Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35324 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35324 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso nr. 7819/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata per legge in Roma, INDIRIZZO. presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, , giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente – avverso il decreto nr 577/2020 pronunciato in data 15/1/2020 dal Tribunale di Cagliari;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 24 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
1 Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 15/1/2020, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE del credito, di complessivi € 1.296.477,33, vantato in corrispettivo dei lavori d’appalto per la realizzazione di un complesso alberghiero in Villa Simius, commissionatile da RAGIONE_SOCIALE in bonis e portato da due effetti cambiari emessi dalla debitrice a garanzia della propria obbligazione di pagamento, posti all’incasso e protestati in data anteriore alla sentenza dichiarativa, oltre che in parte documentato da una scrittura ricognitiva.
1.1 Il Tribunale, pur avendo disposto una ctu grafica per accertare se le cambiali fossero state sottoscritte, in nome e per conto della fallita, dal suo legale rappresentante, NOME COGNOME, il quale (con difesa fatta propria dal curatore) aveva disconosciuto la propria firma di emissione, in sede di decisione non ha assunto alcuna statuizione sul punto, ritenendo che -quand’anche, in adesione alle conclusioni del ctu, si fossero potuti ritenere superati i dubbi circa l’autenticità delle sottoscrizioni di COGNOME -era assorbente il rilievo della mancanza di prova del rapporto causale sottostante all’emissione dei titoli; prova che l’opponente aveva l’onere di fornire in quanto, secondo il più recente, e condivisibile, indirizzo giurisprudenziale di legittimità, né le cambiali né una scrittura privata, ancorché muniti di data certa, costituiscono atti di riconoscimento del debito opponibili al curatore ex art. 1988 c.c..
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di tre motivi. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 63 e 65 R.d. 65/1933, 93 l.fall. e 112 c.p.c., per aver il tribunale erroneamente ritenuto la domanda di insinuazione al passivo fondata sull’azione causale anziché su quella cambiaria. Lamenta, inoltre, che il giudice del merito abbia omesso di pronunciare in ordine all’autenticità della firma del legale rappresentante della fallita apposta sulle cambiali, dal momento che l’intera istruttoria esperita nel giudizio di opposizione era stata svolta con l’unico fine di pervenire al predetto accertamento.
1.1 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., 93 l.fall. e 112 c.p.c., per aver il tribunale erroneamente ritenuto inopponibile al fallimento la promessa di pagamento contenuta nelle cambiali e posto a suo carico l’onere della prova della sussistenza del rapporto causale sottostante all’emissione dei titoli.
1.2 Con il terzo motivo GIS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2704, 2700 c.c. e 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, anche a non voler ritenere applicabile al fallimento la disciplina dell’art 1988 c.c., il tribunale avrebbe omesso di valutare le cambiali alla stregua di elementi probatori che, unitamente alle dichiarazioni rese dai testi escussi, deponevano univocamente per la sussistenza del rapporto causale sottostante, tanto più che il contratto d’appalto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, era munito di data certa ai sensi del 2° comma dell’art. 2704 c.c., in quanto recava in calce la descrizione di uno dei due titoli, il cui protesto era stato elevato prima della sentenza dichiarativa.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione svolta dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per carenza del requisito dell’ autosufficienza: al di là del rilievo che le censure di
GIS involgono in massima parte questioni di diritto e che il decreto dà conto dei documenti allegati dalla società alla domanda di ammissione al passivo, resta che la ricorrente ha depositato, ai sensi dell’art 369, 2° comma, n. 4 c.p.c., quelli su cui si fondano i motivi di ricorso, specificando luogo e sede in cui è avvenuta la loro produzione nel giudizio di merito.
2 I primi due motivi del ricorso, da scrutinarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati.
2.2 La ricorrente, producendo in giudizio le cambiali e allegando i fatti sottostanti alla loro emissione, ha indubbiamente esercitato in giudizio sia l’azione cartolare (esperibile dal possessore del titolo nei confronti dell’emittente) sia l’azione causale. La qualificazione dell’azione sotto l’uno o l’altro profilo, tuttavia, è nella specie sostanzialmente irrilevante, posto che (per quanto fra breve si dirà) non comporterebbe un diverso inquadramento delle questioni inerenti l’accertamento dei crediti in contestazione.
2.3. Vero è infatti che nell’azione cartolare il debitore può opporre solo le eccezioni di nullità (per vizi di forma della cambiale o per vizi formali e/o sostanziali della dichiarazione cambiaria), nonché, con onere della prova a suo carico, quelle non vietate dall’art. 21 del R.d. n. 1669/1933 (cioè quelle fondate sui suoi rapporti personali col portatore) ma, secondo la giurisprudenza costante e AVV_NOTAIOolidata di questa Corte, anche nell’ipotesi di mero esercizio dell’ azione causale, il titolo ha comunque valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. con AVV_NOTAIOeguente inversione dell’onere della prova del rapporto fondamentale, spettando all’emittente dimostrare che la pretesa del portatore è priva di fondamento (cfr., fra moltissime, Cass. nn. 14066/2010 , 19860/2011 , 13506/2014 e 26/2017)
2.6 Ciò premesso, è sufficiente rilevare che, nel ritenere inopponibile al fallimento la promessa di pagamento insita nella
cambiale munita di data certa, il tribunale ha fatto applicazione di un principio di diritto che non solo è stato enunciato con riferimento a scritture ricognitive del debito e non certo con riguardo alla cambiale (che è un titolo di credito, la cui disciplina è dettata da una legge speciale), ma che, peraltro, è rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di legittimità.
2.7 Questa Corte, infatti, in continuità con numerosi precedenti (cfr. Cass. nn. 26924/2017, 9929/2018 e 2431/2020), ha anche di recente, e ripetutamente, ribadito che “la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova -il cui onere grava sul curatore fallimentare -della sua inesistenza o invalidità”. (cfr Cass. 39123/2021, nonché Cass. 34608/2023 e le numerose altre pronunce coeve, che chiariscono le ragioni per le quali non sono condivisibili le conclusioni cui è giunta Cass. n. 10215/019).
2.6 Nella fattispecie in esame, non essendo in contestazione la data certa della promessa di pagamento contenuta negli effetti cambiari, desumibile dalla data dei protesti pacificamente elevati prima del fallimento, il tribunale ha fatto malgoverno dei principi elaborati da questa Corte, in quanto avrebbe dovuto in primo luogo accertare, sulla scorta dell’esperita istruttoria, svolta anche a mezzo di apposita ctu, se i titoli fossero o meno stati sottoscritti dal legale rappresentante della fallita e, in secondo luogo, nell’ipotesi di ritenuta autenticità delle sottoscrizioni, valutare se il curatore avesse assolto all’onere di provare l’assenza o l’invalidità del rapporto fondamentale, in modo da superare la ridetta presunzione, discendente sia dall’art. 65 della l. cambiaria sia dall’art. 1988 c.c..
3 Il terzo motivo rimane assorbito.
4 All’accoglimento dei primi due motivi del ricorso AVV_NOTAIOeguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di AVV_NOTAIOiglio della Sezione Prima