Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 317 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 317 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30408/2019 R.G. proposto da:
BOTTIGLIERI NOME COGNOME NOME e BOTTIGLIERI NOME, elett.te domiciliati in EBOLI, INDIRIZZO i primi due asseritamente rappresentati e difesi dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 12.1.2016 nel procedimento n. 455/2011 RG della Corte d’Appello di Salerno, e l’ultimo rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro
NOME COGNOMEnato il 25.1.1942) e NOME (nato l’1.12.1931) in proprio e quali eredi di COGNOME
elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al controricorso,
-controricorrenti-
nonchè contro
NOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME (nato il 21.9.1966) quali eredi di NOME; NOME (nato il 16.5.1956), NOME COGNOME (nata il 10.3.1953), NOME e NOME quali eredi di NOME, NOME (nato il 30.7.1980), NOME (nata il 24.6.1982) e COGNOME NOME quali eredi di NOME (nato l’1.1.1955) e a sua volta erede di NOME COGNOME e NOME quali eredi di NOME PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
-intimati- avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di SALERNO n.455/2011 depositato il 4.4.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’annosa vicenda giudiziaria ha avuto origine nel 1982, allorché a seguito della morte del coltivatore diretto NOME NOME (16.7.1981), i figli dello stesso, NOME (nato il 25.1.1942) e NOME (nato l’1.12.1931), hanno chiesto al Tribunale di
Salerno la divisione giudiziale dei beni dallo stesso relitti nei confronti della vedova NOME e degli altri figli del defunto, NOME NOME, NOME e NOME, avendo il de cuius solo disposto con testamento pubblico che alla moglie andasse la quota a lei riservata per legge e che per il resto fossero applicate le regole della successione legittima.
L’asse ereditario era composto essenzialmente da un fondo rustico con annesse case coloniche sito in Montecorvino Pugliano (podere n. 1434), che in base alle leggi di Riforma Fondiaria n. 230 e 841 del 1950 era stato assegnato a COGNOME NOME con patto di riservato dominio dall’1.10.1955 dall’E.R.S.A.C. (ente di Riforma Fondiaria della Regione Campania, al quale in seguito sarebbe subentrata per soppressione la Regione Campania), che era poi stato da lui acquistato con patto di riservato dominio con atto del notaio NOME COGNOME del 13.1.1961, ed era stato poi affrancato dal riservato dominio ad opera del de cuius, col pagamento di quindici annualità del prezzo di assegnazione e col pagamento anticipato delle annualità residue ex art. 10 della L. n. 386/1976, come certificato dall’E.R.S.A.C..
Per quanto ancora rileva, nel giudizio davanti al Tribunale di Salerno la figlia del defunto, NOME, con l’adesione della madre NOMECOGNOME e dei fratelli NOME e NOME NOME, si erano opposti alla divisione giudiziale per l’indivisibilità del suindicato podere, prevista dall’art. 1 della L.n.1078/1940 anche per i terreni di riforma fondiaria già affrancati dal riservato dominio, ed avevano chiesto in via riconvenzionale in via principale di dichiarare il subingresso di COGNOME NOME nell’assegnazione del podere quale unica coltivatrice diretta designata dai coeredi ex art. 7 della L. n. 379/1967 con liquidazione delle quote spettanti ai coeredi, in subordine in caso di ritenuta cessazione del riservato dominio per effetto dell’art. 10 della L.n.386/1976, la devoluzione del podere a tutti i coeredi,
compreso il coniuge, in quote ideali, in modo da conservare il podere in comunione per il permanere del vincolo d’indivisibilità, ed in ulteriore subordine di assegnare il podere a COGNOME NOME, coltivatrice diretta, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 1078/1940, con l’obbligo di liquidare la quota di eredità in favore degli altri coeredi ai sensi dell’art. 6 della L. n. 1078/1940.
Il Tribunale di Salerno con la sentenza non definitiva n. 706/1997 riteneva che il podere fosse stato affrancato dal riservato dominio per effetto dell’art. 10 della L. n. 386/1976, e pertanto respingeva la domanda di subentro nell’assegnazione di COGNOME NOME ex art. 7 della L. n. 379/1967, norma applicabile solo in ipotesi di morte dell’assegnatario del terreno di riforma fondiaria prima del riscatto, non senza rilevare il giudicato negativo su tale domanda avanzata sempre da COGNOME NOME risultante dalla sentenza n.32/1994 del Tribunale di Salerno, divenuta irrevocabile. Con la stessa sentenza venivano respinte anche le altre due domande riconvenzionali di COGNOME NOME, ritenendo che la L. 191/1992 avesse abolito, una volta trascorsi 30 anni dall’assegnazione, il vincolo di indivisibilità dei terreni di riforma fondiaria, anche per i rapporti, come quello di specie, non esauriti.
Con separata ordinanza, essendo stato ritenuto il podere con annessa casa colonica divisibile, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, e con la sentenza definitiva n. 2019/2010 il Tribunale di Salerno, essendo nelle more deceduta la vedova COGNOME NOMECOGNOME nonché i figli del de cuius COGNOME NOME (al quale subentravano come eredi la vedova COGNOME COGNOME ed i figli NOME (nato il 21.9.1966), NOME e COGNOME NOME), COGNOME NOME (al quale subentravano gli eredi COGNOME NOME, NOME, NOME (nato il 16.5.1956) e NOME (nata il 10.3.1953), e NOME (alla quale subentravano gli eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME), dichiarava aperta la successione di COGNOME NOME e disponeva la
divisione con attribuzione a ciascuno dei figli del defunto (o ai suoi eredi) di 1/6 del podere, ed a Mandia Concetta anche della casa colonica con terreno annesso con obbligo di pagamento di un conguaglio in denaro agli altri coeredi.
Avverso la sentenza non definitiva (oggetto di riserva d’impugnazione) e la sentenza definitiva del Tribunale di Salerno proponevano appello COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che contestavano la ritenuta divisibilità del podere per l’inapplicabilità retroattiva della L. n. 191/1992 ad una successione apertasi nel 1981, ritenevano quindi applicabili, data l’intervenuta affrancazione dal riservato dominio, gli articoli 5, 6 e 7 della L.n.1078/1940, riproponendo la domanda di assegnazione del podere in primo grado avanzata ex art. 5 L. n. 1078/1940 da COGNOME NOME, alla quale subentrava, col consenso delle sorelle, il di lei figlio COGNOME NOME, e chiedevano che fosse dichiarata nulla la sentenza non definitiva di primo grado per la mancata partecipazione necessaria al giudizio del Pubblico Ministero, con rinvio al giudice di primo grado per il relativo procedimento in camera di consiglio, con conseguente rigetto dell’avversa domanda giudiziale di divisione, che era stata accolta nella sentenza definitiva del Tribunale di Salerno, sul presupposto infondato della divisibilità del podere.
NOME e NOME eccepivano il difetto di interesse degli appellanti principali, invocando il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Salerno n. 32/1994, che aveva respinto la domanda di NOME di subentro nell’assegnazione del podere ex art. 7 della L. n.379/1967, contestavano l’appello principale e proponevano appello incidentale contro la sentenza definitiva di primo grado, criticando la stima del compendio, il progetto di divisione ed il governo delle spese processuali.
La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza non definitiva n.186/2017 accoglieva l’appello principale dei COGNOME, ritenendo
che il podere con casa colonica fosse soggetto a vincolo d’indivisibilità in perpetuo ex art. 1 della L. n. 1078/1940 (in tal senso Corte Cost. n. 233/1991) in base al fatto che la L.n.191/1992, che aveva sostituito l’indivisibilità per 30 anni dall’assegnazione all’indivisibilità perpetua, non aveva carattere d’interpretazione autentica della normativa previgente, per cui all’apertura della successione di COGNOME NOME, avvenuta nel 1981, andava applicato il regime dell’indivisibilità perpetua, e rigettando conseguentemente la domanda di divisione giudiziale di COGNOME Felice e COGNOME NOME accolta in primo grado. Con la stessa sentenza veniva dichiarata la nullità della sentenza non definitiva del Tribunale di Salerno, che aveva respinto la domanda riconvenzionale di COGNOME NOME di assegnazione del podere ex art. 5 della L. n. 1078/1940 poi fatta propria da COGNOME NOME, in quanto in base all’art. 7 della stessa legge era obbligatorio nel relativo procedimento camerale l’intervento in causa del Pubblico Ministero a garanzia dell’indivisibilità dei terreni di riforma fondiaria, ma poiché al Pubblico Ministero non era attribuito in materia anche un potere di azione, non si riteneva ammissibile il rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., e considerandosi necessaria la decisione di merito della Corte medesima, veniva rimessa alla decisione definitiva la sorte delle spese processuali e con separata ordinanza veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a camerale per decidere sulla domanda originaria di COGNOME Concetta di assegnazione del podere ex artt. 5 e 7 della L. n. 1078/1940.
Nel corso del giudizio camerale a NOME NOME, deceduta, subentravano quali eredi NOME e NOME, a COGNOME NOME, deceduto, subentravano quali eredi COGNOME Eterna, NOME, NOME NOME e NOME NOME (nato il 21.9.1966), a COGNOME NOME, deceduto, subentravano quali eredi NOME (nato il 16.5.1956), NOME (nata il
24.6.1982) e NOME, a NOME (nato l’1.1.1955) (già erede di NOME NOME), deceduto, subentravano quali eredi, ma restando contumaci, NOME (nata il 24.6.1982) e NOME, e contumace restava anche la Regione Campania, mentre l’E.RRAGIONE_SOCIALE. si costituiva insistendo per l’indivisibilità del podere.
Con decreto del 2/4.4.2019 la Corte d’Appello di Salerno, disattesa l’eccezione di giudicato sollevata contro gli appellanti principali in base alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 32/1994, che aveva respinto la domanda di subentro nell’assegnazione avanzata da NOME ex art. 7 della L. n. 379/1967, in quanto al giudizio che l’aveva preceduta avevano partecipato i figli del defunto COGNOME NOME, ma non la moglie NOMECOGNOME che aveva invece preso parte a questo giudizio, e ritenuti equiparabili i requisiti richiesti dall’art. 5 della L. n. 1078/1940 a quelli necessari secondo l’art. 7 della L. n.379/1967, respingeva la domanda di COGNOME NOME, fatta propria dal figlio COGNOME NOME, di assegnazione del podere ex art. 5 della L. n. 1078/1940 per insussistenza in COGNOME NOME dei requisiti occorrenti, non senza rilevare che tale norma, allo scopo di favorire la continuità della conduzione del fondo e la concentrazione dei terreni soggetti a vincoli d’infrazionabilità nella persona di un soggetto idoneo a garantire un’efficiente coltivazione, attribuiva il diritto ai discendenti diretti dell’assegnatario originario iure proprio e non iure successionis (Cass. n. 15308/2010), con conseguente intrasmissibilità del relativo diritto, e compensava le spese processuali di primo e di secondo grado e quelle di CTU in considerazione della durata dei giudizi e della complessità delle questioni giuridiche oggetto della vicenda processuale, integranti giusti motivi di compensazione.
Avverso il suddetto decreto della Corte d’Appello di Salerno, notificato ad istanza di NOME e NOME
eredi di COGNOME NOME NOME il 4.7.2019, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME proponevano reclamo alla stessa Corte d’Appello ex art. 739 c.p.c. il 17/19.4.2019, notificandolo insieme al decreto di fissazione di udienza il 2.5.2019, e nel giudizio n. 524/2019 V.G. così introdotto si costituivano i coeredi eccependo l’improponibilità ed inammissibilità del reclamo e chiedendone comunque il rigetto. All’udienza del 3.10.2019 il giudizio n. 524/2019 V.G. veniva trattenuto in decisione dalla Corte d’Appello di Salerno, ma nessun provvedimento risultava depositato.
Avverso il decreto del 2/4.4.2019 della Corte d’Appello di Salerno COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME hanno altresì proposto ricorso alla Corte di Cassazione, notificandolo in date comprese tra l’1.10.2019 ed il 7.10.2019, affidandosi a tre motivi.
Resistono con controricorso notificato l’11.11.2019 NOME Felice e NOME, in proprio e quali eredi di NOMECOGNOME che hanno anche eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per litispendenza ex art. 39 comma 1° c.p.c. in relazione alla pendenza davanti alla Corte d’Appello di Salerno del procedimento camerale n. 524/2019 V.G., la tardività del ricorso avversario sia per consumazione del potere d’impugnazione e decorrenza del termine breve di 60 giorni dalla notifica del reclamo alla Corte d’Appello di Salerno da parte degli stessi COGNOME il 2.5.2019, sia perché la prima notifica del ricorso, quella dell’1.10.2019, é avvenuta all’indirizzo pec del legale domiciliatario avversario estratto dal registro INI -PEC, all’epoca ritenuto inidoneo dalla giurisprudenza della Suprema Corte, e non dal registro REGINDE, e l’inammissibilità del ricorso per difetto di conferimento di valida procura speciale all’avv. NOME COGNOME da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME trattandosi di procura rilasciata in
data anteriore alla pubblicazione del decreto della Corte d’Appello di Salerno impugnato.
Sono state depositate memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c. dai ricorrenti e dai controricorrenti NOME e NOMECOGNOME mentre gli altri coeredi sono rimasti intimati, come pure la Regione Campania.
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 19.12.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato il difetto di valida procura speciale dell’avv. NOME COGNOME a patrocinare davanti alla Suprema Corte le ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME. Mentre, infatti, COGNOME NOME risulta patrocinato dal suddetto legale in base alla procura speciale validamente rilasciatagli in calce al ricorso, contenente specifico riferimento sia al giudizio di Cassazione, sia al provvedimento impugnato, per COGNOME NOME e COGNOME NOME l’avv. NOME NOME ha richiamato nel ricorso unicamente il mandato conferitogli a margine della comparsa di nuova costituzione depositata in data 12.1.2016 nel procedimento n. 455/2011 RG della Corte d’Appello di Salerno.
Tale procura, però, non può valere come procura speciale rilasciata per proporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d’Appello di Salerno del 2/4.4.2019, perché a prescindere dal suo contenuto, é stata rilasciata in data uguale, o anteriore al 12.1.2016, e quindi quando ancora il decreto impugnato non era stato pubblicato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ” la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla
sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa ” (Cass. n.7014/2017; Cass. n.6000/2015; Cass. n. 19226/2014; Cass. n.13558/2012; Cass. sez. lav. 13.9.2006 n. 19560).
L’invalidità della procura speciale di COGNOME NOME e COGNOME NOME non inficia, però, la validità della procura speciale conferita all’avv. NOME COGNOME dall’unico soggetto realmente interessato a subentrare nell’assegnazione del podere quale erede di COGNOME NOME, ossia COGNOME NOME, alla cui designazione hanno peraltro aderito nel giudizio davanti alla Corte d’Appello di Salerno le sorelle COGNOME NOME e COGNOME NOME, nei confronti delle quali, dato l’esito che vedremo in rito del presente giudizio, risulta superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio, essendo prevalente il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo rispetto all’osservanza formale del principio dell’integrità del contraddittorio che non sia congiunta ad un interesse concreto meritevole di tutela.
Va respinta l’eccezione di litispendenza sollevata da NOME e NOMECOGNOME in proprio e quali eredi di NOMECOGNOME in relazione alla pendenza davanti alla Corte d’Appello di Salerno del procedimento camerale n.524/2019 V.G..
Ancorché, infatti, sia ormai ammessa la configurabilità della litispendenza anche tra cause pendenti davanti a giudici di grado diverso, dovendosi garantire che non sia violato il principio del ne bis in idem fino a che in uno dei giudizi tra le stesse parti aventi il medesimo oggetto non si sia formato il giudicato (vedi in tal senso Cass. sez. un. 12.12.2013 n. 27846), nella specie non si versa in tema di litispendenza. Tale istituto processuale, tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa
contro
versia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, onde evitare la possibilità di giudicati contrastanti, e quindi non può operare qualora contro il medesimo provvedimento vengano proposti due diversi rimedi impugnatori, dei quali uno solo previsto dalla legge, giacché in questo caso il giudice investito del gravame ammissibile dovrà decidere sull’impugnazione, mentre l’altro dovrà dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto (Cass. ord. 3.5.2023 n. 11522; 21573/2019; Cass. n. 19294/2017; Cass. n.18312/2014 Cass. n. 7991/2010; Cass. n. 6236/1999; Cass. n.25452/2007).
In base a tale principio, poiché il reclamo ex art. 739 comma primo c.p.c. alla Corte d’Appello é previsto solo contro i decreti emessi in camera di consiglio dal Tribunale e non contro quelli emessi dalla stessa Corte d’Appello, e poiché il provvedimento contenzioso, anche se assoggettato a rito camerale, per la designazione del coerede subentrante nell’assegnazione e per la tacitazione dei coeredi esclusi incide su posizioni di diritto soggettivo ed ha natura sostanziale di sentenza, la cui pronuncia é ricorribile in Cassazione ex art. 111 comma 7 (vedi Corte Cost. 16.4.1985 n. 103; Cass. 11.5.2005 n. 9849), e lo stesso vale per il procedimento volto ad individuare il coerede dell’originario assegnatario al quale assegnare il terreno di riforma fondiaria indivisibile ex art. 5 L.1078/1940, questa Corte non può esimersi dal decidere sull’impugnazione dinanzi a sé proposta, a ciò non ostando la precedente attivazione, da parte dell’odierno ricorrente, di altro rimedio impugnatorio non consentito dall’ordinamento.
L’ostacolo alla pronuncia nel merito del ricorso di COGNOME NOME non deriva quindi dalla litispendenza, ma dalla tardività del ricorso contro il decreto della Corte d’Appello di Salerno del 2/4.4.2019, che é stato spedito per la notifica a COGNOME NOME e COGNOME NOME ed agli altri coeredi intimati in date comprese tra l’1.10.2019 ed il 7.10.2019, ossia quando era ormai decorso il
termine breve di 60 giorni dalla data in cui lo stesso COGNOME Domenico aveva notificato alle controparti contro lo stesso provvedimento, che evidentemente conosceva, il reclamo alla Corte d’Appello di Salerno ex art. 739 c.p.c. (2.5.2019). Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, nel caso di proposizione di più impugnazioni contro lo stesso provvedimento davanti a giudici diversi, o allo stesso giudice, la notifica della prima impugnazione equivale a notifica ad istanza di parte del provvedimento impugnato e fa decorrere il termine breve d’impugnazione ex art. 325 c.p.c., per cui la seconda impugnazione é inammissibile per tardività se non proposta entro quel termine breve decorrente dalla notifica della prima impugnazione (vedi in tal senso Cass. 11.11.2020 n. 25437; Cass. 29.11.2016 n. 24332; Cass. 4.2.2016 n. 2165; Cass. 18.7.2011 n. 15721; Cass. 26.6.2010 n. 12898; Cass. n. 9265/2010; Cass. n. 9058/2010).
Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di COGNOME NOME in solido con l’avv. NOME COGNOME che per COGNOME NOME e COGNOME NOME ha proposto ricorso tardivo in Cassazione senza munirsi di procura speciale agendo quindi come un falsus procurator con responsabilità personale, e poiché COGNOME COGNOME risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la condanna per le spese a lui riferibili va emessa direttamente a favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2012, mentre per la parte riferibile a NOME va emessa a favore di quest’ultimo.
Quanto alla responsabilità personale dell’avv. NOME COGNOME per le spese processuali riferibili a COGNOME NOME e COGNOME NOME, che a differenza di COGNOME NOME, non gli hanno mai conferito procura speciale per proporre ricorso alla Suprema Corte, le sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10706/2006 hanno affermato che ‘ in materia di
disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o d’impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio’ (vedi nello stesso senso Cass. ord. 29.8.2023 n. 25399; Cass. ord. 3.8.2023 n. 23773; Cass. n.5577/2017; Cass. n. 11551/2015).
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del solo ricorrente COGNOME NOME, se dovuto, in quanto l’attività processuale espletata dall’avv. NOME COGNOME non é imputabile, per mancanza di valida procura speciale, alle ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, e condanna in solido COGNOME NOME e l’avv. NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali di COGNOME Felice e COGNOME NOME, liquidate in €200,00 per spese ed € 6.100,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, spettanti per metà allo Stato e per metà a COGNOME Cristoforo. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n.115/2002
per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del solo COGNOME NOME, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.12.2023