezione riconvenzionale subordinata:
4. disporre la compensazione tra quanto dovuto da a a titolo di risarcimento del danno e quanto eventualmente dovuto da ad In ogni caso: CP_2 Parte_1 Parte_1 CP_2
5. con vittoria di spese.
In via istruttoria:
7. A riforma dell’ordinanza del 23.02.2023 di rigetto delle istanze istruttorie, chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi formulati con la propria memoria istruttoria datata 18.03.2022 con i due testi ivi indicati:
1. Vero che il documento 5 che mi si rammostra è un estratto del mastrino contabile di sul conto di riferito al 30.11.2021 ed al 2022. Pt_1 CP_2
2. Vero che il documento 6 bis che mi si rammostra contiene un estratto delle scritture di contabilità di al 31.05.2015, ove alla voce ‘crediti’ è iscritto un credito verso socio per € 56.751,89. Pt_1 CP_2
3. Vero che il documento 6 bis che mi si rammostra contiene un estratto del partitario dall’01.06.2014 al  31.05.2015  riferito  ad ove  è  iscritta  la  nota  di  debito  n.  1  per  riaddebito  costi autovetture per € 56.751,89. CP_2
4. Vero che il documento 7 bis che mi si rammostra contiene un estratto delle scritture di contabilità di al 31.05.2016, ove alla voce ‘crediti’ è iscritto un credito verso socio per € 145.464,87. Pt_1 CP_2
5. Vero che il documento 7 bis che mi si rammostra contiene un estratto del partitario dall’01.06.2016 al  31.05.2016  riferito  ad ove  è  iscritta  la  nota  di  debito  n.  1  per  riaddebito  costi autovetture per € 145.464,87. CP_2
6. Vero che il documento 8 bis che mi si rammostra contiene un estratto delle scritture di contabilità di al 31.05.2017, ove alla voce ‘crediti’ è iscritto un credito verso socio per € 391.639,77. Pt_1 CP_2
7. Vero che il documento 8 bis che mi si rammostra contiene un estratto del partitario dall’01.06.2016 al  31.05.2017  riferito  ad ove  è  iscritta  la  nota  di  debito  n.  2  per  riaddebito  costi autovetture per € 391.639,77. NUMERO_DOCUMENTO_2
8. Vero che il documento 9 bis che mi si rammostra contiene un estratto delle scritture di contabilità di al 31.05.2018, ove alla voce ‘crediti’ è iscritto un credito verso socio per € 400.904,66. Pt_1 CP_2
9. Vero che il documento 9 bis che mi si rammostra contiene un estratto del partitario dall’01.06.2017 al  31.05.2018  riferito  ad ove  è  iscritta  la  nota  di  debito  n.  2  per  riaddebito  costi autovetture per € 400.904,66. NUMERO_DOCUMENTO_2
10.  Vero  che  il  documento  10  bis  che  mi  si  rammostra  contiene  un  estratto  delle  scritture  di contabilità di riferito al 2019, ove alla voce ‘crediti’ è iscritto un credito verso socio per € 400.904,66. Pt_1 CP_2 […]
11. Vero che il documento 10 NUMERO_DOCUMENTO che mi si rammostra contiene un estratto della scheda contabile al 31.12.2019 riferita ad ove è iscritto un debito di € 400.904,66′ NUMERO_DOCUMENTO_2
conclusioni di parte convenuta opposta
‘ in via preliminare e/o pregiudiziale:
– accertare e dichiarare l’incompetenza per materia dell’eccezione di compensazione promossa in via  subordinata  riconvenzionale  nell’Atto  di  Citazione  in  opposizione;  in  subordine  accertare l’intervenuta maturata prescrizione delle pretese ivi formulate; nel merito:
– In via principale: rigettare tutte quante le domande e/o eccezioni promosse dalla Società nel  proprio  Atto  di  Citazione  in  data  29/09/21  perché  totalmente  infondate  in  fatto  e  in  diritto; conseguentemente confermare il Decreto Ingiuntivo opposto; Parte_1
– In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui alcune tra le domande e/o eccezioni formulate dall’opponente dovessero trovare, in tutto o in parte, accoglimento, condannare la a corrispondere all’opposto la somma di Euro 20.000,00 oppure la maggiore o  minor  somma  accertanda  all’esito  dell’istruttoria,  con  interessi  di  mora  ex  art.  5  del  D.lgs. 231/2002 dal 12/09/2017 o in subordine dal giorno della domanda al saldo. […] Parte_3 CP_2
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, con iva e CRAGIONE_SOCIALEA.
In via istruttoria si richiamano tutte le istanze di cui alle proprie Memorie ex art. 183 comma 6 del c.p.c .’
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.  263/21, con cui il Tribunale di  Sondrio ingiungeva all’attrice di pagare la somma di euro 20.000,00 oltre interessi e spese del procedimento. Pt_1 CP_2
La parte attrice opponente eccepiva:  che e erano stati soci dell’allora
(ora fino all’11 marzo 2021: data in cui aveva acquistato le quote possedute dal ricorrente nell’allora divenendo socio unico; che durante gli anni della gestione della società (ora da parte di quale Amministratore Unico, quest’ultimo ha compiuto diversi gravissimi atti di mala gestio in danno alla predetta società: atti che gli erano stati puntualmente contestati con lettera PEC del 28 aprile 2021 dalla deducente con richiesta di restituzione della somma di oltre € 700.000,00 ed oltre ad altre somme ancora in via di quantificazione; che (al tempo Presidente del CdA dell’allora non aveva mai sottoscritto tale assegno, né personalmente né in qualità di legale rappresentante dell’allora società (ora con disconoscimento della relativa CP_2 CP_1 Parte_2 Pt_1 CP_1 Parte_2 Parte_2 Pt_1 CP_2 CP_1 […] Parte_2 Parte_2 Pt_1
sottoscrizione; che mancava una ragione giustificatrice sottostante l’emissione dell’assegno bancario azionato in monitorio; che in subordine l’atto era nullo ex art. 1394 c.c. in ragione del conflitto d’interessi tra e la società; che era stato illegittimamente effettuato il calcolo degli interessi e che comunque dovevano essere posti in compensazione i crediti della società. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo emesso o in subordine dichiararsi la nullità del negozio, o rettificare l’errato calcolo in punto di interessi o comunque la compensazione con il maggior credito vantato dalla società. RAGIONE_SOCIALE
Si costituiva la parte opposta contestando tutto quanto dedotto nell’atto di citazione e sostenendo in particolare: l’invalidità del disconoscimento effettuato e comunque l’insussistenza del conflitto di interessi e l’incompetenza del tribunale quanto all’accertamento di atti di mala gestio con competenza del Tribunale delle Imprese. Chiedeva pertanto il rigetto dell’opposizione. CPNUMERO_DOCUMENTO
Dopo  alcuni  rinvii  in  pendenza  di  trattative  e  assegnata  temporaneamente  la  causa  a  diverso magistrato,  senza  che  fosse  dato  corso  ad  attività  istruttoria  il  giudice  rinviava  all’udienza  del 27/11/2024  ex  art.  127  ter  c.p.c.  per  la  precisazione  delle  conclusioni;  adempiuto  detto  onere processuale,  venivano  assegnati  i  termini  di  cui  all’art.  190  c.p.c.  e  la  causa  veniva  trattenuta  in decisione.
L’opposizione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
1. Parte opposta ha agito in giudizio per il pagamento e la restituzione di un prestito precedentemente accordato alla società, da questa garantito tramite assegno bancario.
Parte  opponente  ha  contestato  che  l’asserito  prestito  sia  mai  avvenuto,  avendo  invece  l’ex  socio amministratore  già  dei  debiti  verso  la  società,  e  che  alcun  conferimento  risulta  comunque  dalla contabilità  della  società  e  che  neppure  il  titolo  dell’eventuale  conferimento  risulterebbe  provato, disconoscendo la sottoscrizione apposta all’assegno.
1.1. Orbene, in base all’art. 1813 c.c.: “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Con riferimento all’onere probatorio in materia di contratto di mutuo: “l’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione”(in termini Cass. 22.4.2010 n. 9541); la giurisprudenza ha ulteriormente evidenziato che l’attore, che chiede la restituzione delle somme, è tenuto “a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione; l’esistenza di un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa” (in termini recentemente Cass. 7.5.2014, n.9864; nello stesso senso Cass. 13.3.2013, n. 6295 per il principio Cass. 24.2.2004, n. 3642).
1.2.  Sotto  ulteriore  e  connesso  profilo,  secondo  il  consolidato  orientamento  giurisprudenziale, l’assegno, anche quanto irregolare, privo di data o impagato, viene pacificamente considerato una promessa di pagamento (recentemente Cass. 03.10.2018 n. 24144Cass., 11.10.2016, n. 20449; Cass., 16.5.2014, n. 10806; Cass., 10.11.2008, n. 26913)
La natura di riconoscimento di debito dell’assegno, pur irregolare, determina significative conseguenze sul piano giuridico: segnatamente, in ragione della disciplina contenuta nell’art. 1988 c.c. e secondo l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, essa determina un effetto confermativo del preesistente rapporto fondamentale, comportando l’inversione dell’onere della prova dell’esistenza di quest’ultimo (ex multis recentemente Cass. 13.06.2014, n. 13506Cass. 13.10.2016 n. 20689): ciò determina la conseguenza che vi è: “la configurabilità della presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante. Pertanto il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l’effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell’intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all’azione di adempimento, che deve provare o l’inesistenza o l’invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione”, (conf. Cass. 8.2.2006, n. 2816; Cass. 2.9.1998, n. 8712 e Cass. 19.4.1995, 4368; Cass. 5.12.2012 n. 21911).
La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della causa debendi e la conseguente relevatio ab onere probandi – nel senso che il destinatario è dispensato dall’onere di provare l’esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria – senza però costituire un’autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l’esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull’obbligazione oggetto del riconoscimento (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34733).
1.3. Tuttavia, se l’accipiens contesta che la consegna sia avvenuta a titolo di mutuo, spetta all’attore dimostrare  interamente  il  fatto  costitutivo  posto  a  base  della  sua  domanda,  senza  che  la  sola contestazione  del  convenuto  possa  considerarsi  come  eccezione  in  senso  sostanziale,  con  ciò determinando un’inversione dell’onere probatorio (cfr., Cass. Civ. sez. II, ord. 180/2018; Cass. Civ. n. 8409/2015; Cass. Civ. n. 17050/2014; Cass. Civ. n. 6295/2013, Cass. Civ. n. 2404/2010).
Ciò  in  quanto  negare  l’esistenza  di  un  contratto  di  mutuo  non  significa  eccepirne  l’inefficacia,  la modificazione  o  l’estinzione,  ma  significa  negare  il  titolo  posto  a  base  della  domanda,  con  la conseguenza,  pertanto,  che  rimane  fermo  l’onere  probatorio  a  carico  dell’attore  sostanziale  della domanda.
Infatti, inforza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l’accipiens – ammessane la ricezione – non confermi il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità.
Invero, considerato che nella specie si tratterebbe di conferimento del socio, si rammenta che ‘l’erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale”, o altre simili denominazioni, il quale dunque non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale “residual claimant”. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi’. (Cassazione civile sez. I 23 febbraio 2012 n. 2758).
2.  Ebbene nella specie parte opponente, oltre ad aver contestato l’asserita consegna di denaro, ne contesta poi l’eventuale qualificazione a titolo di mutuo, allegando pregressi debiti del socio verso la società, oltre che l’assenza di ogni riferimento nelle scritture contabili della società.
Da tanto deriva che a fronte delle contestazioni sollevate della parte opponente, l’opposta avrebbe dovuto fornire prova del titolo da cui derivava la concomitante assunzione dell’obbligo di restituzione. L’opposta invece nulla ha allegato prima ancora che provato, limitandosi a far valere unicamente l’assegno azionato in monitorio.
Sicché la pretesa creditoria non risulta sufficientemente provata, restando assorbita ogni ulteriore questione, anche con riferimento al disconoscimento della sottoscrizione dell’assegno operata dall’opponente, peraltro da ritenersi inammissibile per come formulata genericamente e riferita al solo Come riconosciuto dalla Suprema Corte, “il disconoscimento della scrittura privata proveniente da una società, perché sia validamente effettuato e sia idoneo a onerare l’avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di una articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli mani rappresentativi, specificamente identificati o identificabili, atteso che nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell’ente” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 02/08/2019, n. 20871). CP_1
Da  tanto  deriva  l’accoglimento  dell’opposizione,  la  revoca  del  decreto  opposto  e  il  rigetto  della domanda  di  restituzione  in  assenza  di  idonea  prova,  restando  assorbite  le  ulteriori  domande subordinate.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico della parte opposta, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 (secondo i valori medi per fascia di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il  Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
– accoglie l’opposizione proposta da nei confronti di e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 263/21 emesso dal Tribunale di Sondrio; Parte_1 CP_2
–  condanna  l’opposto  a  rifondere  l’opponente  delle  spese  di  lite,  liquidate  in  complessivi  euro 5.077,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sondrio, il 14/04/2025
Il Giudice NOME COGNOME