Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30379 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13634/2020 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE FORLI’ n. 276/2020 depositata il 10/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui Il Tribunale di Forlì ha riformato la sentenza del Giudice di Pace che ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE (di seguito solo RAGIONE_SOCIALE) contro il decreto ingiuntivo richiesto da NOME COGNOME -ex socio della RAGIONE_SOCIALE -per il pagamento del sovrapprezzo (3,00 euro/azione in relazione alle 250 azioni detenute prima della data di recesso/esclusione dello stesso) pari a complessive 750,00 euro, oltre interessi. In particolare il socio -che aveva esercitato il recesso, ma era stato già escluso con delibera del CdA – si doleva del mancato compiuto rimborso del valore della quota di capitale sociale detenuta pari al valore nominale delle azioni possedute e alla quota di relativo sovrapprezzo corrisposto. La banca opponente aveva eccepito l’incompetenza per materia del giudice adito -stante la competenza esclusiva della Sezione Specializzata in materia di Impresa – e nel merito contestato il diritto dell’ex azionista al rimborso del sovrapprezzo delle azioni in base alle previsioni statutarie.
2Il Giudice di pace aveva disposto l’instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 comma 1bis del d.lgs. n.28/2010 e dichiarato l’improcedibilità perché entrambe le parti risultavano non aver partecipato personalmente al procedimento di mediazione.
Il Tribunale ha respinte le eccezioni preliminari di inammissibilità, in particolare quella relativa all’inappellabilità della sentenza che, secondo l’appellato sarebbe stata impugnabile solo
con ricorso per Cassazione essendo stata decisa secondo equità visto il valore della controversia, osservando che nel caso di specie era da escludersi si trattasse di pronuncia secondo equità avendo il giudizio ad oggetto un contratto di acquisto di azioni della BCC di RAGIONE_SOCIALE che rientrava nell’ambito dei contratti conclusi mediante moduli o formulari, esclusi dai predetti limiti di appellabilità. Né il giudice di pace aveva espressamente dichiarato di pronunciare la sentenza oggi impugnata secondo equità.
Ha, quindi, accolto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ritenendo:
erronea la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione, poiché, pur essendo necessaria nella procedura di mediazione la comparizione delle parti assistite dal difensore, detta comparizione deve considerarsi delegabile ad un rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, ed, in ipotesi, coincidente con lo stesso difensore che le assiste, come risultava essere avvenuto nella specie dal verbale del primo incontro, che indicava la partecipazione della RAGIONE_SOCIALE per il tramite dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in sostituzione dell’AVV_NOTAIO che aveva, infatti sottoscritto il verbale in nome e per conto della parte; parimenti il sig. COGNOME era comparso per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, e ad entrambi detti difensori le parti risultavano -stanti le procure alle liti agli atti – aver conferito una procura speciale sostanziale con ogni più ampia facoltà di legge inerente al mandato (comprese quelle di transigere, conciliare, rinunciare agli atti); sicché, anche a prescindere dalla effettiva sussistenza nella fattispecie dei presupposti dell’obbligatorietà della mediazione (stante la natura della controversia attinente al rimborso della quota di sovrapprezzo delle azioni detenute dal socio della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non alla materia bancaria), l’eccezione doveva ritenersi infondata, essendo, altresì, sufficiente ad assolvere la condizione di procedibilità il fatto che una o entrambe
le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre;
b) fondata astrattamente l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE senza che ciò, tuttavia, comportasse una pronuncia declinatoria della competenza del giudice di appello adito, poiché, non essendo compresa tra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice d’appello quella per cui, quest’ultimo, dichiari l’incompetenza del giudice di primo grado, si verifica una sostanziale cristallizzazione della competenza in capo al giudice d’appello (ricorda in proposito che anche prima della soppressione del caso di rimessione per ragioni di competenza al primo giudice per effetto della legge n. 69/2009, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza era proprio nel senso di ritenere che, qualora il giudice di primo grado, ritenutosi competente, si fosse pronunciato nel merito e la parte anziché il regolamento facoltativo di competenza -avesse proposto appello, il giudice d’appello che avesse riconosciuto l’incompetenza del primo giudice doveva trattenere la causa e deciderla nel merito, citando giurisprudenza di legittimità ovvero Cass. n. 6520/2007 e Cass. n. 20636/2006);
c) fondata nel merito l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE rispetto alla pretesa di liquidazione del sovraprezzo delle azioni pretesa dal socio receduto/escluso, e ciò in ragione di quanto previsto dell’art. 15 dello statuto -per cui « il diritto a rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle stesse» spetta al socio receduto o escluso « detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio »- e di quanto risultante dal bilancio dell’istituto di credito nell’anno in cui il rapporto sociale si è sciolto nonché dai precedenti bilanci, dai quali risultava che la RAGIONE_SOCIALE
aveva riportato perdite di esercizio con conseguente utilizzo a copertura delle riserve nel tempo costituite.
-Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il sig. NOME COGNOME affidandolo a tre motivi di ricorso, che ha illustrato anche con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, corredato anch’esso di memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo del ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 c. 2 c.p.c., 339 comma 3 c.p.c. e 1342 c.c. per avere il Tribunale erroneamente dichiarato ammissibile e deciso l’appello contro una sentenza del Giudice di Pace emessa secondo equità, poiché di valore inferiore ai 1.100,00 euro e -contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale con valutazione definita «apodittica» -non inerente un contratto concluso attraverso moduli e/o formulari di cui all’art. 1342 c.c., il quale, dunque, avrebbe potuto essere impugnata solamente con ricorso per cassazione.
1.1- Il motivo è inammissibile sotto diversi profili: anzitutto dalla decisione gravata si evince che a fondamento dell’inammissibilità dell’appello proposto dalla BCC l’odierno ricorrente sig. COGNOME aveva dedotto che la sentenza di primo grado fosse stata pronunciata secondo equità in ragione del valore della controversia, mentre non risulta che a fondamento dell’eccezione avesse dedotto -come sarebbe stato suo onere – anche la sussistenza del secondo presupposto della decisione secondo equità di cuiall’artt.113 c.p,c, né che la qualificazione del contratto di adesione alla RAGIONE_SOCIALE quale contratto «per adesione» concluso mediante modulo o formulario soggetto alla disciplina ex art. 1342 c.c. fosse controversa in giudizio; sotto detto profilo il motivo di ricorso è carente di autosufficienza non avendo il ricorrente allegato e dimostrato che la questione era stata discussa in
giudizio; in ogni caso il ricorrente muove una censura del tutto inammissibile alla valutazione di merito circa la qualificazione del contratto, che notoriamente può essere sindacata in sede di legittimità solo deducendo un inesatto governo dei criteri interpretativi che per legge presidiano l’ermeneutica dei contratti, e non quando il ricorrente pretenda, di fatto, una diversa valutazione nel merito dei fatti e delle risultanze probatorie riservata al giudice di merito ( cfr. per tutte Cass. n. 34476/2019).
2. -Il secondo motivo denuncia « Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 c. 1 D.Lgs. 28 del 2010 in tema di media conciliazione e art. 83 c. 2 c.p.c. ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.» per avere il Tribunale affermato, benchè la norma preveda la comparizione personale delle parti all’incontro di mediazione, che le parti possono presenziale mediante delega al proprio avvocato e ritenendo sufficiente la sola procura alle liti – in luogo di procura speciale sostanziale ad hoc, con firma autenticata da AVV_NOTAIO. Osserva inoltre che -diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale che nella sentenza afferma che « la controparte non ha dedotto né fornito idonea prova circa l’inidoneità della procura alle liti rilasciata al AVV_NOTAIO speciale » -nella comparsa di costituzione in appello, invocando la giurisprudenza di legittimità richiamata anche in ricorso, aveva sostenuto la correttezza di quanto affermato dal giudice di pace circa l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per non essersi l’opponente presentato personalmente in mediazione, senza possibilità di delegare detta partecipazione tantomeno con una semplice procura le liti. Parte resistente sostiene, invece, che l’eccezione relativa all’inidoneità della procura speciale nella specie ritenuta idonea dal giudice di merito, era stata sollevata solo in comparsa conclusionale d’appello, dunque tardivamente trattandosi di eccezione in senso stretto che avrebbe dovuto essere sollevata nella comparsa di costituzione, ove, invece, l’odierna parte
ricorrente aveva solo ribadito la correttezza della pronuncia di primo grado per non avere la BCC partecipato personalmente alla mediazione, nulla deducendo a proposito della possibilità di una partecipazione per delega e nulla eccependo quindi circa il difetto di rappresentanza sostanziale in capo al difensore per inidoneità della procura agli atti.
2.1- Al fine di esaminare il motivo giova ricordare quale sia l’orientamento di legittimità in punto mediazione obbligatoria -affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio -per cui la parte può farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione ma non può conferire tale potere con la procura ad litem conferita al difensore e da questi autenticata quand’anche con tale procura possa conferirgli e gli abbia, in ipotesi, conferito come nella specie – ogni più ampio potere processuale. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Fermi detti principii generali, cionondimeno il motivo in esame è inammissibile laddove tendente ad ottenere da parte di questa Corte una diretta interpretazione dell’atto (la procura nella specie conferita), a fronte di una interpretazione dello stesso e dei poteri risultanti dalla medesima che il Tribunale -dopo aver espressamente e puntualmente ripercorso la disciplina applicabile nella specie e la giurisprudenza di legittimità sul punto -ha compiuto alla luce del contraddittorio circoscritto, per quanto si evince dalla sentenza, al fatto che la parte non potesse delegare
all’avvocato che la rappresenta e difende nella lite il relativo potere; si esprime, infatti, così il Tribunale: « nel caso di specie, il processo verbale di primo incontro, depositato in atti, indica la partecipazione di parte istante RAGIONE_SOCIALE per il tramite de ‘l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, come da delega depositata in data odierna’; peraltro, si osserva che quest’ultima ha altresì sottoscritto il verbale. Sul punto, si precisa in aggiunta che parimenti non presente personalmente al procedimento di mediazione è COGNOME NOME, intervenuto per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO. Ad entrambi i rispettivi difensori, come da relative procure alle liti allegate agli atti introduttivi del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Forlì, le parti hanno espressamente conferito una procura speciale sostanziale, con ogni più ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi comprese quella di transigere e conciliare, nonché di rinunciare agli atti ed accettare rinunce ed infine, per quel che rileva nel solo caso di RAGIONE_SOCIALE ‘di farsi sostituire da altri avvocati e procuratori, ai quali vengono concesse le medesime facoltà’. Con ciò non vi è dubbio in merito all’idoneità del AVV_NOTAIO speciale AVV_NOTAIO a rappresentare la banca in sede di mediazione. Sul punto si precisa, inoltre, che la controparte non ha dedotto né tantomeno fornito idonea prova circa l’inidoneità della procura rilasciata a tale AVV_NOTAIO speciale ». Da tale passaggio argomentativo si evince che il giudice di merito ha interpretato l’atto di cui si discute come conferente al difensore, destinatario del mandato, poteri sostanziali che andavano oltre il potere di rappresentare la parte nel processo, ed estesi a transigere e conciliare la controversia e quindi a disporre del diritto in contesa anche in sede di mediazione, onde attraverso
il vizio di violazione di legge dedotto la parte ricorrente mira in realtà ad una ulteriore valutazione di merito attinente circa la sussistenza o meno, nella specie, di una procura sostanziale, e non solo ad litem, inammissibile in sede di legittimità.
3.- Il terzo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo, l’erronea valutazione art.15 Statuto sociale, nonché ex art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. sull’onere della prova e dell’art.116 c.p.c. sulla valutazione delle prove; reputa il ricorrente che il Tribunale abbia errato nell’interpretazione dell’art. 15 dello statuto sociale, deducendo che in atti si rinvenivano soltanto i bilanci del 2012 e del 2013 e non quello del 2014 ovvero quello dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio – per cui la domanda dell’appellante non avrebbe potuto essere accolta mancando un elemento fondamentale quale il bilancio del 2014, in difformità da quanto previsto dall’art. 15 dello statuto, giungendo peraltro a ritenere dimostrato -facendo mal governo dell’articolo 2697 c.c. ed interpretando erroneamente anche l’articolo 15 – con la mera produzione dei bilanci della banca in cui sono evidenziate le perdite, che la BCC RAGIONE_SOCIALE avesse utilizzato il sovrapprezzo pagato sulle quote societarie per la copertura di perdite, e ciò perché lo statuto -a suo dire – esigeva per escludere il rimborso della quota e del sovrapprezzo al socio uscente non solo la sussistenza di una perdita di bilancio negli anni precedenti e in quello dell’esercizio in cui il rapporto sociale veniva a cessare ma anche che il valore nominale della quota e del sovrapprezzo del socio uscente fossero stati in tutto o in parte utilizzati per la copertura di perdite, meccanismo nient’affatto automatico, la cui dimostrazione avrebbe richiesto che la banca versasse in atti un provvedimento del CdA che stabiliva che per l’anno 2014 il
sovrapprezzo delle quote sarebbe stato utilizzato a copertura di perdite.
3.1- il motivo è inammissibile sotto diversi profili.
Premesso che esso riguarda l’interpretazione di una clausola dello statuto, dunque di un atto negoziale, ovvero una questione di merito del giudizio che può essere discussa in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale e nei limiti in cui un vizio sotto detto profilo può considerarsi «di legittimità», va rilevato che il ricorrente prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. nn. 19761, 19040, 13336 e 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. nn. 26018 e 22404 del 2014). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 4979/2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017). È sicuramente vero, peraltro, che, in tema di ricorso per
cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass. n. 39169 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018). Tanto, però, non si rinviene nel motivo di ricorso in esame, il quale, per come concretamente argomentato, non consente di individuare, con chiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., in modo tale da consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse.
3.2 -Inoltre denuncia apparentemente violazione di legge pretendendo in realtà un diverso esame del materiale probatorio rispetto a quello compiuto dal giudice di merito cui detto esame compete denunciando la violazione dell’articolo 2697 c.c., in palese violazione del precetto secondo cui la violazione di detta norma si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949), che
nella specie è invocato -come detto- in modo generico, senza idonea specificazione di quale sia il fatto «storico» ed oggetto di discussione tra le parti che il giudice avrebbe omesso di considerare nonostante il suo valore decisivo agli effetti di mutare l’esito della lite. Ed altresì invocando la violazione dell’articolo 116 c.p.c., sebbene sia noto che la doglianza circa la violazione di detta norma è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo « prudente apprezzamento », pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento: e, nel caso in esame, nulla di tutto ciò si rinviene nella censura, la quale altro non fa che rimettere in discussione il governo del materiale probatorio operato dal giudice di merito (per tutte Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867).
3.- Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE, liquidate nell’importo di euro 1.000,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.11.2024.