Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 317 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 317 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30408/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , COGNOME NOME e COGNOME NOME, elett.te domiciliati in EBOLIINDIRIZZO, i primi due asseritamRAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 12.1.2016 nel procedimento n. 455/2011 RG della Corte d’Appello di Salerno, e l’ultimo rappresentato e difeso dall’avvocato NOME per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro
COGNOME NOME (nato il DATA_NASCITA) e COGNOME NOME (nato l’DATA_NASCITA) in proprio e quali eredi di COGNOME NOME ,
elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
-controricorrenti-
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (nato il DATA_NASCITA) quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME (nato il DATA_NASCITA), COGNOME NOME (nata il DATA_NASCITA), COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME (nato il DATA_NASCITA), COGNOME NOME (nata il DATA_NASCITA) e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME (nato l’DATA_NASCITA) e a sua volta erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME; PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
-intimati- avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di SALERNO n.455/2011 depositato il 4.4.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’annosa vicenda giudiziaria ha avuto origine nel 1982, allorché a seguito della morte del coltivatore diretto NOME NOME (DATA_NASCITA), i figli dello stesso, NOME (nato il DATA_NASCITA) e COGNOME NOME (nato l’DATA_NASCITA), hanno chiesto al Tribunale di
Salerno la divisione giudiziale dei beni dallo stesso relitti nei confronti della vedova COGNOME NOME e degli altri figli del defunto, NOME, NOME NOME, NOME NOME e COGNOME NOME, avendo il de cuius solo disposto con testamento pubblico che alla moglie andasse la quota a lei riservata per legge e che per il resto fossero applicate le regole della successione legittima.
L’asse ereditario era composto essenzialmRAGIONE_SOCIALE da un fondo rustico con annesse case coloniche sito in Montecorvino Pugliano (podere n. 1434), che in base alle leggi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 230 e 841 del 1950 era stato assegnato a COGNOME NOME con patto di riservato dominio dall’1.10.1955 dall’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, al quale in seguito sarebbe subentrata per soppressione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), che era poi stato da lui acquistato con patto di riservato dominio con atto del AVV_NOTAIO del 13.1.1961, ed era stato poi affrancato dal riservato dominio ad opera del de cuius, col pagamento di quindici annualità del prezzo di assegnazione e col pagamento anticipato delle annualità residue ex art. 10 della L. n. 386/1976, come certificato dall’RAGIONE_SOCIALE
Per quanto ancora rileva, nel giudizio davanti al Tribunale di Salerno la figlia del defunto, COGNOME NOME, con l’adesione della madre COGNOME NOME, e dei fratelli COGNOME NOME e COGNOME NOME, si erano opposti alla divisione giudiziale per l’indivisibilità del suindicato podere, prevista dall’art. 1 della L.n.1078/1940 anche per i terreni di riforma fondiaria già affrancati dal riservato dominio, ed avevano chiesto in via riconvenzionale in via principale di dichiarare il subingresso di NOME nell’assegnazione del podere quale unica coltivatrice diretta designata dai coeredi ex art. 7 della L. n. 379/1967 con liquidazione delle quote spettanti ai coeredi, in subordine in caso di ritenuta cessazione del riservato dominio per effetto dell’art. 10 della L.n.386/1976, la devoluzione del podere a tutti i coeredi,
compreso il coniuge, in quote ideali, in modo da conservare il podere in comunione per il permanere del vincolo d’indivisibilità, ed in ulteriore subordine di assegnare il podere a COGNOME NOME, coltivatrice diretta, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 1078/1940, con l’obbligo di liquidare la quota di eredità in favore degli altri coeredi ai sensi dell’art. 6 della L. n. 1078/1940.
Il Tribunale di Salerno con la sRAGIONE_SOCIALEnza non definitiva n. 706/1997 riteneva che il podere fosse stato affrancato dal riservato dominio per effetto dell’art. 10 della L. n. 386/1976, e pertanto respingeva la domanda di subentro nell’assegnazione di COGNOME NOME ex art. 7 della L. n. 379/1967, norma applicabile solo in ipotesi di morte dell’assegnatario del terreno di riforma fondiaria prima del riscatto, non senza rilevare il giudicato negativo su tale domanda avanzata sempre da COGNOME NOME risultante dalla sRAGIONE_SOCIALEnza n.32/1994 del Tribunale di Salerno, divenuta irrevocabile. Con la stessa sRAGIONE_SOCIALEnza venivano respinte anche le altre due domande riconvenzionali di NOME, ritenendo che la L. 191/1992 avesse abolito, una volta trascorsi 30 anni dall’assegnazione, il vincolo di indivisibilità dei terreni di riforma fondiaria, anche per i rapporti, come quello di specie, non esauriti.
Con separata ordinanza, essendo stato ritenuto il podere con annessa casa colonica divisibile, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, e con la sRAGIONE_SOCIALEnza definitiva n. 2019/2010 il Tribunale di Salerno, essendo nelle more deceduta la vedova COGNOME NOME, nonché i figli del de cuius COGNOME NOME (al quale subentravano come eredi la vedova COGNOME NOME ed i figli COGNOME NOME (nato il DATA_NASCITA), COGNOME NOME e COGNOME NOME), COGNOME NOME (al quale subentravano gli eredi COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME (nato il DATA_NASCITA) e COGNOME NOME (nata il DATA_NASCITA), e COGNOME NOME (alla quale subentravano gli eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME), dichiarava aperta la successione di COGNOME NOME e disponeva la
divisione con attribuzione a ciascuno dei figli del defunto (o ai suoi eredi) di 1/6 del podere, ed a NOME NOME anche della casa colonica con terreno annesso con obbligo di pagamento di un conguaglio in denaro agli altri coeredi.
Avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza non definitiva (oggetto di riserva d’impugnazione) e la sRAGIONE_SOCIALEnza definitiva del Tribunale di Salerno proponevano appello COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che contestavano la ritenuta divisibilità del podere per l’inapplicabilità retroattiva della L. n. 191/1992 ad una successione apertasi nel 1981, ritenevano quindi applicabili, data l’intervenuta affrancazione dal riservato dominio, gli articoli 5, 6 e 7 della L.n.1078/1940, riproponendo la domanda di assegnazione del podere in primo grado avanzata ex art. 5 L. n. 1078/1940 da COGNOME NOME, alla quale subentrava, col consenso delle sorelle, il di lei figlio COGNOME NOME, e chiedevano che fosse dichiarata nulla la sRAGIONE_SOCIALEnza non definitiva di primo grado per la mancata partecipazione necessaria al giudizio del Pubblico Ministero, con rinvio al giudice di primo grado per il relativo procedimento in camera di consiglio, con conseguRAGIONE_SOCIALE rigetto dell’avversa domanda giudiziale di divisione, che era stata accolta nella sRAGIONE_SOCIALEnza definitiva del Tribunale di Salerno, sul presupposto infondato della divisibilità del podere.
COGNOME NOME e COGNOME NOME eccepivano il difetto di interesse degli appellanti principali, invocando il giudicato formatosi sulla sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale di Salerno n. 32/1994, che aveva respinto la domanda di NOME di subentro nell’assegnazione del podere ex art. 7 della L. n.379/1967, contestavano l’appello principale e proponevano appello incidentale contro la sRAGIONE_SOCIALEnza definitiva di primo grado, criticando la stima del compendio, il progetto di divisione ed il governo delle spese processuali.
La Corte d’Appello di Salerno con la sRAGIONE_SOCIALEnza non definitiva n.186/2017 accoglieva l’appello principale dei RAGIONE_SOCIALE, ritenendo
che il podere con casa colonica fosse soggetto a vincolo d’indivisibilità in perpetuo ex art. 1 della L. n. 1078/1940 (in tal senso Corte Cost. n. 233/1991) in base al fatto che la L.n.191/1992, che aveva sostituito l’indivisibilità per 30 anni dall’assegnazione all’indivisibilità perpetua, non aveva carattere d’interpretazione autentica della normativa previgRAGIONE_SOCIALE, per cui all’apertura della successione di COGNOME NOME, avvenuta nel 1981, andava applicato il regime dell’indivisibilità perpetua, e rigettando conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE la domanda di divisione giudiziale di COGNOME NOME e COGNOME NOME accolta in primo grado. Con la stessa sRAGIONE_SOCIALEnza veniva dichiarata la nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza non definitiva del Tribunale di Salerno, che aveva respinto la domanda riconvenzionale di COGNOME NOME di assegnazione del podere ex art. 5 della L. n. 1078/1940 poi fatta propria da COGNOME NOME, in quanto in base all’art. 7 della stessa legge era obbligatorio nel relativo procedimento camerale l’intervento in causa del Pubblico Ministero a garanzia dell’indivisibilità dei terreni di riforma fondiaria, ma poiché al Pubblico Ministero non era attribuito in materia anche un potere di azione, non si riteneva ammissibile il rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., e considerandosi necessaria la decisione di merito della Corte medesima, veniva rimessa alla decisione definitiva la sorte delle spese processuali e con separata ordinanza veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a camerale per decidere sulla domanda originaria di NOME NOME di assegnazione del podere ex artt. 5 e 7 della L. n. 1078/1940.
Nel corso del giudizio camerale a COGNOME NOME, deceduta, subentravano quali eredi COGNOME NOME e COGNOME NOME, a COGNOME NOME, deceduto, subentravano quali eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (nato il DATA_NASCITA), a COGNOME NOME, deceduto, subentravano quali eredi COGNOME NOME (nato il DATA_NASCITA), COGNOME NOME (nata il
DATA_NASCITA) e COGNOME NOME, a COGNOME NOME (nato l’DATA_NASCITA) (già erede di COGNOME NOME), deceduto, subentravano quali eredi, ma restando contumaci, COGNOME NOME (nata il DATA_NASCITA) e COGNOME NOME, e contumace restava anche la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva insistendo per l’indivisibilità del podere.
Con decreto del 2/4.4.2019 la Corte d’Appello di Salerno, disattesa l’eccezione di giudicato sollevata contro gli appellanti principali in base alla sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale di Salerno n. 32/1994, che aveva respinto la domanda di subentro nell’assegnazione avanzata da COGNOME NOME ex art. 7 della L. n. 379/1967, in quanto al giudizio che l’aveva preceduta avevano partecipato i figli del defunto COGNOME NOME, ma non la moglie COGNOME NOME, che aveva invece preso parte a questo giudizio, e ritenuti equiparabili i requisiti richiesti dall’art. 5 della L. n. 1078/1940 a quelli necessari secondo l’art. 7 della L. n.379/1967, respingeva la domanda di COGNOME NOME, fatta propria dal figlio COGNOME NOME, di assegnazione del podere ex art. 5 della L. n. 1078/1940 per insussistenza in COGNOME NOME dei requisiti occorrenti, non senza rilevare che tale norma, allo scopo di favorire la continuità della conduzione del fondo e la concentrazione dei terreni soggetti a vincoli d’infrazionabilità nella persona di un soggetto idoneo a garantire un’efficiRAGIONE_SOCIALE coltivazione, attribuiva il diritto ai discendenti diretti dell’assegnatario originario iure proprio e non iure successionis (Cass. n. 15308/2010), con conseguRAGIONE_SOCIALE intrasmissibilità del relativo diritto, e compensava le spese processuali di primo e di secondo grado e quelle di CTU in considerazione della durata dei giudizi e della complessità delle questioni giuridiche oggetto della vicenda processuale, integranti giusti motivi di compensazione.
Avverso il suddetto decreto della Corte d’Appello di Salerno, notificato ad istanza di COGNOME NOME e COGNOME NOME quali
eredi di COGNOME NOME il 4.7.2019, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME proponevano reclamo alla stessa Corte d’Appello ex art. 739 c.p.c. il 17/19.4.2019, notificandolo insieme al decreto di fissazione di udienza il 2.5.2019, e nel giudizio n. 524/2019 V.G. così introdotto si costituivano i coeredi eccependo l’improponibilità ed inammissibilità del reclamo e chiedendone comunque il rigetto. All’udienza del 3.10.2019 il giudizio n. 524/2019 NOME veniva trattenuto in decisione dalla Corte d’Appello di Salerno, ma nessun provvedimento risultava depositato.
Avverso il decreto del 2/4.4.2019 della Corte d’Appello di Salerno RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME hanno altresì proposto ricorso alla Corte di Cassazione, notificandolo in date comprese tra l’1.10.2019 ed il 7.10.2019, affidandosi a tre motivi.
Resistono con controricorso notificato l’11.11.2019 COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali eredi di COGNOME NOME, che hanno anche eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per litispendenza ex art. 39 comma 1° c.p.c. in relazione alla pendenza davanti alla Corte d’Appello di Salerno del procedimento camerale n. 524/2019 V.G., la tardività del ricorso avversario sia per consumazione del potere d’impugnazione e decorrenza del termine breve di 60 giorni dalla notifica del reclamo alla Corte d’Appello di Salerno da parte degli stessi RAGIONE_SOCIALE il 2.5.2019, sia perché la prima notifica del ricorso, quella dell’1.10.2019, é avvenuta all’indirizzo pec del legale domiciliatario avversario estratto dal registro INI -PEC, all’epoca ritenuto inidoneo dalla giurisprudenza della Suprema Corte, e non dal registro REGINDE, e l’inammissibilità del ricorso per difetto di conferimento di valida procura speciale all’AVV_NOTAIO da parte di RAGIONE_SOCIALE NOME e RAGIONE_SOCIALE NOMENOME trattandosi di procura rilasciata in
data anteriore alla pubblicazione del decreto della Corte d’Appello di Salerno impugnato.
Sono state depositate memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c. dai ricorrenti e dai controricorrenti NOME NOME e COGNOME NOME, mentre gli altri coeredi sono rimasti intimati, come pure la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 19.12.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
PreliminarmRAGIONE_SOCIALE va rilevato il difetto di valida procura speciale dell’AVV_NOTAIO a patrocinare davanti alla Suprema Corte le ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME. Mentre, infatti, COGNOME NOME risulta patrocinato dal suddetto legale in base alla procura speciale validamRAGIONE_SOCIALE rilasciatagli in calce al ricorso, contenRAGIONE_SOCIALE specifico riferimento sia al giudizio di Cassazione, sia al provvedimento impugnato, per COGNOME NOME e COGNOME NOME l’AVV_NOTAIO NOME ha richiamato nel ricorso unicamRAGIONE_SOCIALE il mandato conferitogli a margine della comparsa di nuova costituzione depositata in data 12.1.2016 nel procedimento n. 455/2011 RG della Corte d’Appello di Salerno.
Tale procura, però, non può valere come procura speciale rilasciata per proporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d’Appello di Salerno del 2/4.4.2019, perché a prescindere dal suo contenuto, é stata rilasciata in data uguale, o anteriore al 12.1.2016, e quindi quando ancora il decreto impugnato non era stato pubblicato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ” la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamRAGIONE_SOCIALE ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla
sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerRAGIONE_SOCIALE con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa ” (Cass. n.7014/2017; Cass. n.6000/2015; Cass. n. 19226/2014; Cass. n.13558/2012; Cass. sez. lav. 13.9.2006 n. 19560).
L’invalidità della procura speciale di COGNOME NOME e COGNOME NOME non inficia, però, la validità della procura speciale conferita all’AVV_NOTAIO dall’unico soggetto realmRAGIONE_SOCIALE interessato a subentrare nell’assegnazione del podere quale erede di COGNOME NOME, ossia COGNOME NOME, alla cui designazione hanno peraltro aderito nel giudizio davanti alla Corte d’Appello di Salerno le sorelle COGNOME NOME e COGNOME NOME, nei confronti delle quali, dato l’esito che vedremo in rito del presRAGIONE_SOCIALE giudizio, risulta superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio, essendo prevalRAGIONE_SOCIALE il principio costituzionalmRAGIONE_SOCIALE garantito della ragionevole durata del processo rispetto all’osservanza formale del principio dell’integrità del contraddittorio che non sia congiunta ad un interesse concreto meritevole di tutela.
Va respinta l’eccezione di litispendenza sollevata da NOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali eredi di COGNOME NOME, in relazione alla pendenza davanti alla Corte d’Appello di Salerno del procedimento camerale n.524/2019 V.G..
Ancorché, infatti, sia ormai ammessa la configurabilità della litispendenza anche tra cause pendenti davanti a giudici di grado diverso, dovendosi garantire che non sia violato il principio del ne bis in idem fino a che in uno dei giudizi tra le stesse parti aventi il medesimo oggetto non si sia formato il giudicato (vedi in tal senso Cass. sez. un. 12.12.2013 n. 27846), nella specie non si versa in tema di litispendenza. Tale istituto processuale, tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa
controversia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, onde evitare la possibilità di giudicati contrastanti, e quindi non può operare qualora contro il medesimo provvedimento vengano proposti due diversi rimedi impugnatori, dei quali uno solo previsto dalla legge, giacché in questo caso il giudice investito del gravame ammissibile dovrà decidere sull’impugnazione, mentre l’altro dovrà dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto (Cass. ord. 3.5.2023 n. 11522; 21573/2019; Cass. n. 19294/2017; Cass. n.18312/2014 Cass. n. 7991/2010; Cass. n. 6236/1999; Cass. n.25452/2007).
In base a tale principio, poiché il reclamo ex art. 739 comma primo c.p.c. alla Corte d’Appello é previsto solo contro i decreti emessi in camera di consiglio dal Tribunale e non contro quelli emessi dalla stessa Corte d’Appello, e poiché il provvedimento contenzioso, anche se assoggettato a rito camerale, per la designazione del coerede subentrante nell’assegnazione e per la tacitazione dei coeredi esclusi incide su posizioni di diritto soggettivo ed ha natura sostanziale di sRAGIONE_SOCIALEnza, la cui pronuncia é ricorribile in Cassazione ex art. 111 comma 7 (vedi Corte Cost. 16.4.1985 n. 103; Cass. 11.5.2005 n. 9849), e lo stesso vale per il procedimento volto ad individuare il coerede dell’originario assegnatario al quale assegnare il terreno di riforma fondiaria indivisibile ex art. 5 L.1078/1940, questa Corte non può esimersi dal decidere sull’impugnazione dinanzi a sé proposta, a ciò non ostando la precedRAGIONE_SOCIALE attivazione, da parte dell’odierno ricorrRAGIONE_SOCIALE, di altro rimedio impugnatorio non consentito dall’ordinamento.
L’ostacolo alla pronuncia nel merito del ricorso di RAGIONE_SOCIALE NOME non deriva quindi dalla litispendenza, ma dalla tardività del ricorso contro il decreto della Corte d’Appello di Salerno del 2/4.4.2019, che é stato spedito per la notifica a COGNOME NOME e COGNOME NOME ed agli altri coeredi intimati in date comprese tra l’1.10.2019 ed il 7.10.2019, ossia quando era ormai decorso il
termine breve di 60 giorni dalla data in cui lo stesso RAGIONE_SOCIALE NOME aveva notificato alle controparti contro lo stesso provvedimento, che evidRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE conosceva, il reclamo alla Corte d’Appello di Salerno ex art. 739 c.p.c. (2.5.2019). Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, nel caso di proposizione di più impugnazioni contro lo stesso provvedimento davanti a giudici diversi, o allo stesso giudice, la notifica della prima impugnazione equivale a notifica ad istanza di parte del provvedimento impugnato e fa decorrere il termine breve d’impugnazione ex art. 325 c.p.c., per cui la seconda impugnazione é inammissibile per tardività se non proposta entro quel termine breve decorrRAGIONE_SOCIALE dalla notifica della prima impugnazione (vedi in tal senso Cass. 11.11.2020 n. 25437; Cass. 29.11.2016 n. 24332; Cass. 4.2.2016 n. 2165; Cass. 18.7.2011 n. 15721; Cass. 26.6.2010 n. 12898; Cass. n. 9265/2010; Cass. n. 9058/2010).
Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di COGNOME NOME in solido con l’AVV_NOTAIO, che per COGNOME NOME e COGNOME NOME ha proposto ricorso tardivo in Cassazione senza munirsi di procura speciale agendo quindi come un falsus procurator con responsabilità personale, e poiché COGNOME NOME risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la condanna per le spese a lui riferibili va emessa direttamRAGIONE_SOCIALE a favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2012, mentre per la parte riferibile a NOME va emessa a favore di quest’ultimo.
Quanto alla responsabilità personale dell’AVV_NOTAIO per le spese processuali riferibili a COGNOME NOME e COGNOME NOME, che a differenza di COGNOME NOME, non gli hanno mai conferito procura speciale per proporre ricorso alla Suprema Corte, le sezioni unite della Corte di Cassazione nella sRAGIONE_SOCIALEnza n. 10706/2006 hanno affermato che ‘ in materia di
disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o d’impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamRAGIONE_SOCIALE rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamRAGIONE_SOCIALE la responsabilità e, conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio’ (vedi nello stesso senso Cass. ord. 29.8.2023 n. 25399; Cass. ord. 3.8.2023 n. 23773; Cass. n.5577/2017; Cass. n. 11551/2015).
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del solo ricorrRAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, se dovuto, in quanto l’attività processuale espletata dall’AVV_NOTAIO non é imputabile, per mancanza di valida procura speciale, alle ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, e condanna in solido COGNOME NOME e l’AVV_NOTAIO al pagamento delle spese processuali di COGNOME NOME e COGNOME NOME, liquidate in €200,00 per spese ed € 6.100,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, spettanti per metà allo Stato e per metà a COGNOME NOME. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n.115/2002
per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del solo COGNOME NOME, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.12.2023