Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28426 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24735/2022 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL)
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE APPELLO di FIRENZE n. 525/2022 depositata il 16/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 17 ottobre 2022, illustrato da successiva memoria, NOME COGNOME, di professione notaio, ricorre per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze pubblicata il 16 Marzo 2022, con la quale è stata condannata a risarcire in favore di NOME COGNOME l’importo di € 98.384,05, (determinato come precisato a p. 15 dell’impugnata sentenza) , oltre interessi legali da tale sentenza al soddisfo, quale somma ritenuta necessaria per liberare l’immobile dall’iscrizione pregiudizievole negligentemente non rilevata dal notaio, corrispondente alla somma massima di iscrizione ipotecaria gravante sull’immobile da quest’ultimo acquistato con atto pubblico notarile predisposto e autenticato dalla professionista ricorrente. L’intimato ha notificato controricorso in data 28 novembre 2022.
Per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, che ha riconosciuto la concorrenza della responsabilità del notaio con quella del venditore e dell’acquirente (pari alla quota di 1/3 ciascuno), ha condannato il n otaio a risarcire COGNOME NOME dell’intero danno, per l’importo di € 97. 108,98 in moneta attuale (pervenendo poi, come già detto all’importo di € 98.384,05) , ritenuto congruo ai fini risarcitori, dichiarando inammissibile la produzione in appello di nuova documentazione attestante che il credito tributario per il quale era stata iscritta ipoteca a favore di RAGIONE_SOCIALE era stato abbattuto in parte in ragione di una sanatoria fiscale intervenuta in corso di causa, sull’assunto che il notaio non ha mai allegato, né dimostrato la impossibilità di produrla
nel precedente grado. Per lo stesso motivo, confermato il rigetto della istanza di remissione in termini per la produzione di documenti avanzata dalla parte appellata successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, non avendo la professionista allegato di non avere potuto ottenere prima il documento da produrre e mai avendo richiesto neppure un rinvio prima della precisazione delle conclusioni.
Motivi della decisione
Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo 345 cod. proc. civ in combinato disposto con la legge 241 del 1990. In particolare, censura il capo della sentenza con cui ha rigettato l’istanza di remissione in termini in quanto tardiva e ha dichiarato inammissibile la nuova produzione effettuata con l’atto di appello, tesa a dimostrare che per estinguere l’ipoteca sarebbe stato sufficiente versare a RAGIONE_SOCIALE la somma di € 66.002,75.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ex articolo 360 numero 3 e 4 cod. proc. civ. la violazione della legge di cui alla l. n. 69 del 21 maggio 2021 -sostegni bis -invocata nella comparsa conclusionale d’appello, sull’applicazione della quale Corte di merito non si sarebbe pronunciata, nonostante fosse onere dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate procedere d’ufficio all’esame delle cartelle esattoriali emesse in relazione al debito per il quale era stato iscritto ipoteca. La ricorrente deduce che tale legge avrebbe potuto comportare la riduzione di 2/3 dell’importo dovuto, con conseguente vantaggio del COGNOME ai fini della purgazione dell’ipoteca.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1218 1223 e 1227 cod. civ., ai sensi
dell’articolo 360 numero 3 cod. proc. civ la ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza nella parte in cui, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, non ha tenuto conto del fatto che il danneggiato non ha mai sopportato alcun esborso per la purgazione dell’ipoteca, mentre è stato liquidato un importo monetario parametrato alla somma massima garantita dalla iscrizione ipotecaria, anziché all’importo necessario per la sua cancellazione, il che avrebbe comportato un indebito arricchimento per il cliente.
Il primo motivo è inammissibile.
Va al riguardo sottolineato che la Corte d’appello, in applicazione dell’articolo 345 cod. proc. civ, ha ritenuto inammissibile la nuova produzione documentale offerta dalla professionista qui ricorrente nel costituirsi nel giudizio di secondo grado, sull’assunto che il divieto di nova in appello, sancito dalla norma in questione, possa essere superato solo con la deduzione della impossibilità di produrre anzitempo la documentazione. Il medesimo rilievo di inammissibilità è stato posto a conferma del provvedimento di rigetto della istanza di rimessione in termini proposta nel giudizio dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, nella memoria conclusionale.
La deduzione di erronea applicazione della legge processuale in tema di nuove produzioni documentali nel giudizio di appello non coglie la ratio della sentenza là dove, a motivo del rigetto dell’istanza di produzione di nuovi documenti, ha sottolineato che l’appellante non ha allegato, nel primo momento utile, l’impossibilità di produrre prima la suddetta documentazione. Il divieto di produzione di documenti nuovi in appello, di cui all’art. 345, comma 3, cod. proc. civ, non è superabile argomentando dalla natura in senso lato di un’eccezione proposta, per la prima volta, in sede d’impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale,
alla verifica dell’impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile (Cass.Sez. 2 -, Sentenza n. 29506 del 24/10/2023). Ciò in quanto la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012, pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’ “indispensabilità” degli stessi, ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (tra le tante, cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 26522 del 9/11/2017).
La censura, di contro, assume erroneamente che la professionista, in quanto soggetto estraneo al procedimento di rottamazione delle cartelle esattoriali regolato dalla normativa sopravvenuta in corso di causa (D. L. ‘Sostegni -bis’ n. 41/2021), non avrebbe mai potuto acquisire prima la suddetta documentazione, tardivamente prodotta, trattandosi di dati sensibili soggetti alla tutela della normativa privacy che si sono resi acquisibili sono successivamente alla emissione della sentenza di primo grado, non potendo diversamente, senza legittimo titolo, essere richiesti alla Pubblica RAGIONE_SOCIALE .
Su questo specifico punto va tuttavia rilevato che la parte onerata della produzione di documentazione a supporto della domanda o eccezione, anche se attinente a un condono fiscale in itinere di cui non è parte, ai fini della prova della impossibilità di produrla in una fase anteriore, richiesta dalla normativa citata, avrebbe potuto dimostrare l’oggettiva impossibilità, invece di limitarsi ad allegare ex post – astratti impedimenti collegati alla normativa sulla privacy o alla carenza di legittimazione a ottenere un accesso agli atti da parte della
Pubblica RAGIONE_SOCIALE competente. In particolare, nel caso in esame, la professionista avrebbe potuto attivare in tempo utile, nel suo interesse, a dimostrazione dell’impossibilità di produrre detta documentazione in data anteriore, il procedimento di accesso agli atti amministrativi, inteso ottenere la documentazione dell’amministrazione o i riferimenti da quest’ultima utilizzati nell’assumere una determinata posizione. L’art. 1 legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/2005 e seguenti) prevede non solo il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento amministrativo in corso, ma anche, a chiunque abbia interesse, la facoltà di presentare una richiesta formale – compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente – inviandola tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione. In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2).
Va rilevata l’infondatezza del secondo motivo. Nella censura la professionista qui ricorrente deduce di avere invocato, nella comparsa conclusionale, l’applicazione del decreto legge numero 41 del 2021 – cosiddetta legge Sostegni bis – in grado di incidere in concreto sul debito oggetto di garanzia ipotecaria, stante la riduzione importante dell’importo a debito per la purgazione dell’immobile operata ex lege (da € 65.000,00 a € 14.000). Sostiene che la Corte d’appello non ha minimamente tenuto conto della normativa entrata in vigore in pendenza del giudizio, come avrebbe dovuto.
Osserva il Collegio che il contenuto della documentazione tardivamente depositata a riprova della errata quantificazione dell’importo del debito sotteso all’iscrizione della ipoteca di cui è causa, e ciò a seguito dei menzionati interventi normativi di sanatoria delle violazioni fiscali, non è equiparabile ad un fatto
sopravvenuto di cui dovere tenere conto nel corso del processo ai fini della decisione, essendo nel caso in questione l’accertamento ex officio di un fatto già rientrante nella sfera di disponibilità della parte, per la prova del quale è maturata una invalicabile preclusione .
Differentemente da quanto avviene nel processo del lavoro, ove il contemperamento tra il principio dispositivo e quello della ricerca della verità materiale, in presenza di risultanze di causa che offrano significativi dati di indagine, sussiste per il giudice un potere-dovere di provvedere anche d’ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio in atti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19305 del 29/09/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004), nel giudizio ordinario, sorretto dal principio dispositivo, l’intervento del giudice è ammesso solo in casi eccezionali e certamente non per ovviare a decadenze già maturate o lacune nell’istruttoria (Sez. U -, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).
Vero è che, sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che, alla luce del principio della durata ragionevole del processo, è deducibile anche nel giudizio di legittimità il ” factum superveniens “, in quanto equiparabile allo ” ius superveniens “, se idoneo ad incidere sull’oggetto della causa sottoposta all’esame del giudice, allorché il contenuto della situazione giuridica controversa abbia avuto una definitiva modificazione a seguito di un provvedimento della P.A. e non si ponga questione alcuna di accertamento del fatto medesimo, con il conseguente superamento dei limiti di prova della documentazione del fatto sopravvenuto rispetto alla previsione dell’art. 372 cod. proc .civ (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.26757 del 24 novembre 2020). Tuttavia, è altrettanto vero che il medesimo principio del giusto processo, egualmente racchiuso nell’art. 345 cod. proc. civ per quanto riguarda la fase di merito, non ammette
riaperture del contraddittorio o dilazioni processuali se non in casi eccezionali, allorquando la parte istante si è fatta carico di allegare e provare la impossibilità di produrre la documentazione in data anteriore.
Nel caso in esame prevale la considerazione che, pur essendo maturata una preclusione processuale per la parte istante, quest’ultima ha omesso di allegare l’impossibilità di produrre in data anteriore la documentazione attestante la riduzione del debito, ex art. 345 cod. proc. civ; il medesimo errore è stato commesso dalla parte istante in sede di richiesta di remissione in termini dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni nel grado di appello; pertanto, a fronte della inescusabile e reiterata inerzia della parte istante in punto di assolvimento dell’onere di allegazione del fatto impeditivo di una tempestiva produzione documentale, ai fini della decisione ha assunto certamente valore recessivo il potere del giudice di valutare ex officio il factum superveniens , atteso che tale potere officioso non potrebbe indurre il giudice a esaminare documentazione non più ammissibile, favorendo l’ aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali, in spregio del principio del giusto contradittorio.
Il terzo motivo è inammissibile perché tende a sindacare nel merito la valutazione sul danno-conseguenza operata in via equitativa dal giudice, in mancanza di più sicuri elementi indicatori, tenendo conto di tutte le spese e i costi necessari per l’espletamento della procedura di liberazione dell’immobile dall’ipoteca, e ciò sulla base del valore massimo dell’iscrizione ipotecaria, dal giudice del merito valutato come congruo sulla base di quanto acquisito nel contradittorio -iuxta alligata partium -. La censura, invero, non coglie la ratio decidendi là dove si legge che il giudice ha inteso liquidare il danno facendo riferimento a ogni onere e spesa prevedibilmente affrontato
dalla parte per liberare l’immobile dall’iscrizione pregiudizievole, nonché al danno conseguente al peso sussistente sull’immobile, sotto il profilo del valore del bene acquisito e della compromessa libertà di circolazione. Il che esclude che si possa parlare di una ingiustificata locupletazione da parte dell’acquirente nel ricevere un risarcimento di tale entità rispetto a quanto eventualmente dovuto al creditore esecutante per liberare il bene.
In proposito va altresì rimarcata l’insindacabilità della valutazione del danno-conseguenza operata dal giudice del merito, poiché nella specie non viene denunciato l’errore compiuto nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., bensì l’errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito che, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata, come nel caso in questione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9985 del 10/04/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 07/12/2005).
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato, con compensazione integrale delle spese legali del presente giudizio di legittimità, attesa la particolarità della questione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 5/07/2024.