Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28962 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28962 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10967/2018 R.G. proposto da :
INTESA SANPAOLO RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI n. 684/2018 depositato il 09/03/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
COSTITUTIVO -MERA DIFESA -ECCEZIONI NUOVE -PRINCIPIO NON CONTESTAZIONE ART. 99 LF
Ud.17/10/2024 CC
FATTI DI CAUSA
-Con domanda del 27.1.2016 RAGIONE_SOCIALE chiedeva ammettersi al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE il credito di € 880.002,32 al chirografo (comprensivo di interessi maturati), a titolo di saldo debitore del c/c anticipi documenti n. 20714 e del c/c ordinario n. 20713.
1.1. -Nel progetto di stato passivo il curatore deduceva: «L’istante produce a supporto del proprio credito copia del contratto di apertura di credito anticipi con relativi estratti di conto corrente e riassunti scalari, copia del contratto di conto corrente ordinario con relativi estratti di conto corrente e riassunti scalari, certificazione notarile del credito risultante dai registri contabili dell’istante, copia di intimazione di pagamento a mezzo pec del 08/06/2015, copia dell’accordo finanziario del 14/09/2012. Il curatore rileva che i contratti di conto corrente e di apertura di credito sono muniti di data certa anteriore al fallimento, in quanto allegati alla pec del 08/06/2015, tuttavia riscontra l’assenza in tali contratti delle pattuizioni inerenti i tassi applicati ai citati rapporti. Pertanto, in assenza della prova del tasso di interesse convenzionale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1284 comma 3 e 2704 c.c., ritiene necessario che l’istituto ridetermini il saldo finale dei due rapporti applicando le competenze al saggio legale ed epurando le altre commissioni e spese non esplicitamente previste nelle suddette pattuizioni. Rileva che nell’istanza non viene fatto alcun riferimento alle numerose cessioni di credito che la società ha eseguito in favore dell’istituto di credito. Ritiene necessario che l’istante specifichi quali crediti ha incassato in virtù di tali cessioni, e in ogni caso retroceda i crediti non ancora incassati in favore della Curatela, per consentirne la riscossione ».
1.2. -La domanda veniva rigettata dal Giudice delegato con la seguente motivazione: « Il G.D., visto che la banca non ha riformulato i conteggi sulla base delle indicazioni del curatore; visto che con l’accordo quadro prodotto è stato data sì prova della data certa dell’esistenza del rapporto, ma non delle pattuizioni specifiche riguardanti il rapporto (cms, spese, commissioni); rigetta come da parere del curatore ».
1.3. -La RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 98 l.fall. sostenendo, tra l’altro, che i tassi da applicare alle linee di credito (Euribor + spread 3,50%) risultavano da un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 1 lett. d), l.fall. provvisto di data certa e che, in ogni caso, il conto anticipi n. 20714 riportava il maggior credito, con un saldo sostanzialmente privo di interessi, sempre girocontati sul conto corrente ordinario, sicché al più si sarebbe potuto escludere il saldo di quest’ultimo.
1.4. -Il Fallimento chiedeva il rigetto dell’opposizione deducendo: i) che né con la domanda originaria né con il ricorso in opposizione erano stati prodotti gli estratti ordinari e scalari del c/c ordinario dal 1.1.2014 al 31.12.2014, con riflessi anche sul conto anticipi (avvenuti nell’anno 2014 per € 838.565,51); ii) in subordine, che i contratti inter partes erano nulli per omessa rappresentazione dell’I.S.C., per difetto di forma scritta, per violazione degli obblighi comportamentali di buona fede oggettiva; iii) in ulteriore subordine sollevava eccezione di inadempimento.
1.5. -Il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l’opposizione per l’eccezione preliminare e assorbente sub i), dando atto che la RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato di aver depositato gli estratti conto del rapporto n. 20713 relativi all’anno 2014 solo all’udienza del 20.6.2017 in quanto solo nella comparsa di costituzione la curatela aveva sollevato l’eccezione della loro carenza.
1.6. -In particolare, il tribunale: a) ha ritenuto che la banca che chiede di partecipare al concorso non può limitarsi al deposito della lettera di apertura del conto corrente (che documenta solo la costituzione del rapporto e non anche li suo svolgimento), né assolve l’onere probatorio col deposito di un estratto conto certificato (che l’art. 50 t.u.b. contempla solo per l’emissione dell’ingiunzione ex art. 633 c.p.c.); b) ha sottolineato che « L’insufficienza dell’estratto conto certificato è ancor più palese nel caso che occupa, considerato che: la scheda negoziale relativa al conto n. 20713 nulla dice circa il disciplinare economico che sarebbe stato applicato al rapporto, che, sin dall’impianto, fece da cornice ad un finanziamento organizzato sotto la forma tecnica dell’apertura di credito; la banca, per l’intero corso del rapporto
addebitò gli interessi ad un tasso ultralegale ed accreditò gli interessi dovuti alla correntista ad un tasso sempre inferiore a quello determinato per le operazioni di raccolta dall’art. 5 della L. 154/92 e dall’art. 117 D.Lgs. 385/93; addebitò somme per commissioni, addebitò somme per spese; antergò i giorni valuta favorevoli ad essa banca e postergo i giorni valuta favorevoli alla correntista; sottopose a trimestrale capitalizzazione le competenze a debito della correntista; allorché variò in pejus per la correntista le condizioni economiche applicate alla relazione commerciale agì costantemente in assenza di titolo (tampoco edito in patto specificamente approvato per iscritto dalla correntista) e in violazione dei modi e termini prescritti dall’art. 118 T.U.B., senza mai prospettare, neppure sul piano meramente assertivo, la ricorrenza di un giustificato motivo e senza mai inviare proposte di modifica unilaterale del contratto, altresì introducendo nuovi oneri economici, laddove è noto che le modifiche ex art. 118 T.U.B. giammai possono determinare l’ingresso di nuovi oneri. Donde, è di tutta evidenza che soltanto la produzione degli estratti in serie continua a partire dall’apertura del conto corrente avrebbe potuto consentire, attraverso l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, di determinare l’eventuale credito della banca (Cass. 10 maggio 2007, n. 10692) »; c) ha ritenuto che « L’assenza degli estratti del c/c n. 20713 relativi al periodo 01.01.2014 / 31.12.2014 determina un insuperabile deficit istruttorio: manca la prova dell’avvenuta erogazione delle somme che la banca dice di aver finanziato alla correntista per anticipi sui documenti (..) l’avvenuta erogazione dei finanziamenti, che sarebbe stata riscontrabile solo attraverso l’esame degli estratti ordinari del c/c n. 20713 relativi al periodo 1.1.-31.12.2014 »; d) ha rigettato l’eccezione relativa al fatto che la mancanza degli estratti conto dell’anno 2014 era stata segnalata per la prima volta nella comparsa di costituzione della curatela, ritenendo che l’art. 99 comma 2 n. 4 l.fall. esige, a pena di decadenza, la già intervenuta produzione (‘documenti prodotti’) entro il termine perentorio ivi prescritto.
-Avvero detta decisione la UBI RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione in sei motivi, cui il Fallimento resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo, rubricato «Art. 360, 1^ comma, n. 3, 4 e 5 c.p.c. Nullità del decreto impugnato e del procedimento conseguente a violazione e falsa applicazione dell’art. 99 co. 2 n. 4) in relazione all’art. 345, 3° co. c.p.c. e art. 98 co. 4 L.F., per non aver valutato che l’omesso deposito degli estratti conto relativi all’anno 2014 era dovuto a causa non imputabile», si deduce che la RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto personalmente all’insinuazione al passivo depositando gli estratti conto che riteneva essere integrali, indicandoli nell’indice dei documenti allegati “6) copia estratti (6a 6b)”, ritenendo che i due file PDF richiamati, composti da centinaia di pagine estratti dal sistema informatico interno, rappresentassero l’integrale svolgimento del rapporto di conto corrente, senza che nel progetto di stato passivo il curatore avesse eccepito la regolarità degli estratti conto integrali (tanto che nemmeno il giudice delegato vi faceva riferimento), sicché solo a seguito di tale rilievo, contenuto per la prima volta nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.fall., la RAGIONE_SOCIALE nella prima udienza successiva depositava le pagine risultate mancanti nel file PDF, coincidenti con gli estratti conto dell’anno 2014, realizzandosi così una sostanziale rimessione in termini. Si tratterebbe quindi di un mero errore tecnico informatico nell’estrazione automatica del file PDF contenente gli estratti conto, integrante una causa non imputabile alla RAGIONE_SOCIALE, da valutare alla luce dell’art. 98, comma 4, l.fall. che consente di esperire la revocazione in ipotesi di “mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile” e dell’art. 345 c.p.c. per cui nelle impugnazioni “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, nonostante sia stato «eliminato, nella nuova formulazione dell’art. 99 L.F., il richiamo alla possibilità per il Collegio di acquisire d’ufficio». Ciò integrerebbe l’omesso esame di fatto decisivo, avuto riguardo alla produzione delle pagine contenenti gli estratti conto mancanti, depositati dalla RAGIONE_SOCIALE nella prima udienza utile.
2.2. -Con il secondo mezzo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli art. 95 e 99 L.F. in relazione all’art. 115 cpc, per non avere tenuto conto che il curatore, nella fase di accertamento del passivo, non aveva contestato l’esistenza della prova del credito, in tal modo precludendosi la contestazione successiva», si invoca il principio di non contestazione, con riguardo al mancato rilievo della carenza documentale nel progetto di stato passivo e nella fase di verifica dinanzi al giudice delegato.
2.3. -Il terzo mezzo denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., la «Nullità del decreto impugnato e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 345, 2° co. c.p.c., dell’art. 101 co. 2° cpc, 111 e 24 Cost.,- per aver statuito in ordine ad una eccezione o questione nuova con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio», sempre con riguardo alla mancanza degli estratti conto dell’anno 2014 segnalata per la prima volta dal curatore nella comparsa di costituzione.
2.4. -Il quarto motivo solleva, in subordine, «eccezione di incostituzionalità dell’art. 99 L.F., in relazione all’art. 111 e 24 Cost. nella parte in cui, consentendo al convenuto di proporre in sede di comparsa di costituzione eccezioni o questioni nuove, non permette al ricorrente ex art. 98 L.F. di articolare prove e produrre documenti in prima udienza».
2.5. -Il quinto motivo sostiene la «Nullità del procedimento conseguente a Violazione e falsa applicazione dell’art. 99 co. 1 L.F. per non aver ammesso i mezzi istruttori ex art. 210 c.p.c. richiesti con ricorso ex art. 98 L.F.» (segnatamente: l’ordine alla società fallita in persona del legale rappresentante p.t. e/o al curatore di esibire in giudizio i libri giornale, le scritture contabili ed i bilanci della società dal 2012 alla data del fallimento; l’ordine al curatore di esibire tutta la documentazione bancaria rinvenuta agli atti del fallimento), sui quali il tribunale non si sarebbe pronunciato.
2.6. -Il sesto motivo, rubricato «Art. 360 n.5) cpc Omesso esame circa fatti decisivi del giudizio», riporta, in subordine, «le ulteriori argomentazioni difensive già dedotte nelle note conclusionali e che non sono state esaminate dal Tribunale».
-Nessuno dei motivi può trovare accoglimento.
3.1. -Il primo motivo è inammissibile perché solleva questioni che non risultano trattate nel decreto impugnato, senza che sia indicata, in termini specifici ed autosufficienti, l’avvenuta formulazione di una esplicita istanza di rimessione in termini (cfr. Cass. 5902/2018, 20746/2015).
Più volte questa Corte ha affermato che la rimessione in termini della parte che sia incorsa in una decadenza va richiesta tempestivamente (ex multis Cass. 23561/2011) e richiede, ex art. 153 c.p.c., l’allegazione e dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte medesima, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà (da ultimo, Cass. 19384/2023, 31933/2023).
3.2. -Anche il secondo mezzo è inammissibile, poiché dagli atti risulta che in realtà il curatore aveva comunque contestato il quantum del credito insinuato al passivo fallimentare, ed il giudice delegato ne aveva negato l’ammissione in considerazione del difetto di prova del credito, per non avere la RAGIONE_SOCIALE riformulato i conteggi del saldo sulla base delle indicazioni formulate dallo stesso curatore fallimentare.
Più in generale deve osservarsi che il principio di non contestazione ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo, non già ai documenti (Cass. 3022/2018, 15339/2020), e deve necessariamente coordinarsi con il regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio, che nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo fallimentare compete in prima battuta al giudice delegato (art. 95, comma 3, l.fall.) e poi al tribunale.
Di qui il consolidato insegnamento per cui, nonostante l’applicabilità del principio di ‘non contestazione’ anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’accertamento del fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotti in giudizio, deve essere compiuto dal giudice ex officio -tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, sollevabili solo dalla parte interessata -in base alla risultanze rite
et recte acquisite, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. 24972/2013, 17185/2023, 19734/2017, 12973/2018, 29254/2019, 4553/2022).
3.3. -La manifesta infondatezza del terzo motivo deriva dal fatto che, ferma restando l’ammissibilità di eccezioni nuove del curatore se tempestivamente formulate nella comparsa di costituzione ai sensi dell’art. 99, comma 7, l.fall. (ex multis Cass. 27902/2020), quella sollevata nel caso in esame non può nemmeno configurarsi come eccezione in senso stretto, integrando in realtà una mera difesa (Cass. Sez. U, 89/1997; Cass. 176/2002), in quanto afferente alla mancanza di fatti costitutivi, che può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, poiché il creditore ha l’onere di provare e documentare la domanda a pena di decadenza entro il termine di costituzione di cui all’art. 99, comma 2 n. 4 l.fall. (Cass. 29421/2023), fatto salvo il principio di non contestazione (26166/2024), sul quale però si è già detto sopra. Di conseguenza, non viene in rilievo la dedotta lesione del contraddittorio.
3.4. -Il quarto mezzo è inammissibile in quanto il motivo di ricorso non può limitarsi a prospettare una mera questione di legittimità costituzionale (Cass. 14666/2020), fermo restando che la stessa difetterebbe di rilevanza, dal momento che, per un verso, la mancanza di documentazione completa a comprova del credito non integra un’eccezione bensì una mera difesa, e, per altro verso, non risulta se la parte interessata abbia formalmente richiesto la rimessione termini.
3.5. -L’inammissibilità del quinto motivo è evidente alla luce della monolitica giurisprudenza di questa Corte per cui l’emanazione di un ordine di esibizione è discrezionale, e la valutazione di sua indispensabilità o meno non deve essere neppure esplicitata, poiché l’esercizio di quel potere istruttorio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti
non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi, e sempre che l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (Cass. 11355/2024, 7094/2022, 31251/2021, 9020/2019, 4504/2017, 4281/2014, 24188/2013, 14968/2011, 4375/2010, 24221/2009, 26943/2007, 12997/2004).
3.6. -Resta assorbito il sesto motivo, che si limita a riproporre ulteriori argomentazioni difensive non esaminate.
-Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2024.