Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19967 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14662/2019 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso cui è domiciliato in Roma, INDIRIZZO ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-resistente- nonché
NOME COGNOME;
-intimata-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA n. 484/2018, pubblicata il 2 novembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, dipendente del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto la riforma della graduatoria approvata con D.D. 121 del 26 giugno 2013 e integrata con D.D. 143 del 23 luglio 2013 relativa alle progressioni economiche e passaggio alla fascia superiore, profilo ispettore del lavoro, e la condanna della P.A. a riconoscere un punteggio utile a conseguire la progressione e il pagamento RAGIONE_SOCIALE connesse differenze retributive.
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE, mentre NOME COGNOME è rimasta contumace.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 897/2016, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Reggio Calabria, nella contumacia della sola NOME, con sentenza n. 484/2018, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
IL RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e 24 e 111 Cost. in quanto, a suo avviso, il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE avrebbe introdotto, in appello, dei fatti nuovi, rappresentati dalla circostanza che le competenze di Ispettore di società cooperative, con riferimento alle quali egli poteva vantare un’abilitazione professionale, sarebbero state esercitate dagli Ispettori del RAGIONE_SOCIALE solo in casi limitati e su base volontaria.
La doglianza è infondata.
Infatti, a prescindere da quanto allegato dalla P.A., il ricorrente era comunque tenuto a dimostrare la coerenza del l’espletamento RAGIONE_SOCIALE funzioni di ispettore di società cooperative da lui indicate con i contenuti del profilo professionale al quale si riferiva la procedura.
La valutazione di detta coerenza spettava alla corte territoriale, la quale ben poteva, come ha fatto, dare rilievo, anche in assenza di contestazioni della parte pubblica, al carattere meramente eventuale e straordinario del potere ispettivo rimasto al RAGIONE_SOCIALE resistente.
2) Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e 97 Cost. in quanto la corte territoriale non avrebbe compiuto un’interpretazione letterale del bando, ma avrebbe fatto riferimento ad elementi non considerati dalle norme come oggetto RAGIONE_SOCIALE indagini ermeneutiche e privi di logicità.
La doglianza è inammissibile.
Infatti, il ricorrente, pur affermando, in apparenza, di contestare il mancato rispetto del criterio dell’interpretazione letterale, ha, in realtà, chiesto a questa RAGIONE_SOCIALE di compiere una rilettura alternativa RAGIONE_SOCIALE clausole del bando menzionato, il testo del quale, poi, neppure è stato riportato per intero.
Si tratta, però, di un’istanza che non può trovare spazio nella presente sede di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017).
3) Il ricorso è rigettato.
Nessuna statuizione deve esservi sulle spese di lite, non essendosi la RAGIONE_SOCIALE difesa con controricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
– rigetta il ricorso;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 23