Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1495 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1495 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 29311-2021 proposto da:
COGNOME NOME, in qualità di erede di COGNOME NOME, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 550/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 20/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2022 dal AVV_NOTAIO Rela tore AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, contro sentenza della Corte d’appello di Salerno, la quale ha ritenuto inammissibile l’appello contro ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha dichiarato l’esecutività del progetto di divisione ai sensi dell’art. 789 c.p.c. In particolar e, la corte di merito ha riconosciuto che le contestazioni mosse all’epoca dal dante causa dell’attuale ricorrente non impedissero le definizione della divisione con ordinanza e che, conseguentemente, non aprissero la via all’impugnazione del provvedimento con appello.
Tale ratio decidendi è oggetto dell’unico motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il provvedimento era certamente appellabile, essendo stato pronunciato in assenza del presupposto della mancanza di contestazioni.
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME hanno resistito con controricorso.
NOME, NOME restano intimati.
La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
Il ricorso è fondato.
Risulta dalla stessa sentenza impugnata che l’attuale ricorrente, in sede di udienza di discussione del progetto di divisione, aveva negato un proprio obbligo restitutorio verso la massa, con ciò proponendo una contestazione, la quale, incidendo sulla misura dei conguagli, riguardava in modo immediato e diretto la ripartizione prefigurata nel progetto, impedendone pertanto l’approvazione. È in errore la Corte d’appello quando rimprovera al condividente di non aver sollevato la
questione in precedenza, essen do esattamente l’udienza di discussione la sede per proporre le contestazioni contro il progetto. L’inciso, enfatizzato dalla Corte d’appello, secondo cui colui il quale aveva avanzato la contestazione, nella stessa sede, aveva dichiarato che ‘per il resto, non si opponeva all’approvazione’ è del tutto insignificante e non introduce alcuna incertezza sull’atteggiamento difensivo della parte, che condivideva il progetto in linea di massima, ma non riteneva giusta la determinazione del conguaglio a suo carico.
Questa Corte ha più volte chiarito che, mentre l’assenza del difensore costituito non impedisce l’approvazione del progetto, dovendosi intendere quale implicita rinuncia a sollevare contestazioni (Cass. n. 12949/1999; n 3810/1988), l’esistenza di una q ualsiasi contestazione, purché attinente al progetto (Cass. n. 3200/1975; n. 606/1976), paralizza il potere del giudice di dichiararne l’esecutività (Cass. n. 24834/2022).
Nella memoria i controricorrenti insistono nel sostenere che la contestazione non av eva ad oggetto la divisione ‘ma il conguaglio che è cosa diversa’; ma i conguagli non hanno alcuna autonomia della divisione, rappresentando il riflesso della ripartizione prefigurata con il progetto: non si possono contestare i conguagli, senza contemporaneamente contestare il progetto nel suo complesso.
La presenza di una tale contestazione, seppure limitata alla misura del conguaglio, in quanto non recepita dai compartecipi, impediva per ciò solo, e indipendentemente da qualsiasi altra considerazione sul merito, di definire il giudizio divisorio con ordinanza, richiedendosi la pronunzia della sentenza, ai sensi dell’art. 789, comma 3, c.c.
Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa co mposizione, che
giudicherà sull’impugnazione e liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione