Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8509 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21694/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1854/2021 depositata il 20/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che
Nel febbraio 1999, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale mandatario della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ conveniva in giudizio NOME, NOME e NOME COGNOME al fine di accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto con il quale, il padre, NOME COGNOME, in comunione dei beni con il proprio coniuge NOME COGNOME, aveva donato ai figli NOME NOME la nuda proprietà di alcuni immobili.
A fondamento della propria pretesa, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rilevava che NOME COGNOME, era fideiussore della RAGIONE_SOCIALE e che considerata la considerevole esposizione debitoria della società, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva emesso un decreto ingiuntivo, nei confronti della debitrice principale e dei suoi garanti (tra i quali annoverava NOME COGNOME). Pertanto, sosteneva la Banca che l’atto di donazione era stato realizzato allo scopo di sottrarre o ridurre le garanzie rilasciate a suo tempo dal COGNOME.
il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 511/2003, dichiarava inammissibile la domanda di revocatoria del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per la carenza di legittimazione ad agire dell’attore che non
aveva debitamente provato che il suo mandatario RAGIONE_SOCIALE fosse effettivamente creditore di NOME COGNOME.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 1346/2010, depositata il 13 aprile 2010, rigettava l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE (che nel frattempo aveva incorporato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto non documentalmente provato il dedotto rapporto di rappresentanza con la RAGIONE_SOCIALE e la cessione del credito ed essendo preclusa, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello.
2.1. Avverso tale sentenza, la RAGIONE_SOCIALE, sempre tramite la mandataria RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso per Cassazione.
Questa Corte con la sentenza n. 7971/2016, del 20 aprile 2016, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello per nuovo esame sulla indispensabilità dei documenti prodotti dalla ricorrente solo in appello, al fine di provare la sua legittimazione attiva. Dichiarava, invece, inammissibile il primo motivo di impugnazione perché veniva denunciato un ‘errore revocatorio’ laddove si chiedeva dichiararsi l’avvenuto deposito del fascicolo di parte di primo grado della Banca ricorrente nel giudizio di appello (diversamente da quanto, invece, dichiarato in sentenza).
2.2. La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, quale giudice del rinvio, con la sentenza n. 1854/2021 del 20 maggio 2021, accoglieva la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, a mezzo della propria mandataria RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e per l’effetto dichiarava l’inefficacia, nei confronti della stessa, della donazione dei beni effettuata da NOME COGNOME, unitamente alla moglie NOME COGNOME, in favore dei figli NOME ed NOME COGNOME.
La Corte territoriale riteneva, sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con riferimento all’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel
testo applicabile ratione temporis) il giudice di appello può escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi documenti, salvo che, nel quadro degli esiti istruttori già acquisiti, possano risultare indispensabili perché dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, con la conseguenza dell’insorgere in capo al giudice del gravame del dovere di motivare espressamente sulla ritenuta idoneità, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi.
Pertanto sulla base di quanto già oggetto di produzione nel procedimento di primo grado innanzi al tribunale di Torre Annunziata, nonché della ulteriore documentazione prodotta in grado di appello, deve ritornare ritenersi provata l’originaria cessione del credito presupposto dell’azione revocatoria alla RAGIONE_SOCIALE e il successivo conferimento da parte di quest’ultima del potere rappresentativo alla stessa RAGIONE_SOCIALE, originaria titolare del credito medesimo. Risultano anche documentate anche tutte le successive incorporazioni.
Nel merito poi dell’azione revocatoria ha accolto la domanda della Banca perchè trattandosi di atto a titolo gratuito posteriore al credito azionato era sufficiente a giustificare l’accoglimento dell’azione proposta considerato la conoscenza del COGNOME del pregiudizio per il proprio creditore derivante dalla diminuzione del proprio patrimonio.
Propongono ricorso per cassazione NOME, NOME e NOME COGNOME sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) resiste con controricorso.
Considerato che
5.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza
impugnata non ha rilevato il ‘giudicato interno’ formatosi riguardo alla mancata allegazione nel giudizio di appello R.G. 220/2004 del fascicolo di parte di primo grado della SRAGIONE_SOCIALE., così decidendo la causa nel merito -dopo il rinvio dalla Cassazione – sulla base di atti e documenti già allegati in quel fascicolo di parte ed irritualmente prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. nel giudizio di rinvio. Violazione denunciata ai sensi dell’art. 360 co. I n. 3 c.p.c
5.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la Violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sul giudicato interno formatosi sulla mancata allegazione nel giudizio di appello R.G. 220/2004 degli atti e documenti depositati dalla S.G.A. nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado. Censura proposta in via principale, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 4, c.p.c. e, in via subordinata, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3 c.p.c.
La Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi sul giudicato interno formatosi sulla mancata allegazione nel giudizio di appello degli atti e documenti depositati dalla RAGIONE_SOCIALE nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado.
5.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 n. 4 c.p.c. per aver fondato la sua decisione sulla valutazione di prove irritualmente acquisite al giudizio di rinvio da ritenersi decisive per l’accoglimento della domanda attorea. Censura proposta ai sensi dell’art. 360 co. I n. 4 c.p.c. ed, in via gradata, ex art.360 co. 1 n. 3 c.p.c
Con la sentenza impugnata, come dedotto nei primi due motivi di impugnazione, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha deciso la causa sulla base di atti e documenti non acquisiti ritualmente nel giudizio di rinvio.
Occorre rilevare preliminarmente che la sentenza di rinvio di questa Corte la n. 7971/2016, del 20 aprile 2016, con cui nel
presente procedimento veniva cassata la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE è della Prima Sezione Civile.
Pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per la trasmissione alla Prima Sezione Civile, tabellarmente competente.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trasmissione alla Prima Sezione Civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza