Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7198 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7198 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2209-2020 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
avverso il decreto n. cronologico 5913/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 21/11/2019 R.G.N. 311/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G.N. 2209/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
RILEVATO CHE
NOME COGNOME domandava l’ammissione al passivo del fallimento della RAGIONE_SOCIALE dichiarato dal Tribunale di Tivoli; chiedeva l’ammissione in privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. per l’importo complessivo di € 14.313,09 a titolo di retribuzioni non corrisposte e TFR maturato e non corrisposto, oltre interessi e rivalutazione;
il G.D. faceva luogo all’ammissione del credito per le retribuzioni insolute; negava l’ammissione del credito per quanto riguarda il TFR, sulla base della proposta del curatore, che dava atto che l’importo richiesto a titolo di TFR non era quantificato e pertanto inammissibile;
il lavoratore proponeva opposizione allo stato passivo, instando (per quanto qui ancora rileva) per l’ammissione al passivo in privilegio dell’ulteriore pretesa creditoria a titolo di TFR per € 6.185, come da conteggi allegati (€ 5.749,59 fondati sul CUD NUMERO_DOCUMENTO, € 435,48 fondati sulle ultime 3 buste paga)
con decreto n. 5913/2019 il Tribunale di Tivoli accoglieva parzialmente l’opposizione, ammettendo al passivo in privilegio il credito del ricorrente limitatamente all’importo di € 435,48 a titolo di quota del TFR dovuto dal datore al RAGIONE_SOCIALE di Tesoreria ai sensi dell’art. 1, comma 755, legge n. 296/2006, ritenendo la prova fornita quanto alla somma di € 5.749,59 non sufficiente;
avverso tale decreto ha proposto ricorso NOME COGNOME; ne ha chiesto la cassazione con ogni conseguente statuizione sulla scorta di unico articolato motivo (denunciando vizio di motivazione e erroneità materiale della motivazione per mancata valutazione della documentazione prodotta a sostegno della domanda limitatamente al credito relativo al TFR); la curatela del fallimento non ha svolto
difese in questa sede; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura speciale;
la procura speciale è un elemento di ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la cui irregolarità (nullità o inesistenza) può essere rilevata da questa Corte anche d’ufficio, in quanto l’art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata;
nel caso di specie difetta il requisito di specialità della procura;
risulta, infatti, richiamata, come ‘delega in atti’ , quella in allegato al ricorso in opposizione ex art. 99 l.f., a margine della domanda di insinuazione al passivo; manca, quindi, ogni elemento di riferimento al provvedimento impugnato (ancora da assumere), e tanto meno al ricorso per cassazione;
come chiarito da Cass. n. 20896/2023, anche tenendo conto del principio di conservazione degli atti (v. Cass. C.U. n. 36057/2022), in tema di giudizio di legittimità la nullità della procura speciale è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione;
si tratta di circostanze tutte riscontrabili nel caso in esame, cui consegue la nullità della procura in atti ai fini del ricorso per cassazione;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione di controparte; alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r . n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 31 gennaio