Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22084 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22084 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16608/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale;
-ricorrente –
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliato come da domicilio digitale;
-controricorrente-
CC 9 giugno 2025
Ric. 16608 del 2022
Pres. P.A.P. Condello
Rel. I. COGNOME
per la cassazione della sentenza n. 3459/2022 della Corte d’ appello di Roma pubblicata il 19 maggio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2025 dalla
Consigliera dr.ssa NOME COGNOME.
Ritenuto che
il Tribunale di Roma, con sentenza, rigettava la domanda proposta dalla Curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE che aveva convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE affinché venisse accertata la simulazione assoluta del contratto di vendita di numerosissime opere d’arte (pitture e grafiche di svariati autori) o, in subordine, la risoluzione del predetto contratto per inadempimento della società acquirente o, in via ulteriormente gradata, l’accertamento della nullità del contratto per illiceità della causa e, in ogni caso, la restituzione delle opere oggetto del contratto di compravendita e il risarcimento del danno da parte della società convenuta;
la Corte d’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’impugnazione della Curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE e, accertata la simulazione assoluta del negozio, ha dichiarato, in riforma della sentenza impugnata, la nullità dell’atto di compravendita stipulato in data 30 giugno 2010 tra la fallita RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ed avente ad oggetto n. 332.587 opere d’arte meglio indicate in motivazione; ha ordinato la restituzione delle opere medesime alla Curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la domanda di risarcimento del danno; ha condannato RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare in favore di RAGIONE_SOCIALE le spese del doppio grado di giudizio liquidate come da dispositivo;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sorretto da un unico motivo di ricorso; ha resistito con controricorso la Curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE
In data 22 dicembre 2023 è stata formulata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando l’inammissibilità del ricorso e di essa è stata data comunicazione alle parti in data 18 gennaio 2024;
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Ric. 16608 del 2022
Pres. P.A.P. Condello
Rel. I. COGNOME
4.1. parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data 24 febbraio 2024;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
parte controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
la proposta di definizione del giudizio ha ravvisato i presupposti per la definizione anticipata del giudizio osservando: «ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto carente di procura speciale alle liti;
invero, quella allegata in atti è stata rilasciata in data (14.7.2017) anteriore (di ben cinque anni) alla sentenza impugnata e non può quindi essere considerata speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (cfr., per tutte, Cass. n. 4234/2023)»;
il Collegio osserva che in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto da RAGIONE_SOCIALE senza il rilascio della procura speciale ex art. 365 c.p.c.;
come si rileva dalla procura allegata al ricorso stesso, essa è stata rilasciata in data 14 luglio 2017, all’evidenza in data anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata (nella specie, di ben cinque anni);
al riguardo, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura risulti rilasciata in una data anteriore a quella della sentenza impugnata (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 2075 del 19/01/2024; Cass., Sez. 3, n. 5852 del 27/02/2023; Cass., Sez. 3, n. 4234 del 10/02/2023, Cass., Sez. 6-3, n. 17901 del 27/08/2020; Cass., Sez. 6 – 3, n. 19226 del 11/09/2014);
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
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Pres. P.A.P. Condello
Rel. I. COGNOME
per essere stato il presente giudizio definito in modo conforme alla proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass. Sez. U, 27/12/2023 n. 36069); va, pertanto, disposta ai sensi degli ultimi commi della previsione appena richiamata la condanna del ricorrente al pagamento delle somme sia in favore del controricorrente sia in favore della Cassa delle ammende, come da dispositivo; a tal riguardo e per completezza va dato atto che nella memoria illustrativa il controricorrente Fallimento, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese in favore dello Stato, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115/2002, e che, quindi, il pagamento delle spese del giudizio di cassazione deve essere disposto in favore dell’Erario e le spese verranno liquidate dalla Corte d’appello di Roma che ha emesso la sentenza passata in giudicato.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell ‘Erario che verranno liquidate dalla Corte d’appello di Roma;
condanna altresì la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, della ulteriore somma di Euro 25.000,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 5000,00;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 9 giugno 2025.
CC 9 giugno 2025 Ric. 16608 del 2022 Pres. P.A.P. Condello Rel. I. Ambrosi
Il Presidente
NOME COGNOME