Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12459 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12459 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
Oggetto:
società transazione effetti
AC – 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 00135/2021 R.G. proposto da:
COGNOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del l.r.p.t., e COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 702/2020, pubblicata il 27 marzo 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME quale cessionario del credito vantato dalla cedente RAGIONE_SOCIALE in relazione al contratto di transazione da quest’ultima stipulato con la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (in prosieguo, breviter : ‘Sifra’) e con NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza n. 593/2013 del Tribunale di Pistoia che aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 803/09, ottenuto dalla dante causa dell’ odierno ricorrente per il pagamento della somma oggetto dell’accordo .
COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con unico controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che il contratto di transazione sottoscritto in data 7 novembre 2007 tra la Lombard s.p.a., nella cui posizione è succeduto oggi il COGNOME, da un lato e Sifra RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, dall’altro, si doveva interpretare secondo il ‘ contenuto delle singole pattuizioni e le singole clausole debbono interpretarsi letteralmente secondo il significato delle parole utilizzate, sebbene all’interno del relativo contesto ‘ (cfr. pag. 8); b) che , in tal guisa, l’art. 9.2 della transazione, ove si prevedeva che Sifra rimborsasse a Lombard la somma di euro 240.000,00, a titolo di spese sostenute per le progettazioni e la realizzazione delle opere immobiliari descritte
nell’accordo, andava interpretato nel senso che tale impegno era in effetti assunto dagli originari soci sottoscrittori della transazione e non già esclusivamente da COGNOME; c) che la corretta ricostruzione della clausola si identificava in ciò che i soci originari avevano promesso il fatto del terzo ex art. 1381 cod. civ., nel senso che essi si impegnavano verso il promissario Lombard a far sì che l’ obbligazione di pagamento della somma, che essi direttamente assumevano, fosse adempiuta da COGNOME; d) che il COGNOME non aveva depositato in atti il fascicolo di parte di primo grado, né quello relativo alla fase monitoria; e) che il COGNOME era carente di legittimazione passiva, come da lui eccepito, siccome non aveva mai assunto la qualità di socio di COGNOME, come si evinceva dalla visura camerale della società prodotta in atti.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività del ricorso sollevata nel controricorso. In primo luogo, essendo la data di deposito della domanda di ingiunzione (2009) il riferimento temporale per stabilire la legge applicabile al giudizio, all’impugnazione in questa sede trova applicazione il termine di un anno. Peraltro, il ricorso risulta in ogni caso notificato nei sei mesi, siccome il termine per la sua proposizione ha iniziato a decorrere dal 12 maggio 2020, essendo la sospensione dei termini iniziata il 9 marzo 2020 e terminata l’11 maggio 2020, secondo l’interpretazione costante della successione dei periodi di sospensione per l ‘emergenza epidemiologica da Covid-19 resa da questa Corte (di recente, Sez. 5, Sentenza n. 2115 del 22/01/2024), sicché la notifica, effettuata con r.a.c. p.e.c. del 14 dicembre 2020 è tempestiva, essendo tale giorno il primo non
festivo successivo alla scadenza del termine, tenuto conto anche della sospensione feriale dei termini.
2. Il ricorso lamenta:
«Primo motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione (art. 111 Cost. e art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) dell’art. 77 disp. att. c.p.c. in materia di obbligatorietà del giudice di autorizzare la ricostruzione del fascicolo di parte in caso di mancata annotazione da parte del cancelliere nel fascicolo di ufficio del ritiro e della riconsegna del suo fascicolo a opera della parte e conseguentemente dell’art. 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove da parte del giudice secondo il suo prudente apprezzamento», deducendo che sia il Tribunale che la Corte di appello avrebbero lasciato ‘inevasa’ la richiesta del ricorrente di essere autorizzato alla ricostruzione del proprio fascicolo relativo al primo grado di giudizio.
Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, va rilevato che, benché effettivamente il giudice non possa pronunciare nel merito se prima non ha disposto l’autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo di parte (Cass. 12369/14), la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata non è la mancata prova del credito (l’inciso è preceduto da un ‘fra l’altro’), ma la natura della clausola della transazione di promessa da parte dei soci (rimasti estranei al giudizio) del fatto del terzo, la società, cui era stato notificato il decreto ingiuntivo; l’affermazione contenuta nella sentenza di appello e contestata nella censura in esame, perciò, non ha portata decisoria, suscettibile di essere impugnata. Sotto concorrente profilo, l’inammissibilità deriva dalla circostanza che la censura, sostanzialmente deducendo un error in procedendo , omette, tuttavia, in spregio ai requisiti minimi di completezza del
motivo di ricorso ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., di indicare a questa Corte (trascrivendolo o allegandone copia) come, dove e quando il fascicolo di parte mancante sarebbe stato ritirato e non ridepositato, ovvero smarrito e dove e quando l’istanza di ‘ ricostruzione ‘ sarebbe stata introdotta nel giudizio e reiterata anche in appello. Elemento, questo, imprescindibile se, come nella specie, la sentenza impugnata di tale istanza di ricostruzione non fa menzione alcuna, non potendo certo essere questa Corte di legittimità a indagare negli atti alla ricerca degli atti di parte non compiutamente documentati nel motivo di ricorso per cassazione.
«Secondo motivo del ricorso: violazione e falsa applicazione (art. 111 Cost. e art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) de ll’ art. 1381 c.c. in materia di promessa dell’obbligazione del fatto del terzo inappropriatamente applicata alla fattispecie di patti parasociali sottoscritti anche dalla Società che vi deve dare corso», deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la transazione, e in particolare l’art. 9.2, laddove COGNOME era part e dell’accordo e giammai avrebbe potuto essere qualificata come ‘terzo’.
«Terzo motivo di ricorso: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.) relativo all’assunzione da parte della Società dell’obbligo di adempiere alle pattuizioni tra le parti socie della società, qualificato dalla controparte e dalla sentenza come promessa del fatto del terzo», deducendo che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare le risultanze della contabilità di Lombard, ove il credito per cui è causa risulta
inserito con l’ indicazione che il debitore della prestazione era proprio Sifra, come documentato dalle risultanze del fascicolo monitorio (che la parte ricorrente ri-deposita in questa fase di legittimità integralmente ricostruito); sotto diverso profilo, oggetto delle reciproche rinunce era proprio il contenzioso esistente tra Lombard e Sifra per l’esecuzione di lavori immobiliari.
«Quarto motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione (art. 111 Cost. e art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) degli artt. 1362 e 1363 c.c. in materia di interpretazione del contratto, nella parte in cui la sentenza si è limitata a interpretare il contenuto dell’art. 9.2 lettera a) dell’accordo transattivo mediante il mero significato letterale delle parole, omettendo l’indagine sulla comune intenzione delle parti», deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato il contratto, omettendo di rilevare che COGNOME era tra le parti dell’ accordo, ivi rappresentata dal suo legale rappresentante COGNOME sicché giammai poteva esser qualificata come ‘terzo’ , del quale le diverse parti originarie potevano garantire l’ adempimento nei confronti del presunto promissario COGNOME
«Quinto motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione (art. 111 Cost. e art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) della disciplina relativa alla legittimazione processuale, nella parte in cui la Sentenza ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione passiva del rag. COGNOME», deducendo che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che il COGNOME era parte del contratto di transazione, tanto da averlo sottoscritto sia in proprio, quale garante, sia come legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE.
In ordine logico, va esaminato con priorità il quarto motivo di ricorso che, essendo fondato per quanto si dirà, comporta l’assorbimento del secondo e del quinto motivo di ricorso.
Come già riportato in parte riassuntiva, la Corte di appello afferma (a pag. 8) che il ‘ contenuto delle singole pattuizioni e le singole clausole debbono interpretarsi letteralmente secondo il significato delle parole utilizzate, sebbene all’interno del relativo contesto . ‘.
Un’affermazione che è condivisibile laddove, nello stabilire le regole ermeneutiche che il giudice deve seguire nell’ interpretazione del contratto, affianca al criterio letterale basato sul significato proprio delle parole utilizzate nel testo contrattuale, anche la successiva analisi del complesso delle clausole e del comportamento delle parti, al fine di pervenire a una corretta interpretazione della loro effettiva volontà.
Sennonché, subito dopo aver correttamente disegnato il perimetro dell’ attività da compiere, la Corte territoriale nell’ applicazione di tali regole al caso concreto finisce per affermare circostanze del tutto incongrue, che ne compromettono la correttezza.
Infatti, anziché esaminare, da un punto di vista innanzitutto letterale , l’intero contratto di transazione, la sentenza impugnata pretende di ‘estrapolare’ dal contesto il solo articolo 9.2., senza darsi carico dell’ esame anche degli altri articoli e della causa del contratto nel suo complesso. E, già questo, finisce per essere scorretto, come questa Sezione ha di recente avuto modo di affermare (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11475 del 29/04/2024).
Ma tale parcellazione finisce per minare anche il fondamento giuridico dell’ istituto nel quale la Corte territoriale individua l’obbligazione per cui è causa: la promessa del fatto del terzo, disciplinata dall’art . 1381 cod. civ.
Tale ipotesi è codificata nel senso che una delle parti del rapporto obbligatorio (il promittente) promette all’altro contr aente (il promissario) che un terzo si obbligherà nei suoi confronti o compirà il fatto promesso.
Elemento essenziale per la sussistenza della figura giuridica in esame è che il terzo non è in alcun modo vincolato alla promessa; ciò nel senso che la promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo ha per suo presupposto indispensabile che il rapporto si sia svolto unicamente fra colui che ha fatto e colui che ha ricevuto la promessa e, quindi, che ad essa sia rimasto estraneo il terzo (come questa Corte ha da tempo insegnato: Sez. 2, Sentenza n. 1110 del 14/02/1980; id. Sez. 1, Sentenza n. 347 del 12/02/1952).
Non può, pertanto, configurarsi l’istituto regolato dall’art. 1381 cod. civ. nel caso in cui il terzo, indicato come destinatario dell’ adempimento dell’obbligazione , per la natura e l’oggetto del negozio partecipi alla formazione di esso, prestando il proprio consenso alla stipulazione.
Orbene, nel caso di specie, è indubbio che Sifra sia parte della transazione per cui è causa, figurando tra le parti menzionate nelle premesse del contratto e tra i suoi sottoscrittori, posto che è pacifico che il COGNOME abbia sottoscritto nella qualità di legale rappresentante di Sifra.
L’ermeneutica del contratto per cui è causa andrà condotta esaminando l’intero contratto, in tutte le sue disposizioni, interpretandole una per mezzo delle altre, dovendo il giudice del merito farsi carico di individuare compiutamente chi siano le parti sottoscriventi il negozio, quale sia il suo oggetto e quale la sua causa, al fine di pervenire a una corretta ricostruzione delle
obbligazioni assunte dalle parti, anche alla luce della necessaria individuazione delle reciproche concessioni, che è oggetto indefettibile nel contratto di transazione e di cui nella sentenza impugnata non v’è cenno alcuno. Dandosi carico, il giudice del merito, anche di accertare la ragione della sottoscrizione del COGNOME della transazione, non potendo all’evidenza essere soddisfacente per far ritenere insussistente la sua legittimazione passiva l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale quest’ultimo non sarebbe ‘socio personale’ della Sifra, sia perché la Sifra è una società di capitali (sicché del tutto inconferente è il riferimento alla personalità del socio come elemento determinante l’ assunzione di obbligazioni), sia perché non risulta in alcun modo esaminata, né pertanto confutata, la prospettazione del Magro secondo cui la natura della sottoscrizione del COGNOME avrebbe una causa di garanzia della complessiva operazione transattiva.
L’accoglimento del motivo appena esaminato determina l’assorbimento degli altri motivi.
La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il quarto motivo, dichiara assorbito per il resto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.