Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 168 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 168 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
sul ricorso 5207/2023 proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO – ricorrente – contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME – contro ricorrente –
nonché contro
BRONCHI NOME, COGNOME NOME
-intimate – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 7701/2022 depositata il 30/11/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, definendo con la sentenza riportata in epigrafe il contenzioso corrente tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, in merito all’acquisto operato dal primo del 51% delle partecipazioni detenute da NOME COGNOME nella società di diritto lussemburghese RAGIONE_SOCIALE concluso dal COGNOME in proprio quale procuratore speciale del COGNOME, ha respinto il gravame del COGNOME avverso l’accoglimento in primo grado delle domande della COGNOME sull’assunto che, sebbene la legittimità dell’operata cessione non potesse essere messa più in discussione a seguito del giudicato penale che aveva assolto il COGNOME dal reato di appropriazione indebita dell’indicata partecipazione, tuttavia andava dichiarata la risoluzione del detto negozio per inadempimento del compratore non essendo stato provato l’avvenuto pagamento del prezzo e ciò con ogni ovvio riflesso risarcitorio essendo stata detta partecipazione trasferita ad una società terza.
Per la cassazione della riportata sentenza si erge ora il RAGIONE_SOCIALE con un ricorso affidato a quattro motivi, illustrati pure con memoria e resistiti avversariamente dalla sola COGNOME con controricorso, non avendo svolto attività processuale le altre intimate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso -con cui si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere il decidente considerato che nella procura speciale, a mezzo della quale il RAGIONE_SOCIALE aveva negoziato in proprio l’acquisto della partecipazione, si faceva rinvio ad una pregressa procura generale, che lo legittimava pure all’incasso per conto del disponente di somme a qualunque titolo dovute al medesimo, sicché non vi sarebbe stata ragione alcuna di provare il
pagamento posto che nell’occasione solvens ed accipiens erano la medesima persona -è fondato e va, per l’effetto, accolto dal momento che il giudice d’appello, ragionando nei termini statuiti ovvero respingendo il gravame sul presupposto che non vi fosse prova dell’avvenuto incasso della somma, è pervenuto alla formulazione di un conclusivo assunto che è frutto non di un mero errore di valutazione e, meglio, del travisamento di quanto risultante dal documento, ma di una più sostanziale obliterazione del fatto storico da esso risultante, costituito dal rilascio in precedenza della procura generale abilitante il COGNOME anche all’incasso a qualunque titolo delle somme dovute al disponente.
L’elemento determinante, ai fini dell’accoglimento della censura, è che la corte territoriale non ha valutato il contenuto della procura speciale, ciò che costituisce l’oggetto della denuncia di vizio motivazionale. Ha invece valutato il contenuto della procura generale, richiamando solo la circostanza che una procura speciale era stata emessa, ma ha mancato di esaminare l’esame del contenuto di quest’ultima. Il giudizio di fatto dovrà essere nuovamente svolto sulla base dell’esame di quanto risultante dalla procura speciale.
La asserita violazione dell’art. 345 c.p.c. denunciata dalla controricorrente avrebbe dovuto costituire l’oggetto di un ricorso incidentale condizionato, nella specie non proposto.
3. I restanti motivi non meritano accoglimento.
Il secondo motivo (si denuncia motivazione apparente circa il rinvio al patrimonio immobiliare per stimare il valore delle azioni, invece di considerare il bilancio ed il rinvio alla consulenza di parte) è inammissibile: l’apparenza della motivazione risiederebbe nel rinvio non spiegato al patrimonio immobiliare per determinare il valore azionario, ma il ricorrente, in violazione dell’art. 366 n. 6 cpc, ha
omesso di indicare specificatamente se tale rinvio sia stato oggetto di appello (ed invero, l’utilizzabilità di tale criterio non risulta indicata fra i motivi di appello indicati nella sommaria esposizione dei fatti di causa a pag. 9); per il resto la censura costituisce confutazione del giudizio di fatto.
Il terzo motivo (con cui si denuncia che, avendo affermato che il convenuto-appellante aveva solo genericamente sostenuto l’inferiorità del valore delle azioni rispetto agli immobili, la corte territoriale avrebbe invertito l’onere della prova circa il danno) è inammissibile: il motivo fraintende l’affermazione della corte distrettuale, la quale ha in realtà la portata di valutazione di una mera difesa del convenuto.
Il quarto motivo (la consulenza di parte, si dice, è priva di valore probatorio) è infondato: il giudice del merito può porre a base della decisione una consulenza di parte, purché ricorra la motivazione, come accaduto nella specie.
La causa, debitamente cassata la sentenza impugnata in parte qua , va rimessa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, rigetta per il resto il ricorso;
cassa l’impugnata sentenza nei limiti de l motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 30 settembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME