Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 14075 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14075 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso 17622-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PREVIDENZA SOCIALE P_IVA, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOMECOGNOME, COGNOME;
– ricorrente – contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, ILRIALUCREZIA TURCO;
– controrkorrente –
avverso la sentenza n. 1176/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/01/2019 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 5.1.2017, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato insussistente l’obbligo di NOME COGNOME di iscriversi e versare i contributi presso la RAGIONE_SOCIALE separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE ;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che parte controricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con 1. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, 1. n. 613/1966, 29, 1. n. 160/1975, e 1, comma 202, 1. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto, richiamandosi ai propri precedenti, che l’obbligo di iscrizione presso la RAGIONE_SOCIALE commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’RAGIONE_SOCIALE e non anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la RAGIONE_SOCIALE;
che il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);
che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti,
rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la RAGIONE_SOCIALE commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la RAGIONE_SOCIALE separata di cui all’art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi nondimeno le spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma o stesso art. 1 -bis dell 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22.1.2019.
NOME