Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18816 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18816 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 38687 – 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 302/2019 del TRIBUNALE DI AVEZZANO, pubblicata il 3/6/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/7/2024 dal consigliere NOME COGNOME
letta la memoria della controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 406/2017, il Giudice di pace di Avezzano rigettò l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo n.37/2017, pronunciato nei suoi confronti ad istanza di RAGIONE_SOCIALE per la somma di Euro 3.080,00, oltre interessi moratori e spese della procedura, a titolo di saldo della fattura n. 3/13 del 24/1/2013 di complessivi E uro 11.080,00; l’importo era stato preteso a compenso dell ‘ attività di progettazione – e gestione delle relative pratiche presso il Comune, l’ Enel e il GSE – de ll’impianto fotovoltaico di 69,60 kWp, realizzato da RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, presso INDIRIZZO Celano.
L’opponente aveva sostenuto , a motivo di opposizione, l’insussistenza del credito, per nullità del contratto che ne era fonte, ai sensi dell’art. 2231 cod. civ.; aveva rappresentato, infatti, che la progettazione di impianti elettrici è attività professionale riservata agli iscritti, n ell’albo degli ingegneri , alle specifiche sezioni previste alle lettere a) e b) del comma primo dell’art. 46 d.P.R. 328/2001, laddove l’ingegnere NOME COGNOME, legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, che aveva elaborato e firmato la progettazione dell’impianto fotovoltaico, era iscritto all’albo degli ingegneri nell a sezione c).
La società opposta, ribadito che era una società impiantistica avente ad oggetto l’offerta di servizi completi di elaborazione e consegna chiavi in mano di impianti fotovoltaici, aveva rappresentato la natura non professionale dell’attività per la quale er a stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo e il fatto che l’opponente avesse
rilasciato, in sede transattiva, una ricognizione di debito ai sensi dell’art . 1988 cod. civ. che implicava l’inversione dell’onere probatorio dell’esistenza del credito.
1.1. Il Giudice di pace motivò il rigetto rimarcando che la società opponente aveva opposto eccezione di nullità del solo contratto originario intercorso tra le parti avente ad oggetto la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e non la nullità della successiva scrittura privata transattiva del 17/12/2013, di cui avrebbe dovuto invece chiedere l’annullamento ex art. 1972 II comma cod. civ..
Con sentenza n. 302/2019, il Tribunale di Avezzano rigettò l’appello di RAGIONE_SOCIALE , escludendo, tuttavia, la natura novativa della transazione intercorsa tra le parti e, in conseguenza, l’applicabilità alla fattispecie del II comma dell’art. 1972 cod. civ.; quindi, escluse pure l’invalidità del contratto ritenendo l’impianto fotovoltaico un’ opera implicante competenze elettroniche, per la natura di alcuni elementi che lo compongono e rimarcando che la progettazione era stata svolta proprio da un ingegnere informatico.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandolo ad un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, depositando successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2229 cod. civ. e 3 e 46 del d.P.R. 328/2001, per avere il Tribunale rigettato l’eccezione di nullità del contratto , titolo del credito azionato per decreto ingiuntivo.
In particolare, non avrebbe considerato che la progettazione di un impianto fotovoltaico è attività professionale riservata per legge agli ingegneri iscritti alle sezioni previste alle lett. a) e b) del settore A come
previste da ll’art. 4 5 del d.P.R. n. 328/2001, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»; quest’articolo ha previsto infatti, all’interno dell’albo professionale , la suddivisione dei professionisti ingegneri in tre settori, in base allo specifico ramo di studio effettuato ed esame di abilitazione superato, civile e ambientale, industriale e dell’informazione e, poi, all’art. 46, ha definito le specifiche attività professionali per ogni settore; al comma 3 dell’art. 3, infine, ha stabilito che il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato; il Tribunale non avrebbe considerato che l ‘ing. NOME COGNOME è iscritto all’albo degli ingegneri, sezione A, settore c), avendo conseguito laurea informatica e, perciò, non avrebbe potuto redigere e firmare il progetto di un impianto di produzione di energia elettrica in quanto non abilitato, non avendo il titolo di studio necessario né avendo sostenuto lo specifico esame di stato richiesto.
1.2. Il motivo è fondato.
Secondo la previsione dell’ art. 2, comma 1, lettera c del d.lgs. 29-122003 n. 387, recante l’attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, l ‘impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica inquadrabile fra gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta.
L’art. 2 del d.m. 05/07/2012 (e, nello stesso senso i precedenti d.m. 28 luglio 2005, d.m. 6 febbraio 2006, d.m. 19 febbraio 2007, d.m.
11 aprile 2008), disegnando il nuovo sistema di incentivi per la produzione di energia fotovoltaica ha definito, quindi, «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico» l’impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico, composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettri ci minori; l’«impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative» è, poi, l’impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione pure regolamentate, mentre l’«impianto fotovoltaico realizzato su un edificio» è l’impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità pure individuate; l’«impianto fotovoltaico con tecnologica» è u n impianto fotovoltaico moduli e componenti caratterizzati da innovazioni tecnologiche; infine, il «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione» è l’ impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico, composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori.
Il comma 2 della norma in esame ha chiarito che la progettazione dell’impianto rientra nella sola competenza professionale del professionista iscritto all’albo qualora la potenza dell’impianto ecceda i 6 KW di potenza.
Il professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta unicamente abilitato alla progettazione di un impianto di produzione di energia elettrica con la
suindicata potenza è, quindi, individuato dal Regolamento recato dal d.P.R. n. 328/2001, adottato a seguito della riforma attuata con la legge n. 4 del 1999 che ha inciso sul valore e la durata dei corsi universitari e ha, perciò, reso necessario ridefinire i requisiti per l’accesso alle cosiddette professioni protette, per le quali è prescritta l’iscrizione a un albo o a un ordine professionale.
In particolare, infatti, secondo il comma terzo dell ‘art. 3 del Regolamento, il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti a uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.
Ciò precisato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, gli impianti di fotovoltaico devono essere ricompresi, ex art. 46 d.P.R. 328/2001, nelle competenze degli ingegneri civili e ambientali, iscritti nel settore a) e degli ingegneri industriali iscritti nel settore b): all’art. 46 del Regolamento, infatti, sono previsti, nella competenza propria del settore a), «i sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio» e, per la competenza del settore b) «la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, .
La competenza degli iscritti al settore c), al contrario, è descritta come «pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni»: la chiara lettera della norma (sul primato del criterio letterale nella interpretazione cfr. in ultimo, Sez. U, n. 23051 del 25/07/2022) preclude, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, di ritenere rilevante e sufficiente soltanto la presenza,
nell’impianto, di una componente elettronica (nella specie individuata nell’ inverter ), perché gli impianti e i sistemi elettronici di competenza degli iscritti al settore c) sono specificamente quelli di automazione oppure anche i generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.
Diversamente non può ritenersi neppure in riferimento alle due pronunce del Consiglio di Stato, n. 686/2012 e n. 1473/2009 ( quest’ultima invocata dal controricorrente) laddove hanno affermato che l’elencazione, compiuta all’art. 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni ‘A’ e ‘B’ dell’albo dell’Ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere a una ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell’àmbito della professione stessa come già normativamente definito, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche; quel che è, infatti, stato rimarcato è che il d.P.R. n.328/2001, (come afferma esplicitamente il suo art.1, comma 2) non innova in alcun modo la disciplina antecedente sulle competenze professionali, nel senso che era ben possibile, per coloro che fossero già iscritti all’albo degli Ingegneri nel vigore del regime antecedente alla riforma universitaria, «mantenere le proprie precedenti competenze».
La progettazione di un impianto fotovoltaico deve perciò ritenersi riservata unicamente alle competenze degli ingegneri iscritti alla Sezione A, settore a), civile e ambientale o b) industriale di cui all’art. 46, ma non agli iscritti al settore c).
2.2. In conseguenza, il legale rappresentante della società, in quanto ingegnere iscritto nella sezione A, ma unicamente nel settore c), non era abilitato a firmare il progetto dell’impianto.
In ulteriore conseguenza, il contratto per cui è giudizio, fonte del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, deve ritenersi nullo.
Sul punto, infatti, deve rilevarsi che, come già affermato da questa Corte, l’ iscrizione nell’albo del libero professionista è, disposta nell’interesse della collettività sicché costituisce un elemento essenziale del contratto intercorso con il cliente e avente ad oggetto la prestazione di un’attività professionale ; la competenza professionale, infatti, è determinata dalla legge per ragioni di ordine pubblico e in funzione di un interesse superiore che riceve protezione soltanto quando l’esercizio professionale sia esplicato dalle persone che, munite dei requisiti di capacità tecnica previsti dalla legge e accertati dalla iscrizione nell’albo, sono idonee al compimento delle attività inerenti alla categoria cui l’iscrizione si riferisce (Cass. Sez. 2, n. 2182 del 28/07/1962, resa sull’ipotesi di u n geometra che aveva svolto attività riservata agli iscritti nell’albo degli ingegneri; Sez. 2, Sentenza n. 6402 del 21/03/2011; Sez. 2 – , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019).
L ‘ oggetto del contratto, cioè la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, implicava pertanto, necessariamente, un elemento -la progettazione ad opera di un professionista abilitato -previsto da norma imperativa: la sua mancanza, quindi, ha causato l’ illiceità dell’oggetto stesso e l’operare della nullità prevista ex art. 1418 cod. civ.
A questo tema è estranea ogni questione concernente l’esatto adempimento, come invece prospettata dalla società resistente: le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti, impongono all’oggetto del contratto determinate caratteristiche sono,
infatti, norme di validità dell’accordo che, come tali, operano prima della sua esecuzione.
In tal senso, allora, non è rilevante che -come allegato dalla controricorrente -il Comune abbia rilasciato il titolo autorizzatorio e che l’ENEL ed il GSE lo abbiano considerato idoneo all’allacciamento dell’impianto .
Il ricorso è perciò, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa, ex art. 384 cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto opposto per nullità del contratto che ha costituito fondamento della pretesa.
Le spese dei due gradi di merito e di legittimità sono compensate, in considerazione della novità della questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito , accoglie l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE e revoca il decreto ingiuntivo n.37/2017, pronunciato dal Giudice di pace di Avezzano; compensa tra le parti le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda