Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5609 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5609 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 14918/2021 r.g. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine del ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al INDIRIZZO.
-controricorrente – avverso la SENTENZA, n. cron. 2284/2021, emessa dalla CORTE D’APPELLO di ROMA il giorno 29/03/2021.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/03/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza datata 1 ottobre 2012, n. 4757, la Corte di appello di Roma dichiarò inammissibili le impugnazioni, principale ed incidentale, del lodo arbitrale emesso il 21 novembre 2007 tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE In particolare, ritenne che: a ) non fosse configurabile un’ omessa pronuncia su due domande, relative all’accertamento dell’insussistenza di giusti motivi e di giusta causa della revoca del COGNOME dalla carica di amministratore di RAGIONE_SOCIALE, perché le stesse erano state esaminate ampiamente dagli arbitri, che ne avevano argomentato lungamente il rigetto; b ) applicandosi al lodo in questione, reso all’esito di un procedimento introdotto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, il nuovo art. 829 cod. proc. civ. in forza della norma transitoria di cui all’art. 27, comma 4, del medesimo decreto, tutti gli altri motivi fossero inammissibili: 1) quello concernente la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. era inammissibile per quanto esposto, e, altresì, perché non recava alcuna censura a tali disposizioni, consistendo, in verità, nella contestazione del merito della decisione; 2) quello avente ad oggetto la violazione degli artt. 1218, 1372 e 2740 cod. civ. era altresì inammissibile, in quanto con esso, in realtà, non era stata proposta una censura di violazione di legge, ma si era criticato il merito, avendo gli arbitri negato, in punto di fatto, l’esistenza di obblighi, in capo alla società, pretesamente inadempiuti; 3) quello relativo alla violazione dell’art. 1381 cod. civ. parimenti era inammissibile, perché il COGNOME aveva invocato l’applicazione di una regola di diritto diversa da quella applicata dagli arbitri.
Con ordinanza del 26 giugno/31 agosto 2018, n. 21537, questa Corte accolse il ricorso promosso dal RAGIONE_SOCIALE per la cassazione di quella decisione. In particolare: i ) ne ritenne fondato il primo motivo (che aveva lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 preleggi, 1362 cod. civ., 829, comma 3, cod. proc. civ. e 27, comma 4, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, perché al lodo pronunciato in virtù di compromesso anteriore all’entrata in vigore della riforma si sarebbe dovuto applicare il precedente testo dell’art. 829 cod.
proc. civ., in ragione di una sua lettura costituzionale), richiamando l’insegnamento di Cass., SU, nn. 9284, 9285 e 9341 del 2016; ii ) ne dichiarò assorbito il secondo, che aveva prospettato la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., 806, comma 1, cod. proc. civ., 27, comma 4, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, perché, in caso di contraria lettura, la corte territoriale non avrebbe potuto disattendere la questione di legittimità costituzionale sollevata; iii ) ne respinse il terzo (che aveva invocato la nullità della sentenza, per omessa pronuncia sul primo motivo di impugnazione del lodo, laddove l’impugnante aveva denunciato la mancata decisione su due delle domande proposte), assumendo che « La corte del merito ha ampiamente motivato la ragione per cui, nonostante un espresso rigetto nel dispositivo arbitrale in ordine alle due domande indicate dal ricorrente, queste siano state approfonditamente esaminate dagli arbitri, onde non sussiste nessuna omissione di pronuncia. La natura delle domande – l’accertamento dell’insussistenza della giusta causa di revoca – è, del resto, talmente centrale nell’economia della controversia che ciò conferma ancor più la correttezza della valutazione del giudice territoriale ». Cassò, dunque, la sentenza impugnata e rinviò la causa al giudice di merito affinché provvedesse « all’esame dei motivi di impugnazione ».
La Corte di appello di Roma, adita in sede di rinvio, con sentenza dell’11/29 marzo 2021, n. 2284, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, così dispose: « Rigetta l’impugnazione condanna NOME alla refusione delle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE che liquida come segue ».
Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, descritti i motivi di impugnazione del lodo, che considerò suscettibili di esame congiunto, ritenne « l’impugnazione inammissibile per un duplice autonomo ordine di motivi. Da un lato è inammissibile, in quanto, pur essendo prospettati errori di diritto, la censura investe la valutazione del fatto e delle prove documentali operata dal Collegio arbitrale che non ha male applicato le norme di diritto, ma ha operato una ricostruzione della vicenda applicando in modo corretto le norme di diritto. . Sotto altro autonomo profilo, l’impugnazione è infondata nel
merito. Questa Corte condivide appieno la motivazione del lodo impugnato e la fa propria, essendo il lodo fondato su un corretto inquadramento giuridico della fattispecie effettuato alla stregua delle risultanze istruttorie, peraltro mediante una esatta valutazione delle prove. Si ritiene di ribadire esclusivamente quanto segue. Il punto centrale della controversia è costituito dalla interpretazione dell’atto del 3 ottobre 2005 con il quale RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di futura azionista di riferimento della RAGIONE_SOCIALE, si impegnava a far sì che ‘l’assemblea della Società procedesse, entro e non oltre l’acquisizione dell’intera partecipazione azionaria della RAGIONE_SOCIALE, alla nomina dell’ing. COGNOME quale membro del consiglio di amministrazione di società con incarico di durata triennale, l’attribuzione della carica di Amministratore Delegato e dei necessari poteri’. In data 26 ottobre 2006, tale obbligazione trovava pieno adempimento. Nell’a ccordo, nelle clausole da 4.1. a 4.7., che si intendono richiamate, erano contemplate per l’epoca successiva alla instaurazione del rapporto con RAGIONE_SOCIALE ulteriori obbligazioni. A tale fine, erano elencate e specificamente disciplinate tutte le ipotesi di recesso e/o revoca con le relative conseguenze economiche a carico delle parti, con il chiaro intendimento di garantire le parti dagli effetti di una cessazione anticipata del rapporto tra il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE. Tra queste non era contemplato, ovviamente sarebbe da aggiungere, il recesso per giusta causa, in quanto sarebbe stato riconducibile a comportamenti in concreto addebitabili allo stesso COGNOME nello svolgimento della sua funzione in seno a RAGIONE_SOCIALE e non ad una cessazione del rapporto ad libitum di una delle parti, che costituiva la ratio di tali obbligazioni ulteriori. Non essendo stata accertata con RAGIONE_SOCIALE l’illegittimità di tale recesso e non essendosi, di contro, verificata una delle ipotesi di recesso espressamente previste perché la RAGIONE_SOCIALE fosse tenuta economicamente nei confronti di NOME, è evidente l’insussistenza di un diritto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ».
Per la cassazione di questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, NOME RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ancor prima di procedere alla descrizione ed allo scrutinio dei formulati motivi del ricorso, il Collegio intende ribadire ( cfr., amplius , Cass. n. 23485 del 2013, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le più recenti Cass. n. 2985 del 2018; Cass. nn. 2137 e 15619 del 2022; Cass. n. 9434 del 2023; Cass. n. 9429 del 2024, Cass. n. 7597, 19277 e 32248 del 2025) che quello di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, nel quale trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma ( cfr . Cass. n. 27321 del 2020). Inoltre, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo. Ciò comporta che la relativa denuncia, per ottemperare all’onere della specificazione delle ragioni dell’impugnazione, non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudice dell’impugnazione di controllarne l’osservanza da parte degli arbitri e della corte di appello, né, tanto meno, in una semplice richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti in diritto del giudice dell’impugnazione, ma esige, da un lato, un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi ( cfr . Cass. n. 23670 del 2006; Cass. nn. 6028 e 10209 del 2007; Cass. n. 21035 del 2009; Cass. n. 23485 del 2013; Cass. n. 9429 del 2024; Cass. nn. 7597, 19277 e 32248 del 2025); dall’altro, l’esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad
illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, con cui il ricorrente è chiamato a precisare in qual modo -se per contrasto con la norma indicata o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina -abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito ( cfr . Cass. nn. 32248, 19277 e 7597 del 2025; Cass. n. 9429 del 2024; Cass. n. 23485 del 2013; Cass. n. 3383 del 2004; Cass. n. 12165 del 2000; Cass. n. 5633 del 1999).
Fermo quanto precede, i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Violazione degli artt. 829, comma 3, 383 e 384, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si ascrive alla corte capitolina di avere ritenuto erroneamente inammissibile l’impugnazione del lodo sostenendo che le censure riguardassero valutazioni di fatto, mentre, invece, il COGNOME, ai fini della fase rescindente, aveva dedotto solo errori di diritto del lodo stesso, che non investivano la valutazione del fatto e delle prove documentali. Si era invocata, infatti, la violazione: i ) dell’art. 1381 cod. civ., laddove si era negato che fosse obbligazione della promittente il fatto del terzo anche la persistenza triennale dell’incarico di amministratore delegato; ii ) del procedimento ermeneutico (artt. 1362, 1363, 1366, 1369 cod. civ.), per essere stato interpretato erroneamente l’accordo del 3 ottobre 2005, sia nel qualificare la promessa come relativa alla sola obbligazione di conferimento dell’incarico predetto all’odierno r icorrente, e non anche alla sua durata, sia nel considerare RAGIONE_SOCIALE solo come promittente del fatto del terzo anziché anche obbligata in proprio; iii ) degli artt. 1218, 1372 e 2740 cod. civ., atteso che, pure qualificando l’accordo come prom essa del fatto del terzo, RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto rispondere del proprio inadempimento (da individuarsi nell’inottemperanza del terzo alla conservazione, per un triennio, dell’incarico al COGNOME), a meno di provarne la giusta causa. Si assume, inoltre, che « La corretta qualificazione giuridica di un fatto (che nella sua realtà materia resta incontestato) è questione di diritto, che non richiede valutazioni su quale fosse il fatto e come esso risulti
dalle prove. Per accertare quelle tre ragioni di nullità del lodo non si richiedeva alcun accertamento di questioni di fatto, ma solo l’applicazione ad esso (quale risultava essere materialmente) di un corretto procedimento ermeneutico e soprattutto di una qualificazione in conformità alla legge. . Ma c’è di più: il cuore della difesa era far constare -si intendessero le obbligazioni contrattuali come promessa del fatto proprio o come promessa del fatto del terzo (con il che la questione interpretativa diventava irrilevante) -comunque che NOME risultava obbligata all’indennizzo contrattuale. Solo ai fini della fase rescissoria, perciò, era stata lamentata una questione di fatto: l’omesso esame della sussistenza, o meno, di una giusta causa. Infatti, riscontrate quelle violazioni di diritto, riconosciuta la nullità del lodo, diventava tassativo accertare se la revoca era senza giusta causa e, quindi, NOME che se ne era assunta la responsabilità doveva pagare l’indennizzo promesso ». Si aggiunge, infine, che la pronuncia di inammissibilità contrasta con la precedente ordinanza della Cassazione n. 21537 del 2018, che, invece, aveva disposto il rinvio proprio per esaminare tali motivi;
II) « Violazione degli artt. 1381, 1362, 1367 e 1355, nonché 1372 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Muovendo dal rilievo che « Non si comprende come la corte territoriale, statuita l’inammissibilità della domanda rescissoria, la esamini nel merito. Nella sua logica ciò è inutile. Ma così è. », si contesta alla corte territoriale di avere recepito erroneamente la ricostruzione del lodo secondo cui l’obbligo della durata triennale dell’incarico non gravava su RAGIONE_SOCIALE ma riguardava solo i rapporti RAGIONE_SOCIALE Secondo il ricorrente, invece: i ) la lettera dell’accordo ( punti 4 e 4.7) imponeva a RAGIONE_SOCIALE un obbligo in proprio di garantire la durata triennale; ii ) ritenere che la società da ultimo indicata potesse liberarsi revocando l’incarico al RAGIONE_SOCIALE tramite RAGIONE_SOCIALE equivaleva ad ammettere un’obbligazione meramente potestativa, in violazione dell’art. 1355 cod. civ.; iii ) l’interpretazione della corte d’appell o violava i canoni ermeneutici e privava di efficacia la clausola di garanzia triennale;
III) « Violazione degli artt. 1381, 1372 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato, erroneamente, che l’insussistenza della giusta causa di revoca dell’incarico al COGNOME dovesse essere accertata anteriormente in un giudizio contro RAGIONE_SOCIALE Il ricorrente sostiene, infatti, che: i ) RAGIONE_SOCIALE è estranea al rapporto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –COGNOME, non è litisconsorte necessaria e non ha obblighi verso il promissario; ii ) l’eventuale giudicato contro RAGIONE_SOCIALE sarebbe res inter alios acta e non potrebbe spiegare effetti nel rapporto con RAGIONE_SOCIALE; iii ) l’unico giudizio rilevante è quello tra COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo pattuito in caso di revoca senza giusta causa ;
IV) « Violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1381 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si contesta alla corte distrettuale di avere aderito erroneamente alla qualificazione del contratto come promessa del fatto del terzo, senza considerare che: i ) l’accordo prevedeva espressamente obbligazioni assunte da RAGIONE_SOCIALE ‘ in proprio ‘ ( cfr . punto 4.7); ii ) pure qualificando quel contratto come promessa del fatto del terzo, la mancata persistenza triennale nell’incarico comportava automaticamente l’obbligo di indennizzo ex art. 1381 cod. civ.; iii ) il lodo e la medesima corte avevano a dottato un’interpretazione ‘ sleale ‘, contraria ai canoni di buona fede e conservazione del contratto. In ogni caso -sia se qualificata come promessa in proprio, sia se intesa come promessa del fatto del terzo -il contraddittorio sul punto della giusta causa doveva svolgersi solo contro RAGIONE_SOCIALE, e non contro RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio rileva, innanzi tutto, che la sentenza oggi impugnata dopo avere affermato che « L’impugnazione è inammissibile per un duplice ordine di motivi » ( cfr . pag. 3), ha considerato la medesima impugnazione « Da un lato inammissibile » e, dall’altro, « sotto altro autonomo profilo , infondata nel merito » ( cfr . ancora pag. 3). Nel suo dispositivo, infine, si legge « Rigetta l’impugnazione » ( cfr . pag. 5).
Le odierne censure investono entrambi tali profili e questo modus procedendi del ricorrente appare dettato, ragionevolmente, dal fatto che la
corte distrettuale, pur avendone ‘rigettato’ il ricorso, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della sua infondatezza, ne ha evidenziato, comunque, un profilo di inammissibilità. Pertanto, è innegabile l’interesse del COGNOME anche in relazione a quest’ultimo, onde scongiurare l’eventualità che, diversamente, potesse considerarsi precluso l’esame delle sue censure svolte in relazione alle argomentazioni afferenti il merito della decisione di ‘rigetto’ .
Fermo quanto precede, il primo motivo di ricorso, che investe la ragione di ‘ inammissibilità ‘ della impugnazione del lodo come individuata nella motivazione della decisione oggi contestata, si rivela fondato.
È doveroso puntualizzare, preliminarmente, che, in linea generale, una decisione rescindente di questa Corte vincola il giudice di rinvio sia al principio di diritto enunciato, sia alle statuizioni che sorreggono la cassazione.
Va rimarcato, poi, che la pronuncia resa da Cass. n. 21537 del 2018, nel cassare la prima decisione della Corte d’appello di Roma n. 4757 del 2012, rinviò la causa alla medesima corte affinché quest’ultima provvedesse ‘ all’esame dei motivi di impugnazione ‘ : tale pronuncia fu giustificata, sostanzialmente, dal rilievo che quella stessa corte aveva ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione del lodo perché aveva tenuto conto di quanto sancito dall’ art. 829, comma 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006 (che non consente l’ impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, salvo che non sia stato espressamente concordato), senza considerare, tuttavia, che « la legge cui lo stesso art. 829, comma 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato » (nella specie risalente al 3 ottobre 2005, data dell’accordo tra la RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale azionista di controllo della RAGIONE_SOCIALE, ed il COGNOME, recante, al punto 13, la seguente clausola compromissoria: ‘ Qualunque controversia insorgesse tra le parti in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione della presente Determinazione sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre
membri, due dei quali designati dalle parti, uno per ciascuna ed il terzo dai due arbitri di parte ovvero, in mancanza di intesa fra loro, dal presidente del Tribunale di Roma. L’arb itrato sarà rituale ed avrà sede a Roma. La decisione avrà luogo secondo diritto ‘) .
Orbene, nella fattispecie in esame, la corte di rinvio, una volta ritenuti ammissibili i motivi giusta il predetto dictum di questa Corte, nel senso, cioè, che la loro tipologia sarebbe stata tra quelli astrattamente proponibili per legge contro il lodo, li ha poi ritenuti inammissibili per come concretamente formulati: è evidente, allora, che, così opinando, la corte capitolina certamente non ha inteso disattendere il compito affidatole dalla Cassazione, ma, più semplicemente, ha giudicato inammissibili, solo per come effettivamente argomentati, motivi, di per sé, astrattamente proponibili.
4.1. Tanto premesso, il motivo in esame è fondato.
Invero, l’odierno ricorso riporta, in ossequio al principio di autosufficienza, il contenuto dell’accor do intercorso il 3 ottobre 2005 tra la RAGIONE_SOCIALE, ‘ in proprio e quale azionista di controllo ‘ della RAGIONE_SOCIALE ( cfr . punto 4.7), ed il COGNOME, nel quale si legge, tra l’altro (avvertendosi, fin da ora, che ogni riferimento alla Società , in esso rinvenibile, deve intendersi riferito alla RAGIONE_SOCIALE), che: a ) ‘ RAGIONE_SOCIALE si impegna a far sì che l’assemblea della Società proceda, entro e non oltre l’acquisizione dell’intera partecipazione azionaria della RAGIONE_SOCIALE, alla nomina dell’ing. COGNOME quale membro del consiglio di amministrazione di Società con incarico di durata triennale, l’attribuzione della carica di Amministratore delegato e dei necessari poteri ‘ ( cfr . punto 2); b ) ‘ Le parti convengono il rapporto di amministrazione sia assistito da una clausola di durata minima garantita di tre anni, nell’interesse di entrambe le parti ‘ ( cfr . punto 4); c ) ‘ 4.1. In caso di recesso anticipato da parte dell’COGNOME. COGNOME dall’incarico di Amministratore Delegato e/o nel caso in cui l’ing. COGNOME dovesse rassegnare dimissioni non giustificate e non su richiesta dell’azionista di riferimento, l’ing. COGNOME dovrà co rrispondere alla RAGIONE_SOCIALE, a titolo di indennità risarcitoria, un importo pari al 30% (trenta percento) della differenza fra quanto effettivamente percepito ed i compensi cui avrebbe
avuto diritto a titolo di retribuzione entra il termine del triennio. Tale indennità risarcitoria non sarà dovuta nell’ipotesi in cui il recesso ad iniziativa dell’ing. COGNOME venga comunicato alla Società e/o a RAGIONE_SOCIALE con un preavviso di sei mesi. 4.2. In caso di recesso anticipato da parte della Società e/o in caso di revoca dell’incarico di Amministratore Delegato e di Amministratore che non siano o perati dalla Società per l’ipotesi di giusta causa, e/o nel caso in cui l’ing. COGNOME dovesse rassegnare le dimissioni su richiesta di RAGIONE_SOCIALE, sarà corrisposto all’ing. COGNOME un importo, a titolo di indennità risarcitoria, pari ai compensi fissi cui avrebbe avuto diritto ove il rapporto fosse proseguito fino alla naturale scadenza del mandato. 4.3. La s omma di cui al precedente punto 4.2. sarà dovuta all’ing. COGNOME anche nel caso in cui la cessazione del rapporto di amministrazione sia dovuta: i) a revoca anticipata ad iniziativa della Società, non sorretta da giusta causa e/o: ii) a decadenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva l’ipotesi della immediata rinomina all’interno del Consiglio precedentemente decaduto: 4.4. La somma di cui al precedente punto 4.2 sarà dovuta all’ing. COGNOME anche nelle ipotesi in cui quest’ultimo rinunci alla carica per giusta causa imputabile alla Società, ovvero a seguito del venire meno del controllo, diretto o indiretto, della Società da parte del Socio, sempre che tali dimissioni siano rassegnate entro e non oltre il 900 giorno dal ricevimen to, da parte dell’ing. COGNOME, di comunicazione scritta in tal senso del Presidente della Società e/o dalla conoscenza, da parte dell’ing. COGNOME, delle operazioni che comportino il venir meno del controllo, diretto o indiretto, della società ‘ ( cfr . punti 4.1.4.4.); iv ) ‘ Le obbligazioni contenute nei punti che precedono vengono assunte da parte di RAGIONE_SOCIALE sia in proprio, sia nella qualità di azionista di riferimento della Società ‘ ( cfr . punto 4.7).
4.1. Il ricorso descrive ( cfr ., amplius , pag. 14-25), inoltre, il contenuto del lodo impugnato, dal quale emerge, per quanto qui ancora di interesse, che il collegio arbitrale, dopo aver ricostruito, nei suoi tratti obiettivi essenziali, la vicenda che aveva condotto all’instaurazione del procedimento innanzi ad esso ed aver considerato « decisivo, ai fini della pronuncia, valutare in primo luogo l’effettivo contenuto e la natura delle obbligazioni discendenti
dall’atto del 3 ottobre 2005 con l’ing. COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE », aveva ritenuto, tra l’altro, che: i ) « , la struttura negoziale prescelta dalle parti risulta chiaramente imperniata nella costruzione di una fattispecie riconducibile a lla promessa del fatto (o dell’obbligazione) del terzo. È opportuno ricordare, al riguardo, che ci troviamo, infatti, in presenza di una convenzione nella quale una delle parti (RAGIONE_SOCIALE) prometteva all’altra (COGNOME) il fatto di un terzo (RAGIONE_SOCIALE) estraneo alla convenzione. È evidente, allora, che, nell’ambito di uno schema così predeterminato, occorre volta per volta verificare quale è il contenuto dell’obbligo del promittente e, soprattutto, quali sono gli effetti, limitati necessariame nte ai rapporti tra le parti contraenti, derivanti dall’attuaz ione degli obblighi intercorrenti con il terzo e dalle conseguenze e/o possibili interferenze che i rapporti tra il promissario ed il terzo possono creare rispetto alla convenzione . . Il punto fondamentale diventa, allora, l’individuazione del confine tra il contenuto dell’obbligo posto effettivamente a carico delle parti, come vero e proprio ‘negozio di adempimento’ , e l’incidenza che potranno avere le vicende successive e funzionali discendenti dal comportamento del terzo originario (e, potremmo aggiungere) principale. Al riguardo, rilevato che occorre necessariamente far riferimento, in primo luogo, alle pattuizioni del contratto, si deve comunque osservare che il profilo essenziale si incentra sul fatto giuridico costituito dal comportamento e/o dall’adempimento del terzo, fermo restando che i limiti, le condizioni e la portata dell’efficacia riflessa di tale adempimento non sono uniformi e variano secondo la natura del rapporto interno sussistente tra le parti ed il terzo. Solo dall’accertamento concreto (della disciplina e delle previsioni) di tale rapporto e della sua influenza sul rapporto originario principale può valutarsi correttamente se si è verificato il risultato oggetto del rapporto obbligatorio e quindi la conseguente estinzione delle reciproche pretese ed obblighi delle parti. D’altronde, nella stessa ottica dell’art. 1381 c.c. la responsabilità di colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto del terzo sorge soltanto nell’ipotesi in cui il ‘terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso’, tenuto conto che, secondo l’orientamento giurisprudenziale tuttora
dominante, il contenuto dell’obbligo del promittente consiste nell’adoperarsi affinché il terzo esegua quanto costituisce oggetto della promessa, con la conseguenza, per converso, che il terzo, come non assume nessun obbligo per effetto della promessa, cosi, per definizione, non ha titolo per interloquire nella lite tra il promittente e il promissario (v. Cass. 14 febbraio 2005 n. 2886 che, tra l’altro, sul piano processuale aggiunge che ‘a prescindere dalla condotta tenuta dal terzo, lo stesso non ha veste di litisconsorte necessario nel giudizio tra le parti originarie’). Ed è evidente che detto principio vale anche nell’ipotesi inversa per cui le eventuali controversie o contestazioni sorte nell’ambito delle fasi attuative e comunque successive all’instaurazione del rapporto tra il promissario ed il terzo non possono influire e/o interloquire sul rapporto promittente promissario »; iii ) « nella fattispecie in esame, l’accordo del 3 ottobre 2005, come risulta per tabulas dalle clausole dell’atto, poneva a carico della RAGIONE_SOCIALE una serie di adempimenti -v. art. da 2 a 3.5 -volti a far sì che la RAGIONE_SOCIALE (della quale assumeva la qualità di futura azionista di riferimento) attribuisse all’Ing. COGNOME la carica di Amministratore delegato della stessa società con i relativi poteri ed alle condizioni di durata, economiche e professionali concordate e prestabilite appunto nell’atto . Allo stesso modo, -sia pure con distinta scansione logica e temporale -nelle clausole da 4.1 a 4.7 erano elencate e specificatamente disciplinate tutte le ipotesi di recesso e/o revoca (provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE o dallo stesso ing. COGNOME) con l’indicazione dei relativi presupposti e degli effetti anche di natura economica rispettivamente derivanti dalle singole ipotesi di cessazione dei rapporti RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ipotesi descritte in maniera oggettiva e come circostanze certamente esterne ( rectius estranee) rispetto alla sfera di attività e di influenza della RAGIONE_SOCIALE e, quindi, dei rapporti tra la stessa ed il COGNOME. In questo quadro appare incontestabile che l’intento delle parti stipulanti l’accordo del 3 ottobre 2005 era chiaramente rivolto alla precisa delimitazione dei rapporti NOME RAGIONE_SOCIALE che venivano in realtà ad esaurirsi, per questa parte, con il perfezionamento dell’ iter del conferimento di nomina ad amministratore delegato della partecipata RAGIONE_SOCIALE alle condizioni tutte, anche economiche,
previste nello stesso accordo. In questo quadro, per la parte relativa alla diversa e successiva ipotesi di recesso e/o revoca della predetta nomina, la RAGIONE_SOCIALE e l’ing. COGNOME dovevano limitarsi quindi a recepire il fatto storico della cessazione COGNOME, per una -appunto -delle cause riportate nell’accordo, senza, peraltro, poter evidentemente interferire o interloquire sulla valutazione dei contenuti concreti o delle modalità effettive di realizzazione di tali atti, le cui sorti e la cui disciplina potevano e dovevano rig uardare soltanto e restare nell’ambito dei rapporti diretti RAGIONE_SOCIALE »; iv ) « In buona sostanza, da un esame analitico e complessivo della scrittura del 3 ottobre 2005 , si può correttamente dedurre che il fatto promesso dalla RAGIONE_SOCIALE doveva riguardare la nomina del COGNOME a consigliere di amministrazione, prima, e amministratore delegato, poi, (da parte) della RAGIONE_SOCIALE alle condizioni riportate nella scrittura, mentre tutte le vicende e fasi successive attinenti allo svolgimento ed all’eventuale cessazione del rapporto avevano una loro autonoma disciplina e coinvolgevano direttamente i rapporti COGNOME, con ogni conseguente effetto in ordine alla valutazione, nelle sedi competenti, delle rispe ttive ragioni o pretese, senza perciò che la RAGIONE_SOCIALE e l’ ing. COGNOME potessero essere investiti nei loro rapporti diretti, prima del loro accertamento o della loro autonoma definizione degli effetti indennitari e/o risarcitori di cui ai punti 4.2 e 4.3 dell’accordo. Si tratta di un profilo pregiudiziale che assume carattere determinante per escludere che il Collegio possa sia pure in via incidentale esaminare e statuire sulle vicende che hanno contrassegnato i rapporti tra l’ ingCOGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (e quindi sulle contrapposte ragioni che potranno eventualmente essere fatte valere nel loro rispettivo ambito), anche per l’assorbente ragione della inconfigurabilità -tra l’altro -anche sul piano processuale di un litisconsorzio necessario estensibile -in questa sede -nei confronti appunto del terzo RAGIONE_SOCIALE D’altronde, proprio l’istruttoria espletata ha avuto modo di dare conferma, per quanto interessa ai fini del presente giudizio e sia pure nella delicatezza e nella estrema peculiarità degli elementi che hanno contrassegnato i rapporti RAGIONE_SOCIALE–COGNOME, della sussistenza di un iter che
ha portato comunque alla revoca intimata espressamente per giusta causa dalla RAGIONE_SOCIALE al COGNOME dalla carica di Amministratore delegato della società . Alla luce delle considerazioni finora svolte debbono essere, pertanto, respinte sia le domande proposte dall’ing. COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, sia le domande di risarcimento danni formulate dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’ing. COGNOME ».
4.2. La sentenza impugnata, poi, dà atto che, per effetto della già menzionata pronuncia resa da Cass. n. 21537 del 2018, « vanno dunque esaminati i motivi di impugnazione del lodo, per violazione delle norme di diritto, erroneamente dichiarati inammissibili » dalla sentenza n. 4757/2012 della corte capitolina, così descrivendoli: « b) Violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., con riguardo alla corretta interpretazione e qualificazione delle obbligazioni di RAGIONE_SOCIALE in forza del patto del 3 ottobre 2005 erroneamente ritenute promessa del fatto del terzo RAGIONE_SOCIALE; c) violazione degli artt. 1218, 1372 e 2740 c.c., per non avere comunque ritenuto RAGIONE_SOCIALE inadempiente e quindi tenuta al risarcimento; d) violazione dell’art. 1381 c.c., per non avere condannato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’indennizzo dovuto nel caso che il terzo non compia il fatto promesso ».
4.3. Fermo quanto precede, la corte distrettuale ha giudicato l’impugnazione , innanzi tutto, inammissibile «in quanto, pur essendo prospettati errori di diritto, la censura investe la valutazione del fatto e delle prove documentali operata dal Collegio arbitrale che non ha male applicato le norme di diritto, ma ha operato una ricostruzione della vicenda applicando in modo corretto le norme di diritto».
Trattasi, però, di un’affermazione cui non può darsi seguito, proprio alla stregua delle già descritte, specifiche clausole dell’accordo come riportate in ricorso, da cui emerge che, in realtà, il motivo di impugnazione del lodo formulato innanzi alla corte suddetta era in diritto, non in fatto.
In altri termini, è vero che è estraneo al sindacato di legittimità la mera ricostruzione del fatto, ma qui ciò che era stato dedotto era il mancato rispetto dei canoni legali di ermeneutica per avere il giudice disatteso la
lettera ed il sistema delle clausole, posto che: i ) era pacifico che tra il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (controllante) era un intercorso un patto (quello, già descritto, del 3 ottobre 2005) in base al quale il primo sarebbe stato nominato amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALE allorquando la seconda ne avrebbe assunto il controllo totalitario; ii ) la durata ‘ minima garantita ‘ dell’incarico de quo era stata sancita in ‘ tre anni ‘ ‘ nell’interesse di entrambe le parti ‘ (cioè sia del COGNOME che della RAGIONE_SOCIALE); iii ) ove fosse stato revocato anzitempo da RAGIONE_SOCIALE, salvo che per giusta causa, l’odierno ricorrente avrebbe avuto diritto a ricevere un indennizzo da RAGIONE_SOCIALE; iv ) le obbligazioni di cui ai punti precedenti erano state assunte, ‘ da parte di RAGIONE_SOCIALE, sia in proprio, sia nella qualità di azionista di riferimento ‘ di RAGIONE_SOCIALE
Ecco, allora, che l’assunto complessivamente sostenuto dal COGNOME innanzi alla corte d’appello secondo cui tale promessa non era qualificabile ex art. 1381 cod. civ. perché non poteva comprendere la promessa diretta del promittente di un indennizzo, sia pure sub condicione ; ogni diversa interpretazione della medesima promessa si sarebbe rivelata in contrasto con i canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1366, 1367, 1369 e 1355 cod. civ., atteso che, se RAGIONE_SOCIALE avesse potuto liberarsi ad libitum , tramite la RAGIONE_SOCIALE, dalla prima totalmente controllata, dell’obbligazione indennitaria semplicemente declamando una giusta causa, la sua promessa sarebbe stata capziosa, senza effetto, aleatoria e meramente potestativa; che, comunque, la promessa indennitaria di RAGIONE_SOCIALE (in realtà in proprio), quand’anche intesa come promessa del fatto del terzo RAGIONE_SOCIALE, sarebbe stata comunque violata non avendo il terzo mantenuto l’incarico per tre anni, con conseguente inadempimento di RAGIONE_SOCIALE e suo debito dell’indennizzo ; che, dunque, doveva considerarsi una costruzione giuridica erronea quella, fatta propria dal collegio arbitrale, che aveva elevato il previo accertamento, ad iniziativa di COGNOME, dell’inesis tenza della giusta causa in contraddittorio con la controllata RAGIONE_SOCIALE, a condicio juris dell’azione contro l’unica obbligata RAGIONE_SOCIALE , per l’indennizzo -aveva riguardato proprio
il mancato rispetto dei canoni legali di ermeneutica, avendo il giudice disatteso la lettera ed il sistema delle clausole.
Deve ricordarsi, del resto, che, come rimarcato, affatto condivisibilmente, da Cass. n. 13604 del 2024 ( cfr . in motivazione), il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si compone di due fasi: la prima, rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo e che si può concludere con l’annullamento del medesimo; la seconda, rescissoria, ch e fa seguito all’annullamento e nel corso della quale il giudice procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima di tali fasi non è consentito alla corte d’appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri nei limiti di quanto sancito dall’art. 829 cod. proc. civ.; solo in sede resciss oria al giudice dell’impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall’art. 829 cod. proc. civ.
Nella odierna fattispecie, la qui impugnata sentenza della corte distrettuale, in sede rescindente, avrebbe dovuto valutare i soli denunciati errori di diritto ascritti al lodo, vale a dire: 1) la violazione dell’art. 1381 cod. civ., nel l’ assumere che fosse obbligazione della promittente il fatto del terzo il conferimento all’ing. COGNOME dell’incarico di amministratore delegato ma non anche la egualmente promessa (testuale nel punto 4.2. del citato patto), della persistenza per un triennio nell’incarico; 2) la duplice violazione del procedimento ermeneutico degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 cod. civ. perpetrata nell’interpretare l’accordo del 3 ottobre 2005: a) come promessa del fatto del terzo ma relativa alla sola obbligazione di confer imento all’ingCOGNOME dell’incarico di amministratore delegato e non anche alla persistenza per un triennio nell’incarico, e b ) non come promessa in proprio, risultando evidente, peraltro, che sia dalla inattuazione, da parte del terzo, della promessa di persistenza per un triennio nell’incarico, sia dalla violazione della promessa del fatto proprio, RAGIONE_SOCIALE si sarebbe comunque
trovata obbligata all’indennizzo contrattuale; 3) la violazione degli artt. 1218, 1372 e 2740 cod. civ., nel non far derivare dall’adottato presupposto della promessa del fatto del terzo la conseguenza – necessitata ex lege – che l’inottemperanza del terzo (relativamente alla conservazione per un triennio dell’incarico) costituiva inadempimento del promittente, a meno che la giusta causa sussistesse davvero, sicché la decisione della controversia richiedeva, al fine della condanna di RAGIONE_SOCIALE all’indennizzo dovuto in base al patto del 3 ottobre 2005, un accertamento in contraddittorio con essa circa l’ottemperanza/inottemperanza del terzo, e non il previo accertamento come fatto storico in contraddittorio con il terzo.
Trattavasi, dunque, come risulta affatto palese, di censure di violazioni di norme di diritto (cioè la corretta qualificazione giuridica di fatti pacifici) che non implicavano valutazioni fattuali o di prove documentali di cui, al più, si sarebbe potuto/dovuto discutere nella eventuale, successiva sede rescissoria deputata all’accertamento di fatto sulla sussistenza della giusta causa.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché evidentemente connessi, in quanto tutti diretti a contestare la valutazione di infondatezza dell’impugnazione effettuata dalla corte territoriale, si rivelano parimenti meritevoli di accoglimento.
Invero, non persuade la tesi (di arbitri e corte appello) secondo cui, nella specie, si sarebbe trattato, esclusivamente, di una promessa del fatto del terzo. Ad avviso di questo Collegio, infatti, è innegabile che, proprio dalle già riportate clausole dell’accordo del 3 ottobre 2005 intercorso tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE ( cfr., amplius, i punti da 4. a 4.7), emerga che quest’ultima -la quale, giova rimarcarlo nuovamente, aveva sottoscritto l’atto in proprio e quale azionista di controllo d i RAGIONE_SOCIALE -fosse da considerarsi direttamente obbligata, altrimenti verificandosi la situazione paradossale lamentata dal ricorrente nel suo secondo motivo.
In ogni caso, ove pure si fosse trattato di mera promessa del fatto di un terzo, questa promessa non poteva che riguardare non il solo conferimento dell’incarico, ma anche la sua durata triennale (vedi ancora il punto 4 dell’accordo suddetto ).
I n quest’ottica, dunque, di fronte alla revoca anzitempo, da parte del terzo, dell’incarico al COGNOME, la promittente (oggi controricorrente) avrebbe dovuto corrispondere l’indennizzo ove tale revoca fosse stata sprovvista di giusta causa. Giusta causa che, pertanto, si sarebbe potuta e dovuta accertare proprio nella causa tra promittente e promissario, rivelandosi estranea il terzo (RAGIONE_SOCIALE) al rapporto tra gli stessi.
Alteris verbis , se ne doveva e poteva conoscere come accertamento del verificarsi della condizione della promessa diretta nel rapporto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, con onere di prova a carico della prima, e non, invece, come ipotizzato dagli arbitri e dalla corte distrettuale, nel rapporto RAGIONE_SOCIALECOGNOME , che, peraltro, avrebbe imposto a quest’ultimo, erroneamente, di provare l’inidoneità dei fatti invocati come giusta causa legittimante la sua anticipata revoca, mentre, in realtà, la dimostrazione della giusta causa è a carico di chi la invoca.
Resta solo da aggiungere che il pretendere, come fatto anche dalla sentenza impugnata, dal COGNOME l’ottenimento, ancor prima di agire contro l’odierna controricorrente, di una decisione contro la sola RAGIONE_SOCIALE concernente il mero accertamento dell’inesistenza di una valida giusta causa di revoca del suo incarico di amministratore di quest’ultima, mostra pure di non considerare che una tale decisione in quanto res inter alios acta, certamente non avrebbe potuto fare stato nel diverso e successivo giudizio contro la controllante RAGIONE_SOCIALE
6. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di NOME COGNOME deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso di NOME COGNOME, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME