Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12697 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20724/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in INDIRIZZO;
– controricorrente –
e nei confronti di
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
– intimati –
sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in INDIRIZZO;
– ricorrente incidentale – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO;
– controricorrente –
e nei confronti di
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
– intimati – per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2524/2019, depositata il 10 aprile 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con atto di precetto, notificato in data 3 agosto 2009, il RAGIONE_SOCIALE intimava alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento della complessiva somma di € 36.718,89, oltre interessi legali e spese successive. Tale precetto era fondato sull’assegno bancario emesso a Roma il 30 marzo 2009 per un importo pari a € 35.580,00, tratto sul c/c della Unicredit Banca di Roma, intestato alla RAGIONE_SOCIALE ed emesso in favore del RAGIONE_SOCIALE, la cui firma di traenza apparteneva a NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE Tale titolo era risultato protestato, per mancanza di fondi, in data 2 aprile 2009, per atto notarile.
Con atto di citazione, notificato in data 24 agosto 2009, la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME AVV_NOTAIO, proponeva opposizione al precetto dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo che ne venisse dichiarata la nullità o, comunque, non dovute le somme precettate, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE per contestare le pretese, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa NOME ed NOME COGNOME al fine di vederli condannati, in solido e/o in via alternativa, con la RAGIONE_SOCIALE, ciascuno per quanto di ragione, al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE , della somma di € 35.580,00, oltre interessi e rivalutazione.
Autorizzata dal giudice la chiamata in causa, si costituivano in giudizio NOME COGNOME ed NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME.
Con sentenza depositata il 27 settembre 2011, il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione spiegata dalla RAGIONE_SOCIALE e, ritenuto che nessuna somma era dovuta al RAGIONE_SOCIALE in ragione del titolo dedotto in giudizio, annullava il precetto. Rigettava la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei chiamati in causa e condannava quest’ultimo al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta e delle parti chiamate in causa.
–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava la decisione dinanzi alla Corte di appello di Roma.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE si costituivano in giudizio per chiedere il rigetto delle domande e la conferma della sentenza appellata.
Con sentenza depositata in data 10 aprile 2019, la Corte di appello di Roma ha accolto parzialmente l’appello principale e, in riforma della sentenza di prime cure, ha condannato NOME COGNOME al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE, della
somma di € 35.580,00, oltre gli interessi legali dalla data del 2 aprile 2009 sino al saldo. Nel resto l’appello è stato rigettato, con la conferma della sentenza di primo grado. La corte di appello ha condannato altresì NOME COGNOME al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE, delle spese di entrambi i gradi di giudizio e ha posto a carico del RAGIONE_SOCIALE le spese del grado di appello di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE
3.- NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE proponendo altresì ricorso incidentale.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti costituite hanno depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo del ricorso principale si deduce che la Corte di appello , nell’affermare la mancanza di prova dell ‘ inesistenza di un qualunque rapporto negoziale con il RAGIONE_SOCIALE, avrebbe erroneamente applicato il principio espresso dalla S.C., secondo cui, nel caso in cui l’assegno bancario sia sottoscritto dall’amministratore di una società commerciale senza la spendita del nome della società, il promittente deve ritenersi obbligato in proprio, valendo la sottoscrizione come promessa di pagamento, salvo che dimostri l’esistenza di una situazione tale da indurre nel beneficiario la consapevolezza ch e l’obbligazione sia stata assunta dal sottoscrittore nella citata qualità. E ciò per la ragione che tale principio troverebbe applicazione, contrariamente al caso di specie, solo nel caso in cui il titolo sia privo di efficacia cartolare per prescrizione della relativa azione.
1.1. -Il motivo è infondato.
La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, comporta la presunzione fino a prova contraria del rapporto fondamentale, differenziandosi dalla confessione, che ha per oggetto
l’ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte (Cass., Sez. II, 5 ottobre 2017, n. 23246; Cass., Sez. III, 31 luglio 2012, n. 13689). Ne consegue che una promessa di pagamento, ancorché titolata, non ha natura confessoria, sicché il promittente può dimostrare l’inesistenza della causa e la nullità della stessa promessa, e che le particolari limitazioni di prova, poste per la confessione dall’art. 2732 cod. civ., possono trovare applicazione soltanto ove, nello stesso documento, coesistano una promessa di pagamento (o una ricognizione di un debito) e la confessione.
Nel caso di specie, parte ricorrente -che ha negoziato in proprio un assegno bancario senza spendita del nome della società di cui era amministratore -non ha dimostrato l’inesistenza di un rapporto negoziale intervenuto tra le parti a fronte degli elementi presuntivi acquisiti agli atti e valutati in sede di merito. Vale, pertanto, la presunzione di cui all’art. 1988 cod. civ.
-Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione perplessa e apparente, e l’insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art. 132 cod. proc. civ. e dall’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Parte ricorrente deduce, in particolare, che la decisione contrasterebbe con le risultanze probatorie processuali da cui sarebbe emerso che l’unico documento riconosciuto era il contratto di locazione finanziaria tra RAGIONE_SOCIALE, concedente, NOME COGNOME, utilizzatore, e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fornitore, con cui era stato previsto il prezzo di € 169.200,00 , oltre IVA, quale prezzo di vendita dell’imbarcazione, che, in sede di rogito notarile, la stessa RAGIONE_SOCIALE NOME aveva espressamente dichiarato di aver ricevuto.
2.1. -Il motivo è infondato.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla
motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090).
Nel caso di specie, sulla base della lettura della pronuncia impugnata, non si ravvisano i profili denunciati di assoluta mancanza, perplessità o apparenza di motivazione, avendo i giudici del gravame fornito le ragioni poste alla base della riforma parziale del giudizio di prime cure che ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento della somma liquidata in giudizio.
3. -Con il terzo motivo di ricorso si chiede che venga cassata la sentenza in esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, il ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per non avere il giudice di secondo grado considerato le censure proposte, secondo cui, se il prezzo di compravendita era stato completamente corrisposto nel complessivo importo di € 169.200,00, la richiesta di pagamento della somma portata dall’assegno avrebbe dovuto ritenersi priva di causa giustificativa.
Con il quarto motivo, si deduce la nullità della sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’errore di percezione del contenuto delle prove da parte della corte di merito. In particolare, si contesta la distorta percezione del materiale probatorio acquisito, soprattutto in riferimento all’omessa considerazione della corresponsione totale del prezzo
dell’imbarcazione e dell’assenza di una causa giustificativa dell’importo oggetto dell’assegno firmato da NOME COGNOME.
3.1. -I due motivi, da trattarsi congiuntamente, risultano inammissibili.
Nel giudizio di cassazione, la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio (Cass., Sez. III, 3 maggio 2022, n. 13918).
Mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare – non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass., Sez. III, 4 marzo 2022, n. 7187).
Nel caso di specie, dalla lettura della pronuncia impugnata emerge chiaramente che i giudici del gravame hanno compiutamente esaminato le risultanze istruttorie (tra cui i titoli di credito negoziati, i contratti prodotti in giudizio, una fattura per provvigioni di consulenza), ricostruendo i rapporti intervenuti tra le parti, per cui, a fronte dell’ esame di quanto acquisito agli atti, la parte non può chiedere, in sede di legittimità, una inammissibile rivalutazione del merito e una diversa lettura dei dati acquisiti.
-Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello di Roma rigettato la domanda di condanna avanzata dal RAGIONE_SOCIALE anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e degli eredi di NOME COGNOME. La corte di appello, nel formare il proprio convincimento, avrebbe omesso di esaminare e considerare i rapporti di parentela e societari esistenti tra NOME COGNOME ed NOME COGNOME, tali da comportare un inevitabile e reciproco coinvolgimento delle controparti nella vicenda.
4.1. -Il motivo è inammissibile.
La parte chiede una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, come già ampiamente chiarito. Sotto altro profilo vi è da aggiungere che il solo fatto di avere un rapporto di parentela e di essere amministratore della società non determina la nascita di un rapporto negoziale tra le parti.
-Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ., posto, a carico del RAGIONE_SOCIALE e in favore di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, le spese di giudizio relative al grado di appello, nonostante l’esito parzialmente favorevole della lite o, in via gradata, per non aver compensato tra le parti tali spese.
5.1. -Il motivo è infondato, stante la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione delle spese nei limiti del principio della soccombenza, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (Cass. Sez. I, 4 agosto 2017, n. 19613). Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.
Nel caso di specie sono state poste a carico del RAGIONE_SOCIALE solo le spese d’appello, ove la società è risultata soccombente nei confronti di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE
-In ragione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e di quello incidentale, a norma del dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 primo comma quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e di quello incidentale, a norma del primo comma-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione