Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34729 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34729 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso 17539-2017 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del legale rappresentante in proprio e qual procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME,INO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 441/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non parteci del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Firenze con la sentenza n.441/2017 aveva rigettato l’appello di NOME COGNOME avverso la decisione con la quale il tribunale aveva ritenuto dovuti i contributi a lui richiesti dall’Inps a titolo di iscrizion Gestione commercianti. La corte territoriale aveva ritenuto che non dovesse essere fatta distinzione, ai fini della iscrizione alla gestione commercianti tra i cosiddetti in diretto rapporto con compagnia assicurativa e privi di obblighi di rispetto di piazza o di zona ed invece i ( Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia o sub-agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa eserciti, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione e che sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte medianti anticipazioni).
Avverso detta decisione il COGNOME proponeva ricorso affidato a tre articolati motivi, anche coltivati da successiva memoria, cui resisteva l’Inps.
veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO CHE
1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del Contratto Collettivo corporativo per i rapporti tra agenzie, subagenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e dell’art. 44, 2^ comma,l.n. 326/2003 , dell’art. 12 Preleggi al cod.civ.
Con tale motivo era sostanzialmente censurata la asserita riferibilità degli artt. 5 e 6 del contratto collettivo anche ai produttori diretti di compagni assicurative.
2) Con il secondo motivo e’ dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 delle Preleggi al cod, civ. nella parte in cui esclude l’applicazion delle norme corporative collettive a casi simili o analoghi a quelli in esse contemplate;
3) Con il terzo motivo è censurata la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo nella parte in cui l’Inps non ha dato prova della sussistenza degli elementi di fatto caratterizzanti i produttori appartenenti al IV gruppo ( attribuzione della zona o piazza, potere di firma delle proposte contrattuali)
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente poiche’ attengono alla medesima ragione posta in radice dalla fattispecie in esame , ovvero la valutazione della sussistenza dell’obbligo per i “produttori liberi” di iscrizion alla gestione commercianti. Gli stessi sono fondati.
Deve darsi continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, di. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare l disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018).
Il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei
produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ove l’attività i questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018).
Deve quindi giungersi all’accoglimento del ricorso ed alla cassazione della sentenza impugnata; non risultando necessari ulteriori accertamenti, la Corte, decidendo nel merito, dichiara non dovuti i contributi richiesti dall’Inps. Sono da compensarsi le spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.). Restano ferme le spese ( già compensate) del giudizio di appello.
In considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sistono i GLYPH sus presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara non dovuti i contributi richiesti dall’Inps. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ferme le spese del giudizio d’appello.