Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18816 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18816 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 38687 – 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 302/2019 del TRIBUNALE DI AVEZZANO, pubblicata il 3/6/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 2/7/2024 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALEa controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 406/2017, il Giudice di pace di Avezzano rigettò l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo n.37/2017, pronunciato nei suoi confronti ad istanza di RAGIONE_SOCIALE per la somma di Euro 3.080,00, oltre interessi moratori e spese RAGIONE_SOCIALEa procedura, a titolo di saldo RAGIONE_SOCIALEa fattura n. 3/13 del 24/1/2013 di complessivi E uro 11.080,00; l’importo era stato preteso a compenso RAGIONE_SOCIALE ‘ attività di progettazione – e gestione RAGIONE_SOCIALEe relative pratiche presso il Comune, l’ RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE – de ll’impianto fotovoltaico di 69,60 kWp, realizzato da RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, presso INDIRIZZO Celano.
L’opponente aveva sostenuto , a motivo di opposizione, l’insussistenza del credito, per nullità del contratto che ne era fonte, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2231 cod. civ.; aveva rappresentato, infatti, che la progettazione di impianti elettrici è attività professionale riservata agli iscritti, n ell’RAGIONE_SOCIALE , alle specifiche sezioni previste alle lettere a) e b) del comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 d.P.R. 328/2001, laddove l’ingegnere NOME COGNOME, legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, che aveva elaborato e firmato la progettazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto fotovoltaico, era iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell a sezione c).
La società opposta, ribadito che era una società impiantistica avente ad oggetto l’offerta di servizi completi di elaborazione e consegna chiavi in mano di impianti fotovoltaici, aveva rappresentato la natura non professionale RAGIONE_SOCIALE‘attività per la quale er a stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo e il fatto che l’opponente avesse
rilasciato, in sede transattiva, una ricognizione di debito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 1988 cod. civ. che implicava l’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del credito.
1.1. Il Giudice di pace motivò il rigetto rimarcando che la società opponente aveva opposto eccezione di nullità del solo contratto originario intercorso tra le parti avente ad oggetto la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto fotovoltaico e non la nullità RAGIONE_SOCIALEa successiva scrittura privata transattiva del 17/12/2013, di cui avrebbe dovuto invece chiedere l’annullamento ex art. 1972 II comma cod. civ..
Con sentenza n. 302/2019, il Tribunale di Avezzano rigettò l’appello di RAGIONE_SOCIALE , escludendo, tuttavia, la natura novativa RAGIONE_SOCIALEa transazione intercorsa tra le parti e, in conseguenza, l’applicabilità alla fattispecie del II comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1972 cod. civ.; quindi, escluse pure l’invalidità del contratto ritenendo l’impianto fotovoltaico un’ opera implicante competenze elettroniche, per la natura di alcuni elementi che lo compongono e rimarcando che la progettazione era stata svolta proprio da un ingegnere informatico.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandolo ad un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, depositando successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2229 cod. civ. e 3 e 46 del d.P.R. 328/2001, per avere il Tribunale rigettato l’eccezione di nullità del contratto , titolo del credito azionato per decreto ingiuntivo.
In particolare, non avrebbe considerato che la progettazione di un impianto fotovoltaico è attività professionale riservata per legge agli RAGIONE_SOCIALE iscritti alle sezioni previste alle lett. a) e b) del settore A come
previste da ll’art. 4 5 del d.P.R. n. 328/2001, recante «Modifiche ed integrazioni RAGIONE_SOCIALEa disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e RAGIONE_SOCIALEe relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché RAGIONE_SOCIALEa disciplina dei relativi ordinamenti»; quest’articolo ha previsto infatti, all’interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE professionale , la suddivisione dei professionisti RAGIONE_SOCIALE in tre settori, in base allo specifico ramo di studio effettuato ed esame di abilitazione superato, civile e ambientale, industriale e RAGIONE_SOCIALE‘informazione e, poi, all’art. 46, ha definito le specifiche attività professionali per ogni settore; al comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, infine, ha stabilito che il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori RAGIONE_SOCIALEa stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori RAGIONE_SOCIALEa stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato; il Tribunale non avrebbe considerato che l ‘AVV_NOTAIO. NOME COGNOME è iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, sezione A, settore c), avendo conseguito laurea informatica e, perciò, non avrebbe potuto redigere e firmare il progetto di un impianto di produzione di energia elettrica in quanto non abilitato, non avendo il titolo di studio necessario né avendo sostenuto lo specifico esame di stato richiesto.
1.2. Il motivo è fondato.
Secondo la previsione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2, comma 1, lettera c del d.lgs. 29-122003 n. 387, recante l’attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘elettricità, l ‘impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica inquadrabile fra gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta.
L’art. 2 del d.m. 05/07/2012 (e, nello stesso senso i precedenti d.m. 28 luglio 2005, d.m. 6 febbraio 2006, d.m. 19 febbraio 2007, d.m.
11 aprile 2008), disegnando il nuovo sistema di incentivi per la produzione di energia fotovoltaica ha definito, quindi, «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico» l’impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta RAGIONE_SOCIALEa radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico, composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione RAGIONE_SOCIALEa corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettri ci minori; l’«impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative» è, poi, l’impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione pure regolamentate, mentre l’«impianto fotovoltaico realizzato su un edificio» è l’impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità pure individuate; l’«impianto fotovoltaico con tecnologica» è u n impianto fotovoltaico moduli e componenti caratterizzati da innovazioni tecnologiche; infine, il «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione» è l’ impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta RAGIONE_SOCIALEa radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico, composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione RAGIONE_SOCIALEa corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori.
Il comma 2 RAGIONE_SOCIALEa norma in esame ha chiarito che la progettazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto rientra nella sola competenza professionale del professionista iscritto all’RAGIONE_SOCIALE qualora la potenza RAGIONE_SOCIALE‘impianto ecceda i 6 KW di potenza.
Il professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta unicamente abilitato alla progettazione di un impianto di produzione di energia elettrica con la
suindicata potenza è, quindi, individuato dal Regolamento recato dal d.P.R. n. 328/2001, adottato a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma attuata con la legge n. 4 del 1999 che ha inciso sul valore e la durata dei corsi universitari e ha, perciò, reso necessario ridefinire i requisiti per l’accesso alle cosiddette professioni protette, per le quali è prescritta l’iscrizione a un RAGIONE_SOCIALE o a un ordine professionale.
In particolare, infatti, secondo il comma terzo RAGIONE_SOCIALE ‘art. 3 del Regolamento, il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti a uno o più altri settori RAGIONE_SOCIALEa stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori RAGIONE_SOCIALEa stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.
Ciò precisato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, gli impianti di fotovoltaico devono essere ricompresi, ex art. 46 d.P.R. 328/2001, nelle competenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE civili e ambientali, iscritti nel settore a) e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE industriali iscritti nel settore b): all’art. 46 del Regolamento, infatti, sono previsti, nella competenza propria del settore a), «i sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio» e, per la competenza del settore b) «la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di [ … ]impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘energia, [ … ].
La competenza RAGIONE_SOCIALE iscritti al settore c), al contrario, è descritta come «pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione RAGIONE_SOCIALEe informazioni»: la chiara lettera RAGIONE_SOCIALEa norma (sul primato del criterio letterale nella interpretazione cfr. in ultimo, Sez. U, n. 23051 del 25/07/2022) preclude, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, di ritenere rilevante e sufficiente soltanto la presenza,
nell’impianto, di una componente elettronica (nella specie individuata nell’ inverter ), perché gli impianti e i sistemi elettronici di competenza RAGIONE_SOCIALE iscritti al settore c) sono specificamente quelli di automazione oppure anche i generazione, trasmissione ed elaborazione RAGIONE_SOCIALEe informazioni.
Diversamente non può ritenersi neppure in riferimento alle due pronunce del Consiglio di Stato, n. 686/2012 e n. 1473/2009 ( quest’ultima invocata dal controricorrente) laddove hanno affermato che l’elencazione, compiuta all’art. 46 del decreto, RAGIONE_SOCIALEe attività attribuite agli iscritti ai diversi settori RAGIONE_SOCIALEe sezioni ‘A’ e ‘B’ RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha il solo scopo di procedere a una ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo RAGIONE_SOCIALEe attività esercitabili nell’àmbito RAGIONE_SOCIALEa professione stessa come già normativamente definito, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche; quel che è, infatti, stato rimarcato è che il d.P.R. n.328/2001, (come afferma esplicitamente il suo art.1, comma 2) non innova in alcun modo la disciplina antecedente sulle competenze professionali, nel senso che era ben possibile, per coloro che fossero già iscritti all’RAGIONE_SOCIALE nel vigore del regime antecedente alla riforma universitaria, «mantenere le proprie precedenti competenze».
La progettazione di un impianto fotovoltaico deve perciò ritenersi riservata unicamente alle competenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE iscritti alla Sezione A, settore a), civile e ambientale o b) industriale di cui all’art. 46, ma non agli iscritti al settore c).
2.2. In conseguenza, il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società, in quanto ingegnere iscritto nella sezione A, ma unicamente nel settore c), non era abilitato a firmare il progetto RAGIONE_SOCIALE‘impianto.
In ulteriore conseguenza, il contratto per cui è giudizio, fonte del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, deve ritenersi nullo.
Sul punto, infatti, deve rilevarsi che, come già affermato da questa Corte, l’ iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE del libero professionista è, disposta nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa collettività sicché costituisce un elemento essenziale del contratto intercorso con il cliente e avente ad oggetto la prestazione di un’attività professionale ; la competenza professionale, infatti, è determinata dalla legge per ragioni di ordine pubblico e in funzione di un interesse superiore che riceve protezione soltanto quando l’esercizio professionale sia esplicato dalle persone che, munite dei requisiti di capacità tecnica previsti dalla legge e accertati dalla iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE, sono idonee al compimento RAGIONE_SOCIALEe attività inerenti alla categoria cui l’iscrizione si riferisce (Cass. Sez. 2, n. 2182 del 28/07/1962, resa sull’ipotesi di u n geometra che aveva svolto attività riservata agli iscritti nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; Sez. 2, Sentenza n. 6402 del 21/03/2011; Sez. 2 – , Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019).
L ‘ oggetto del contratto, cioè la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto fotovoltaico, implicava pertanto, necessariamente, un elemento -la progettazione ad opera di un professionista abilitato -previsto da norma imperativa: la sua mancanza, quindi, ha causato l’ illiceità RAGIONE_SOCIALE‘oggetto stesso e l’operare RAGIONE_SOCIALEa nullità prevista ex art. 1418 cod. civ.
A questo tema è estranea ogni questione concernente l’esatto adempimento, come invece prospettata dalla società resistente: le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizione RAGIONE_SOCIALEe parti, impongono all’oggetto del contratto determinate caratteristiche sono,
infatti, norme di validità RAGIONE_SOCIALE‘accordo che, come tali, operano prima RAGIONE_SOCIALEa sua esecuzione.
In tal senso, allora, non è rilevante che -come allegato dalla controricorrente -il Comune abbia rilasciato il titolo autorizzatorio e che l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE lo abbiano considerato idoneo all’allacciamento RAGIONE_SOCIALE‘impianto .
Il ricorso è perciò, accolto, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa, ex art. 384 cod. proc. civ., con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione e la revoca del decreto opposto per nullità del contratto che ha costituito fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
Le spese dei due gradi di merito e di legittimità sono compensate, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito , accoglie l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE e revoca il decreto ingiuntivo n.37/2017, pronunciato dal Giudice di pace di Avezzano; compensa tra le parti le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda