Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30742 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30742 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5950/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE DI CAPPELLE SUL TAVO RAGIONE_SOCIALE PER AZIONI A MUTUALITA’ PREVALENTE
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 1704/2022 depositata il 07/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. la BCC RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE è intervenuta nel giudizio promosso dalla RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Pescara (R.G. n. 3536/2013), ai sensi dell’art. 105 c.p.c., volto a ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di trasferimento immobiliare stipulato in data 21 dicembre 2012 tra i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME e la figlia NOME.
L’atto, pur formalmente oneroso, prevedeva un corrispettivo in forma di ‘assistenza e mantenimento’, da prestarsi in futuro, ed era stato ritenuto lesivo delle ragioni creditorie vantate sia dall’attrice originaria che dalla banca intervenuta.
La BCC RAGIONE_SOCIALE assumeva di essere creditrice della società RAGIONE_SOCIALE, nonché dei garanti NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base del decreto ingiuntivo n. 1100/2013, reso dal Tribunale di Pescara e confermato, all’esito di opposizione e appello, con sentenza passata in giudicato il 5 febbraio 2021, pronunciata dalla Corte d’Appello dell’Aquila.
Con sentenza n. 1501/2018 il Tribunale accoglieva la domanda attorea e l’intervento della banca, dichiarando l’inefficacia dell’atto
di disposizione immobiliare nei confronti di entrambe le parti attrici e condannando solidalmente i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Contro tale decisione proponevano appello i sigg. NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME deducendo, tra l’altro, l’erroneità del riconoscimento della legittimazione attiva della banca intervenuta e contestando l’idoneità probatoria della documentazione prodotta.
Si costituiva in giudizio la BCC RAGIONE_SOCIALE, resistendo all’impugnazione e chiedendone il rigetto. Nelle more, in data 8 gennaio 2021, interveniva in sua successione processuale la RAGIONE_SOCIALE, per il tramite della mandataria RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c., dichiarando di subentrare nella titolarità del credito e facendo propri gli atti processuali della cedente.
2.1. Con sentenza n. 1704/2022, pubblicata il 7 dicembre 2022, la Corte d’Appello d i L ‘Aquila accoglieva parzialmente l’appello e, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda revocatoria originariamente proposta dalla BCC RAGIONE_SOCIALE, condannando quest’ultima alla rifusione -in solido con la cessionaria- delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto tardiva la produzione documentale effettuata dalla banca oltre i termini di cui all’art. 183, 6° comma, c.p.c., nonché inammissibile il deposito della sentenza sull’opposizione a decreto ingiuntivo avvenuto solo con la comparsa conclusionale di primo grado.
Ha quindi escluso che fosse stata raggiunta la prova del diritto di credito posto a fondamento dell’azione revocatoria, ritenendo non integrati i presupposti dell’azione.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
3.1. Resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., error in iudicando per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 268 c.p.c.
Lamenta che la c orte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la produzione documentale allegata dalla BCC alla comparsa di costituzione, in quanto successiva ai termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., senza considerare che, ai sensi dell’art. 268 c.p.c., le preclusioni istruttorie gravanti sull’interventore riguardano l’accettazione del processo nello stato in cui si trova, ma non investono la produzione documentale effettuata contestualmente all’atto di intervento (cfr. p. 17 ricorso).
4.1. Con il secondo motivo denunzia error in iudicando per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c.).
La censura investe la statuizione della corte territoriale che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il deposito della sentenza del Tribunale di Pescara (relativa all’opposizione a decreto ingiuntivo), effettuato in sede di conclusionale, sebbene il relativo deposito non fosse stato oggetto di contestazione da parte degli appellanti né dedotto quale motivo di gravame. Il ricorrente lamenta dunque la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c. (cfr. p. 19, ricorso).
4.2. Con il terzo motivo denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che la c orte d’appello abbia erroneamente escluso la prova dell’esistenza del credito vantato dalla BCC nei confronti dei signori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME,
sebbene tale credito risultasse documentalmente comprovato, anche sulla base della documentazione relativa alla procedura di concordato preventivo, la cui produzione era stata validamente effettuata ed esaminata in sede di merito.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis, n. 1, c.p.c.
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, il limite previsto per il terzo interveniente riguarda esclusivamente il piano istruttorio e non quello assertivo.
In particolare, è consentita al terzo la proposizione di domande nuove e autonome rispetto a quelle delle parti originarie, ma non la produzione di nuovi mezzi di prova una volta spirati i termini preclusivi fissati dall’art. 183, comma 6, c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile (cfr. Cass., Sez. III, 2 gennaio 2025, n. 40; Cass., Sez. I, ord., 9 dicembre 2024, n. 31665; Cass., Sez. II, ord., 2 agosto 2024, n. 21835; Cass. n. 12463/2023; Cass., Sez. III, ord., 1° settembre 2023, n. 25618; Cass., Sez. I, ord., 6 dicembre RAGIONE_SOCIALE, n. 31939; Cass. n. 20882/2018).
A tale stregua, una volta maturate le preclusioni istruttorie anche il terzo interveniente è soggetto al divieto di produrre nuovi documenti, al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio e di impedire che il processo venga deciso sulla base di prove che le parti originarie non abbiano potuto adeguatamente contrastare.
Orbene, nella specie la declaratoria della corte di merito di tardività della produzione documentale effettuata dalla BCC in sede di costituzione è conforme al principio sopra richiamato, la cui ratio risiede nell’esigenza di preservare l’equilibrio processuale e di assicurare il rispetto del contraddittorio, evitando che la decisione possa fondarsi su fonti di prova che le parti originarie non abbiano avuto modo di adeguatamente contrastare.
La corte di merito ha fatto pertanto corretta applicazione di tale principio nell’affermare la tardività della documentazione prodotta dalla BCC in sede di intervento, in quanto successiva allo spirare dei termini preclusivi istruttori previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c.
Né la ricorrente offre argomenti idonei a suscitare una riconsiderazione del richiamato consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
5.1. Del pari inammissibile è il secondo motivo.
Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la violazione del regime delle preclusioni ex art. 183 c.p.c. può essere rilevata d’ufficio, anche in grado d’appello, non trovando applicazione l’art. 157, 3° comma, c.p.c., che limita tale potere alle nullità derivanti dal comportamento delle parti (Cass., Sez. U, 31 gennaio RAGIONE_SOCIALE, n. 2841; Cass., Sez. III, 27 luglio 2021, n. 21529; Cass., Sez. III, 21 marzo 2022, n. 9003), va osservato che il motivo risulta inammissibilmente formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti ex art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c. là dove con riferimento all’ evocata sentenza del Tribunale di Pescara non risulta nemmeno debitamente riportata nel ricorso al fine di consentire a questa Corte di valutarne la decisività (cfr. Cass., Sez. III, ord., 29 ottobre 2024, n. 27851; Cass., Sez. III, ord., 16 ottobre 2024, n. 26904), oltre che inammissibilmente proposto denunziando una violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. pur prospettandosi un error in procedendo , vizio che non può essere dedotto come violazione di legge sostanziale (o come vizio motivazionale) ma deve essere specificamente prospettato come ridondante in termini di nullità della sentenza (Cass., Sez. lav., ord., 13 febbraio 2025, n. 3677; Cass., Sez. I, ord., 13 dicembre 2024, n. 32363).
5.2. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.
La parte ricorrente deduce di avere fornito la prova dell’esistenza del proprio credito mediante la documentazione relativa alla procedura di concordato preventivo, che sarebbe stata prodotta in primo grado. Tuttavia, tale documentazione non risulta allegata né trascritta nel ricorso per cassazione, neppure nelle parti ritenute essenziali, con conseguente violazione dell’art. 366, 1° comma n. 6, c.p.c., secondo i principi più volte richiamati nei motivi precedenti.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., va ribadito che la censura ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c., è ammissibile soltanto quando si alleghi che il giudice abbia erroneamente attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella su cui esso gravava, in base alla distinzione tra fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato.
Diversamente, per configurare una violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre dedurre che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, ma disposte autonomamente al di fuori dei propri poteri officiosi; non è, invece, censurabile come violazione di legge la mera valutazione dell’attendibilità o della rilevanza delle prove, che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. III, ord., 24 settembre 2024, n. 25586; Cass., Sez. I, ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass., Sez. III, ord., 31 luglio 2024, n. 21607).
Nel caso di specie nessuna delle lamentate violazioni risulta dalla ricorrente correttamente censurata, la doglianza sostanziandosi in realtà nell’inammissibile richiesta della relativa rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie da parte di questa Corte di legittimità al fine di pervenire a una considerazione delle medesime in termini diversi da quelli operati dai giudice di merito, cui invero tale valutazione propriamente spetta.
6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00 di cui 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delle controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 29 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME