Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1765 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 15127/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente e ricorrente incidentalenonché
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME , difesi da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliati a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
-controricorrenti-
nonché
COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME;
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 212/2017 del 28/03/2017.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
L’identica vicenda sostanziale è stata oggetto di due processi svoltisi in parallelo. Un primo processo è stato già definito con giudicato, conseguito a Cass. 28947/2022. La presente è la seconda causa.
Conviene anteporre nel presente capoverso la narrazione dei fatti della prima causa. Nel 2009 il RAGIONE_SOCIALE Osoppo e una serie di condomini (più altri condomini intervenuti ex art. 105 c.p.c.) convenivano dinanzi al Tribunale di Tolmezzo (poi di Udine, dopo la soppressione del primo) la committente e venditrice degli immobili RAGIONE_SOCIALE, l’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, il progettista nonché direttore dei lavori NOME COGNOME. Gli attori lamentavano vizi di progettazione e costruzione delle tre palazzine condominiali (cioè: infiltrazioni di acque da falda freatica negli scantinati, mancato isolamento acustico di pareti e solai) e richiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, in via contrattuale ex art. 1669 c.c. e/o aquiliana ex art. 2043 c.c. I convenuti ottenevano la chiamata in causa, oltre che delle società di assicurazioni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (da parte del direttore dei lavori), dell’ingegnere progettista
strutturale dell’edificio NOME RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta otteneva la chiamata in causa della propria assicurazione RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima, oltre al rigetto della domanda di garanzia, chiedeva in subordine il contenimento quantitativo entro il massimale di € 250.000 dell’accoglimento della domanda nei suoi confronti. Nel 2014, con sentenza parziale (n. 6/2014), il Tribunale di Udine accertava ex art. 1669 c.c. i gravi difetti e la responsabilità in solido con identiche quote della committente/venditrice, dell’ appaltatrice, del direttore dei lavori e del progettista strutturale, condannandoli al risarcimento del danno nei confronti degli attori; accoglieva inoltre (entro il massimale, come unico limite) la domanda di garanzia del progettista strutturale RAGIONE_SOCIALE nei confronti della compagnia di assicurazioni RAGIONE_SOCIALE; rigettava la domanda del direttore dei lavori COGNOME nei confronti delle altre due compagnie assicurative. La sentenza di primo grado veniva confermata in secondo grado dalla Corte di appello di Trieste (n. 211/2017) e in cassazione (con Cass. 28947/2022 cit.).
La presente causa si dipana dalla prosecuzione e conclusione del processo di primo grado con la sentenza definitiva n. 25/2015, che condannava RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME (e i suoi aventi causa nel diritto controverso), il direttore dei lavori e il progettista strutturale a risarcire il danno; accertava la corresponsabilità solidale degli ultimi due nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e li condannava a rifondere a quest’ultima il 50% di quanto fosse stata costretta a pagare agli attori; ripartiva tra il direttore dei lavori e il progettista strutturale nei rapporti interni la percentuale di responsabilità (per il caso di regresso); condannava la RAGIONE_SOCIALE ad indennizzare il progettista strutturale COGNOME (entro il massimale, come unico limite). In grado di appello, la sentenza n. 212/2017 in epigrafe argomenta che, allo scopo di impermeabilizzare, eliminando così i vizi e difetti costruttivi, è la più pericolosa e onerosa la soluzione
escogitata dal Tribunale (cioè, il pompaggio dal livello delle fondazioni dell’acqua di falda). La Corte di appello dispone quindi una serie di cautele (a partire dal monitoraggio dei cedimenti delle fondazioni). Ne segue la rideterminazione in aumento ( a circa € 710.023 ) dell’importo necessario per tali opere da corrispondere alla parte attrice, con conferma nel resto.
Ricorre in cassazione la compagnia RAGIONE_SOCIALE assicurazioni RAGIONE_SOCIALE con due motivi, corrispondenti alle ragioni fatte valere con il controricorso nel giudizio di legittimità della causa parallela. Resiste il progettista strutturale RAGIONE_SOCIALE con controricorso e ricorso incidentale con tre motivi corrispondenti alle ragioni fatte valere con il ricorso nel giudizio di legittimità della causa parallela. Resistono il RAGIONE_SOCIALE e i condomini con controricorso. In considerazione della pubblicazione di Cass. 28947/2022 cit., resa sul processo parallelo, Cass. 9558/2023 ha rinviato a nuovo ruolo e assegnato alle parti termine per il deposito di memorie, rilevando la comunanza tra le contestazioni proposte in questa sede e quelle già definite attraverso Cass. 28947/2022 con la suddetta ordinanza, per cui ha ritenuto di dover sollecitare le parti a valutare gli effetti del suddetto gi udicato sull’esito del presente giudizio di legittimità. Tutte le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
1. -Il primo motivo del ricorso principale (p. 17 ss.) denuncia omissione di pronuncia e/o incertezza relativa in merito al massimale di € 250.000. Il ricorrente ritiene che il capo della sentenza di primo grado relativo al massimale di € 250.000 sia cosa giudicata anche nel presente giudizio, atteso l’esito del giudizio parallelo. Chiede, tuttavia, prudenzialmente, pronuncia di conferma, in tal senso, per l’ipotesi in cui si ritenesse scarsamente chiara o ambigua la espressione decisoria dei giudici di merito.
Il secondo motivo del ricorso principale (p. 22 ss.) denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. il mancato rilievo della validità dì un patto contrattuale di limitazione dell’obbligo di indennizzo (in capo alla compagnia assicuratrice) alla responsabilità propria e personale dell’assicurato, con esclusione della responsabilità solidale.
Il primo motivo del ricorso incidentale (p. 23 ss.) lamenta l’omesso esame di fatti decisivi nell’accertamento della responsabilità del progettista strutturale per le infiltrazioni negli scantinati.
Il secondo motivo del ricorso incidentale (p. 28 ss.) denuncia ex art. 112 c.p.c. e per omesso esame di fatti decisivi il capo relativo all’accertamento della responsabilità del progettista strutturale per il mancato isolamento acustico.
Il terzo motivo del ricorso incidentale (p. 35), sempre con riferimento alla responsabilità da mancato isolamento acustico, fa valere che nel processo parallelo la Corte di appello in motivazione aveva escluso che al progettista strutturale fossero ascrivibili i vizi acustici con riferimento alle pareti finestrate, sebbene avesse rigettato il suo motivo di appello sul punto. Ciò si ripercuote sulla quantificazione dei danni contenuta nella sentenza qui impugnata.
-Il ricorso principale è da dichiarare inammissibile poiché le questioni che esso trae ad oggetto sono state compiutamente definite nella sentenza della Corte di appello di Trieste n. 211/2017, passata in giudicato a seguito di Cass. 28947/2022.
In relazione al ricorso incidentale si prende atto della dichiarazione della parte (in memoria) circa il proprio difetto sopravvenuto di interesse a coltivare i propri motivi di ricorso alla luce del menzionato giudicato con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere nel presente giudizio ed esenzione dall’obbligo di pagare
un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato.
– Il ricorso principale è inammissibile; in ordine al ricorso incidentale è cessata la materia del contendere; è disposta la compensazione integrale delle spese tra le parti, in considerazione della precedente ripartizione delle spese, adottata da Cass. 28947/2022.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente in via principale, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità de l ricorso principale e cessata la materia del contendere in ordine al ricorso incidentale; compensa integralmente le spese tra le parti.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente in via principale, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/12/2023.