Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30847 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30847 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4341/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME , rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO;
– resistente – nonché contro
Oggetto: Opposizione
agli atti esecutivi
CC 26.09.2023
Ric. n. 4341/2022
Pres NOME. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, già liquidatrice della estinta RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME;
-intimate – avverso la sentenza n. 3909/2021 del Tribunale di TORINO pubblicata il 4/08/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali terzi pignorati, hanno opposto dinanzi al Tribunale di Torino ai sensi dell ‘ art. 617 c.p.c. l ‘ ordinanza di assegnazione del Giudice dello stesso Tribunale nell ‘ ambito della procedura esecutiva presso terzi n.r.G.E. 3996/16, chiedendone la sospensione e, nel merito, la nullità per violazione del principio del contraddittorio nei confronti della debitrice pignorata, società RAGIONE_SOCIALE, nonché la violazione del giudicato nei confronti dell ‘ altra terza pignorata, NOME COGNOME, e la conseguente inesigibilità del credito portato dalla sentenza del Tribunale di Larino n. 249/2011 e l ‘ omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione di compensazione impropria;
il Tribunale di Torino ha respinto l ‘ istanza di sospensione e rigettato l ‘ opposizione, escludendo sia la violazione del contraddittorio (con richiamo alla pronuncia di legittimità: Cass. n. 26185/20) sia del giudicato, in quanto vicende relative ad un credito condizionato sono sempre deducibili anche dopo l ‘ assegnazione, e perché non risultava provata la tempestiva proposizione dell ‘ eccezione di compensazione, qualificata propria e non impropria (e quindi, non rilevabile di ufficio, come in quest ‘ ultimo caso), con condanna degli opponenti alle spese di lite;
CC 26.09.2023
Ric. n. 4341/2022
Pres NOME. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE.
per quanto ancora qui di rilievo, la creditrice procedente RAGIONE_SOCIALE aveva pignorato, in danno della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, le somme a quest ‘ ultima dovute dai terzi NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, giudizio definito con ordinanza ex 553 c.p.c., nonostante i terzi avessero dichiarato di nulla dovere per il non avveramento della condizione della estinzione ipoteca di RAGIONE_SOCIALE da parte della società RAGIONE_SOCIALE sui beni immobili oggetto della pronuncia ex art. 2932 c.c. e di aver invocato comunque (con dichiarazione integrativa, anteriore però all ‘ ordinanza di assegnazione del 22/05/2019) la compensazione con un contro credito di € 40.000 per spese di lite , mai corrisposte;
avverso la sentenza del Tribunale di Torino hanno proposto ricorso straordinario per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME articolato in tre motivi; ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE; sebbene intimate, NOME COGNOME, già liquidatrice della estinta RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380-bis.1 c.p.c.;
il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni con cui ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso, limitatamente al terzo motivo;
la resistente ha depositato memoria;
il Collegio ha riservato il deposito della decisione in sessanta giorni;
Considerato che
con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 549 c.p.c. in relazione all ‘ art. 101, c.p.c. ai sensi dell ‘ art. 360, co. 1, n. 3, c. p. c.; in particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato che la notifica dell ‘ atto introduttivo del giudizio di esecuzione presso i terzi
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Ric. n. 4341/2022
Pres NOME. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE.
sia stata ricevuta sia dalla debitrice principale sia dalla terza pignorata; viceversa, i terzi pignorati, odierni ricorrenti, assumono che vi sia stata violazione dell ‘ art. 549 c.p.c. poiché il terzo pignorato non doveva essere citato dal creditore né poteva essere considerato parte del giudizio;
con il secondo motivo, denunciano la nullità della sentenza per violazione dell ‘ art. 112 c.p.c. ai sensi dell ‘ art. 360, co. 1, n. 4, c. p. c. poiché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di modifica dell ‘ ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. circa la natura condizionata del credito assegnato; in particolare, i ricorrenti sostengono che tale ordinanza avrebbe violato il giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale, confermata dalla Corte d ‘ appello, che aveva espressamente subordinato il pagamento del residuo prezzo di vendita da parte dei terzi pignorati in favore della debitrice esecutata, all ‘ estinzione dell ‘ ipoteca iscritta da RAGIONE_SOCIALE sui beni immobili oggetto di pronuncia ex art. 2932 co. 3 c.c.;
con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, infine, la Violazione e falsa applicazione degli artt. 547 c.p.c., art. 1242 c.c. art. 1243 c.c., art. 2697 c.c. e 168 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in quanto il Tribunale, pur avendo correttamente ritenuto ammissibile la dichiarazione integrativa dei terzi pignorati, odierni ricorrenti, tuttavia ha rigettato il motivo di opposizione relativo all ‘ eccezione di compensazione poiché non ne sarebbe stata provata la tempestività nel giudizio ex art. 549 c.p.c., trattandosi di compensazione propria, e non impropria, come sostenuto dai ricorrenti;
in via preliminare, il Collegio rileva che il contraddittorio nella presente opposizione agli atti esecutivi risulta in origine instaurato nei confronti di NOME COGNOME, ex liquidatrice della debitrice diretta (litisconsorte necessaria in ogni opposizione ad esecuzione
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presso terzi), quest’ultima identificandosi nel l ‘ estinta società RAGIONE_SOCIALE, sebbene la liquidatrice non succeda alla società in RAGIONE_SOCIALE, succedendo ad essa, semmai, gli ex soci (sin da Cass. Sez. 5, 03/11/2011 n. 22863; fino a Cass. Sez. 5, 30/07/2020 n. 16362);
il Collegio non ignora come questa Corte abbia già affermato che anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla legge n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla legge n. 162 del 2014), nell ‘ accertamento dell ‘ obbligo del terzo il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all ‘ accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorché la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti (con la precisazione che, tuttavia, l ‘ esigenza di tutelare l ‘ integrità del contraddittorio si avvertirebbe solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, giacché nella fase sommaria il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione: Cass. Sez. 3, 17/11/2020 n. 26185; v. altresì Cass. Sez.3, 25/07/2022 n. 23123);
nella specie in esame, tuttavia, in via dirimente può osservarsi che sono proprio l ‘ azione esecutiva ed il processo di espropriazione ad essere stati instaurati nei confronti di un soggetto, società RAGIONE_SOCIALE, estintosi sin dal 16 agosto 2010 (come risulta dalla nota di precisazione e/o integrazione della dichiarazione negativa del terzo pignorato del 27 aprile 2016), ovvero circa sei anni prima della notifica dell ‘ atto di precetto de quo, che risulta eseguita in data 5 aprile 2016;
e però la circostanza di tale estinzione, riguardata alla stregua della cessazione della rappresentanza del liquidatore della società una volta che questa si sia estinta, dispiega i suoi effetti immediatamente sulla presente causa di cognizione e va rilevata anche di ufficio, tanto da imporre di riscontrare che la giusta parte
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-nella specie, la debitrice diretta -appunto non è stata correttamente evocata nel presente giudizio;
tanto, peraltro, poiché vi è stata la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti almeno di altri fra i litisconsorti necessari, impone di cassare la sentenza in unico grado oggi impugnata e di rimettere la causa al primo giudice, attesa la non integrità originaria del contraddittorio: impregiudicata peraltro, nelle competenti sedi ed una volta restaurato il pieno contraddittorio, ogni questione sulla stessa proponibilità originaria di una procedura esecutiva contro un soggetto estinto;
per questi motivi
la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di TORINO in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione