Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19401 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2776/2023 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE), con sede in San Donato Milanese (INDIRIZZO, alla INDIRIZZO, in persona della procuratrice AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo EMAIL.
– controricorrente cui risulta abbinato il successivo ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo EMAIL.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE), con sede in San Donato Milanese (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona della procuratrice AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO .
– controricorrente –
e
COGNOME NOME.
– intimato – avverso la sentenza n. 972/2022 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA, pubblicata il giorno 21/07/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2024 dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio in relazione alla posizione di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e rigettarsi i restanti motivi di ricorso del COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 25/27 febbraio 2018, n. 212, il Tribunale di Pesaro accolse parzialmente l’opposizione proposta, tra gli altri, da NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali fideiussori solidalmente obbligati con la RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto ingiuntivo n. 601/2015, ottenuto (anche) nei loro confronti, da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e, per l’effetto, revocò il menzionato decreto e condannò gli opponenti suddetti al pagamento, in favore della banca opposta, ciascuno in solido con la debitrice principale RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE somme di € 193.2000,00, quanto al COGNOME, e di € 48.300,00 quanto al COGNOME, oltre interessi contrattuali come da domanda monitoria entro i limiti di legge fino al saldo. In particolare, quel giudice, previa dichiarazione di inammissibilità del disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie RAGIONE_SOCIALE fideiussioni versate in atti dalla opposta banca, accertò la validità RAGIONE_SOCIALE clausole nn. 3, 5, 11 e 12 dei contratti di garanzia, ritenne inoperante la decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. in forza della previsione di cui all’art. 5 RAGIONE_SOCIALE garanzie medesime e considerò provato il credito azionato in via monitoria sulla base della documentazione acquisita in giudizio.
I gravami separatamente proposti dal COGNOME e dal COGNOME contro quella decisione furono respinti, previa loro riunione, dall’adita Corte di appello di Ancona, con sentenza del 5/21 luglio 2022, n. 972, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE (subentrata a RAGIONE_SOCIALE per effetto di quanto ivi descritto dalla medesima corte), rappresentata in giudizio da RAGIONE_SOCIALE
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i ) disattese il primo motivo di impugnazione del COGNOME (con cui era stata invocata, per la prima volta, la nullità dei contratti di fideiussione dedotti in giudizio in quanto conformi allo schema contrattuale ABI dichiarato in contrasto con la disciplina antitrust dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia con provvedimento n. 55 del 2/5/2005), affermando che, « a prescindere dal fatto che lo schema oggetto del provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d’Italia è quello risalente al 2003, mentre i contratti di fideiussione oggetto di causa sono invece stati conclusi nel 2006 e 2007, occorre evidenziare che, se è vero che trattandosi di eccezione di nullità essa è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, tuttavia la
stessa predica la necessità di accertare “la coincidenza tra la fideiussione oggetto di causa ed il testo frutto dell’intesa restrittiva della concorrenza”, questione di fatto che è rimasta priva fino al presente grado di giudizio di qualsivoglia allegazione e riscontro probatorio. Solo in tale sede, infatti, sono stati offerti i documenti necessari a tale scopo, ma si tratta di una produzione inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. in quanto tardiva, poiché tutti i documenti sono di molto risalenti all’inizio del giudizio di primo grado ed entrambi gli appellanti non hanno neanche allegato l’esistenza di ragioni a loro non imputabili, che ne avrebbero impedito la produzione, ai fini di una remissione in termine »; ii ) rigettò gli altri motivi di gravame con cui il COGNOME aveva lamentato la decadenza della banca dall’azione ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., non avendo la stessa agito nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, e la estinzione o comunque inefficacia dell’obbligazi one di garanzia prestata, avendo egli comunicato, il 27 maggio 2008, a RAGIONE_SOCIALE il recesso dalla fideiussione ed avendo la banca creditrice concluso nuovi e successivi contratti di fideiussione in sostituzione di quello da lui sottoscritto. Quanto alla prima di tali doglianze, riportato il tenore letterale della clausola n. 5 della garanzia (di cui il tribunale, diversamente da quanto opinato dagli appellanti, aveva accertato l’avvenuta specifica sottoscrizione ex art. 1341 cod. civ.), osservò che, « non essendosi in presenza di una rinuncia preventiva alla decadenza, essendo la fattispecie estranea all’area di applicabilità dell’art. 1957 c.c., la clausola in esame non può essere neanche astrattamente essere qualificata come vessatoria e non richiede pertanto una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. », altresì richiamando la copiosa giurisprudenza di legittimità concernente la derogabilità della previsione di cui all’art. 1957 cod. civ. e la non vessatorietà dell’ev entuale rinuncia a quanto da essa previsto. Con riguardo alla seconda, invece, rimarcò che, « a prescindere dalla inammissibilità per tardività della produzione documentale offerta per la prima volta in questa sede (trattandosi di documenti tutti antecedenti all’inizio del giudizio e in relazione ai quali gli appellanti non hanno neanche allegato le cause a loro non imputabili che ne hanno impedito la tempestiva produzione nel giudizio
di primo grado), la stessa appare in ogni caso irrilevante ai fini del decidere. Ed infatti, a fronte dell’obbligazione di garanzia assunta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ‘fino ad estinzione di ogni credito’ di quest’ultima, la dichiarazione di accettazione da parte degli altri soci della RAGIONE_SOCIALE del recesso dalla garanzia fideiussoria da parte dei Sigg.ri COGNOME e COGNOME, il subentro della società RAGIONE_SOCIALE nella garanzia ed infine la sottoscrizione di una nuova fideiussione, non comportano il venir meno dell’obbligazione in capo agli appellanti esistente al momento del recesso. A seguito della comunicazione de qua, infatti, l’obbligazione di garanzia viene a cristallizzarsi nei limiti dell’importo di cui la RAGIONE_SOCIALE era debitrice nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, da maggiorarsi eventualmente degli interessi maturandi. . Nel caso di specie, non solo la RAGIONE_SOCIALE ha specificamente provato che al momento della chiusura del rapporto con la debitrice principale il debito era ancora sussistente (peraltro in misura superiore a quella accertata dal giudice al momento del recesso), ma non risulta neanche oggetto di impugnazione l’accertamento, pure compiuto dal primo giudice, per cui alla data del recesso il debito complessivo della RAGIONE_SOCIALE era superiore al limite per cui era stata prestata la garanzia. Né, in senso contrario, può argomentarsi sulla base dell’avvenuto rilascio alla RAGIONE_SOCIALE di nuove fideiussioni in sostituzione di quelle revocate: trattandosi di rapporti di durata è evidente, infatti, che la RAGIONE_SOCIALE ha legittimamente inteso ricostituire pro quota le garanzie venute meno in relazione alle obbligazioni della RAGIONE_SOCIALE che sarebbero maturate successivamente al comunicato recesso ».
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto separati ricorsi NOME COGNOME, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., ed NOME COGNOME, recante tre motivi. Ha resistito in entrambi, con separati controricorsi, RAGIONE_SOCIALE, rappresentata, in questa sede, da RAGIONE_SOCIALE, mentre il COGNOME ha depositato anche un controricorso adesivo al ricorso del COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., dei due ricorsi separatamente proposti, contro la medesima sentenza
della Corte di appello di Ancona n. 972/2022, da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In via preliminare, poi, va dichiarata l’estinzione di questo giudizio di legittimità limitatamente al rapporto concernente le posizioni contrapposte del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, attesa la rituale rinuncia del primo agli atti del giudizio, accettata dalla seconda, regolarmente depositata in atti.
2.1. In relazione a detto rapporto, inoltre, non vi è necessità di pronuncia sulle relative spese, avendone le parti espressamente concordato la compensazione, mentre è inapplicabile l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 ( cfr ., tra le più recenti, Cass. nn. 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023).
I formulati motivi del ricorso di NOME COGNOME denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul procedimento -Violazione ex art. 345 c.p.c. -Motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », ascrivendosi alla corte dorica di avere omesso di pronunciarsi in ordine alla validità della fidejussione prestata dal COGNOME ritenendo inammissibile, perché tardiva, la produzione documentale effettuata da quest’ultimo in appello a sostegno di una que stione rilevabile d’ufficio, ovverosia la nullità della fideiussione predetta in quanto conforme allo schema ABI del 2003, già sanzionato dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia con proprio provvedimento n. 55/2005;
II) « Violazione RAGIONE_SOCIALE norme di legge -Violazione dell’art. 1957 c.c. nonché degli artt. 1341 e 1342 c.c. -Motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », per non avere la corte distrettuale considerato che la rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., deve essere espressa con clausola specificatamente sottoscritta, in quanto vessatoria, e che il recesso dalla garanzia da parte del fideiussore, comporta la liberazione di quest’ultimo dal proprio obbligo di garanzia. Sostanzialmente, il ricorrente si duole del fatto che « la Corte d’Appello avrebbe dovuto rilevare che la clausola che prevede la scadenza della garanzia al suo integrale soddisfacimento è vessatoria per il fideiussore, ovverosia la parte debole del rapporto che nel caso di specie è
un consumatore, e dunque doveva essere, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., doppiamente richiamata e sottoscritta in calce al contratto e, in assenza di specifica sottoscrizione, deve ritenersi inoperativa ». Il COGNOME, inoltre, reitera l’eccezione di estinzione o comunque di inefficacia dell’obbligazione di garanzia prestata avendo comunicato, in data 27 maggio 2008, a RAGIONE_SOCIALE il recesso dalla fideiussione ed avendo la RAGIONE_SOCIALE creditrice concluso nuovi e successivi contratti di fideiussione in sostituzione di quello da lui sottoscritto.
Il primo dei descritti motivi è infondato.
4.1. Invero, va ricordato, innanzitutto, che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e Cass. n. 28377 del 2022).
4.1.1. In quella sentenza è stato affermato, tra l’altro, che , nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
4.1.2. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista per così dire -quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478 e 10712 del 2024).
4.1.3. Nel caso in esame, l’accertamento sulla fondatezza, o meno, dell’eccezione di nullità di cui qui si discute (riguardante, come si ricorderà, la nullità della fideiussione prestata dal COGNOME in relazione allo specifico profilo della violazione della normativa antitrust alla stregua di quanto sancito nel provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d’Italia n. 55 del 2005 e da Cass. n. 29810 del 2017) -che, quando proposta, per la prima volta, in appello, come accaduto nella specie, era evidentemente ammissibile, in quanto eccezione in senso lato, anche al di là dei limiti e RAGIONE_SOCIALE preclusioni processuali ormai maturate -poggia su circostanze fattuali (riguardanti, tra l’altro: il contenuto RAGIONE_SOCIALE clausole contrattuali di cui si invoca la nullità; la loro esatta corrisp ondenza con quelle oggetto di esame da parte della RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel provvedimento in precedenza richiamato; la concreta riferibilità di quanto sancito in quest’ultimo, frutto di accertamenti che avevano riguardato un intervallo temporale ricompreso tra il 2002 ed il 2005, ad un contratto di fideiussione stipulato, solo successivamente ad esso, nel dicembre 2006 -giugno 2007, come dedotto alla pag. 4 del ricorso; la circostanza che il medesimo ricorrente certamente non avrebbe sottoscritto quella fideiussione in assenza RAGIONE_SOCIALE clausole contestate, ricordandosi, a quest’ultimo proposito, che: i ] giusta Cass., SU, n. 41994 del 2021, « I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà RAGIONE_SOCIALE parti »; ii ] come sancito da Cass. n. 18794 del 2023, « Il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha
interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto ») che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto ritualmente introdurre e chiedere di provare indicandone i mezzi istruttori da utilizzarsi a tale scopo, già in primo grado. Alteris verbis , NOME COGNOME avrebbe dovuto tempestivamente allegare, già innanzi al tribunale (ma di tanto non vi adeguata indicazione nella doglianza in esame, ricavandosene, anzi, il contrario), i fatti costitutivi funzionali a fondare la nullità da lui poi invocata in appello o la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della stessa. La quaestio nullitatis come da lui sollevata in appello, pur astrattamente proponibile al di là RAGIONE_SOCIALE preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l’eventuale fondatezza, o meno (con conseguente applicazione del disposto dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio denunciato fossero stati già tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.
4.2. A tanto deve aggiungersi che, nella specie, il giudizio di appello ha investito una decisione di prime cure pubblicata in data 27 febbraio 2018 e che, pertanto, trova applicazione l’attuale versione dell’art. 345 cod. proc. civ., come modificata dall’art. 54, del d.l. n. 83 del 2012, -convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 -avendo questa Corte già stabilito che la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all’art. 345, comma 3, cod. pro c. civ., operata dal citato d.l. trova applicazione -mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum -solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012, e cioè dal giorno 11 settembre 2012 ( cfr . Cass. n. 6590 del 2017
e Cass. n. 21606 del 2021, entrambe ribadite, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 29506 del 2023 e Cass. n. 16289 del 2024).
4.2.1. Questa Corte ha chiarito, altresì, che la formulazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. applicabile al caso in esame -a mente della quale ‘ Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ‘ -pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la ” indispensabilità ” degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ( cfr . Cass. n. 26522 del 2017, anch’essa ribadita, in motivazione, dalle menzionate, più recenti, Cass. n. 29506 del 2023 e Cass. n. 16289 del 2024).
4.2.2. Nell’odierna vicenda, quindi, l’avvenuta produzione, ad opera del COGNOME, solo in sede di gravame, del menzionato provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d’Italia n. 55 del 2005 a corredo della ivi sollevata, per la prima volta, eccezione di nullità della fideiussione da lui sottoscritta su schema ABI, risulta tardiva, nemmeno avendo egli in quella sede, o nel suo odierno ricorso, argomentato circa la impossibilità, al medesimo non imputabile, di produrla in precedenza.
4.2.3. Né la produzione predetta potrebbe considerarsi legittima unicamente valorizzando il fatto che l’eccezione di nullità della fideiussione suddetta era stata sollevata dal COGNOME solo in appello, come, peraltro, sarebbe stato pienamente possibile, trattandosi di eccezione in senso lato. Così opinando, infatti, oltre a sovrapporsi non correttamente il profilo della proponibilità dell’eccezione con quello dell’ammissibilità della produzione documentale, si verrebbe ad ammettere detta produzione in modo del tutto svincolato dalla verifica della impossibilità per la parte di operarla tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, in tal modo facendo ricorso, in sostanza, -latamente ed immotivatamente -ad un criterio di indispensabilità che, invece, non
assume più rilievo nella vigente disciplina dell’ammissibilità di nuovi mezzi istruttori in appello.
4.2.4. Va osservato, inoltre, che, come recentemente opinato da Cass. n. 16289 del 2024 ( cfr. pag. 13-14 della motivazione), « Al citato provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d’Italia n. 55 del 2005, , reso da quest’ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio; sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti princ ipi di tema di onere probatorio, dall’altro, la corte di appello non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del ‘ diritto ‘ , si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall’ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all’operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso ».
4.3. Infine, va rimarcato che la fideiussione sottoscritta dal COGNOME era chiaramente una ‘ Fideiussione specifica ‘ ( cfr . il corrispondente documento allegato nel fascicolo di ufficio di primo grado, cui il Collegio può accedere in ragione della natura di error in procedendo del vizio denunciato con la censura in esame) e non ‘ omnibus ‘, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento
della RAGIONE_SOCIALE d’Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus .
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
5.1. Invero, la corte distrettuale, dopo aver ricordato che il tribunale aveva affermato che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la clausola n. 5 della garanzia era stata specificamente sottoscritta, ha ampiamente argomentato le ragioni dell’avvenuto rigetto dei motivi di gravame con cui il COGNOME aveva lamentato la decadenza della banca dall’azione ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., non avendo la stessa agito nel termine di sei mesi dalla scadenza de ll’obbligazione principale, e la estinzione o comunque inefficacia dell’obbligazione di garanzia prestata, avendo egli comunicato, il 27 maggio 2008, a RAGIONE_SOCIALE il recesso dalla fideiussione ed avendo la banca creditrice concluso nuovi e successivi contratti di fideiussione in sostituzione di quello da lui sottoscritto. Della relativa motivazione, RAGIONE_SOCIALE rationes decidendi poste a suo fondamento e dei precedenti di legittimità ivi richiamati -e che questa Corte condivide -sui rispettivi punti, si è già dato ampiamente conto nel § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘, da intendersi riprodotto in questa sede, in parte qua , per intuibili ragioni di sintesi.
5.1.1. Il COGNOME, invece, non si confronta in alcun modo con le rationes decidendi predette, sicché la sua doglianza difetta di specificità, atteso che, come del tutto condivisibilmente chiarito da Cass. n. 21563 del 2022 ( cfr . pag. 8 e ss. della motivazione) e da Cass. n. 35782 del 2023 ( cfr . pag. 41 e ss. della motivazione) « l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione” , ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre
con l’effettivo “decisum” che sorregge la sentenza impugnata. Difatti, il motivo di impugnazione “è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo”, sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione, “tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un ‘non motivo’, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4), cod. proc. civ.” (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01) ».
5.1.2. In altri termini, l’odierna doglianza del COGNOME si rivela priva di una specifica censura giuridica e logica alla motivazione della sentenza impugnata, nelle parti qui di interesse, perché, piuttosto che esplicitare, in maniera puntuale, le ragioni per cui essa sarebbe errata (confrontandosi concretamente, dunque, con le sue argomentazioni in diritto e confutandole), sostanzialmente si limita a richiamare le stesse argomentazioni e le medesime deduzioni articolate negli atti difesivi dei gradi di merito già scrutinate e ritenute infondate dalla corte di appello. Sotto questo punto di vista, quindi, il presente motivo appare una mera ripetizione RAGIONE_SOCIALE difese che, ove questa Corte giungesse all’esame funzionale dello stesso, dovrebbero ritenersi già (peraltro correttamente) respinte.
5.1.3. A ciò deve solo aggiungersi che a nulla rileva la dedotta circostanza che la banca aveva richiesto ad altri soggetti la sottoscrizione di nuove garanzie, dopo il recesso di quella prestata dal COGNOME, posto che la medesima circostanza, come esaustivamente e condivisibilmente motivato dalla corte territoriale ( cfr . pag. 12 della motivazione della sentenza impugnata), non comporta certo la caducazione di quest’ultima sottoscritt a dall’odierno ricorrente o la rinuncia della banca a far valere il proprio credito nei confronti dello stesso nei limiti di quanto sancito da Cass. n. 9848 del 2012 (‘ Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l’effetto di circoscrivere l’obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. L’obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo, anche qualora il debito dell’accreditato, nel momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che, peraltro, ai fini della determinazione dell’ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione RAGIONE_SOCIALE ulteriori rimesse dell’accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, stante l’unitarietà e l’inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore si verifica una corrispondente riduzione dell’obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall’art. 1941, primo comma, cod. civ., secondo cui la fideiussione non può eccedere l’ammontare dell’obbligazione garantita ‘). Nella specie, peraltro, la corte di merito ha rimarcato (ed il relativo accertamento fattuale non è sindacabile in questa sede, se non per vizio motivazionale, qui in nessun modo prospettato) che « non solo la RAGIONE_SOCIALE ha specificamente provato che, al momento della chiusura del rapporto con la debitrice principale, il debito era ancora sussistente (peraltro in misura superiore a quella accertata dal giudice al momento del recesso), ma non risulta neanche oggetto di impugnazione l’accertamento pure compiuto dal
primo giudice per cui, alla data del recesso, il debito complessivo della RAGIONE_SOCIALE era superiore al limite per cui era stata prestata la garanzia » (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).
6. In conclusione, l’odierno ricorso promosso da NOME COGNOME deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., dei due ricorsi separatamente proposti, contro la medesima sentenza della Corte di appello di Ancona n. 972/2022, da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Dichiara estinto questo giudizio di legittimità limitatamente al rapporto concernente le posizioni contrapposte del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE
Rigetta il ricorso di NOME COGNOME e lo condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del COGNOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della RAGIONE_SOCIALE sezione civile